Creato da taliani.arturo il 06/11/2009

Taliani Arturo

Dottore Commercialista, Revisore Contabile, Curatore Fallimentare

 

 

« Il nuovo regime de minimiAste immobiliari »

Procedure fallimentari: gli adempimenti fiscali iniziali del curatore fallimentare

Post n°60 pubblicato il 28 Ottobre 2011 da taliani.arturo

• predisporre i registri IVA
• entro 15 gg. dall'accettazione dell'incarico di Curatore (art. 29 L.F.) comunicare al R.I. i dati necessari per un eventuale ammissione al passivo della procedura.
• entro 30 giorni dalla notifica, comunicare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di fallimento con modello di variazione dati (art. 35 DPR 633/72).
• entro 90 giorni dalla nomina e se vi sono beni immobili, dare comunicazione della procedura al Comune di ubicazione degli immobili;
• entro 4 mesi dalla nomina, provvedere agli obblighi di fatturazione e registrazione relativi alle operazioni antecedenti al fallimento, se i termini non sono scaduti (art 74/bis D.P.R. 633/72)
• entro 4 mesi dal fallimento, presentare la dichiarazione IVA modello 74 bis per il periodo 1/1 - data del fallimento (art. 74/bis D.P.R. 633/72 ed art. 8, comma 4, del D.P.R. 322/98)
• presentare la dichiarazione IVA dell’anno solare precedente 
-se la nomina è compresa tra il 1.1 e il 31.03: la scadenza è quella ordinaria (30.09);
-se la nomina è compresa tra il 1.4 e il 31.07: la scadenza è 4 mesi dalla nomina;
-se la nomina è dopo il 31.07: per il curatore non vi è obbligo di presentare la dichiarazione in quanto il relativo termine è scaduto.
• L’eventuale credito scaturente dalle dichiarazioni IVA modello 74 bis, a mente della R.M 12.7.1995 n. 181/F VI 12-522, non può essere richiesto a rimborso poiché il Ministero non considera tali dichiarazioni come dichiarazioni annuali.
• entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo alla nomina, presentare la dichiarazione dei redditi, per il periodo 1/1 - data del fallimento nonché la dichiarazione IRAP
• in caso di fallimento di un’impresa individuale o di una società di persone, spedire all’imprenditore o ai soci una copia della dichiarazione dei redditi presentata per il periodo 1/1 - data del fallimento
• accertarsi della presentazione nei termini di legge della dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio precedente e della dichiarazione modello 770 relativa all’esercizio precedente

 
 
 
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Dottore Commercialista e Revisore Contabile
Post n°1 pubblicato il 06 Novembre 2009 da taliani.arturo

Dottore in Economia e Commercio ;

Iscritto Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ascoli Piceno al numero 317;

Iscritto al registro dei revisori contabili al numero 155706 con D.M. 7 luglio 2009;

Iscritto all’albo dei C.T.U.  Giurisdizione Tribunale di Ascoli Piceno.;

Adempie l’ufficio di Curatore fallimentare, Commissario giudiziale, Commissario liquidatore presso il Tribunale di Ascoli Piceno.

e-mail arturo.taliani@libero.it

 

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