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Norme tecniche cogenti per le verifiche periodiche e straordinarie.Norme tecniche cogenti per le verifiche periodiche e straordinarie. Le norme tecniche in riferimento, per gli ascensori commercializzati secondo la direttiva ascensori 95/16/CE, sono la EN 81.1-1999, per gli ascensori elettrici a fune, e la EN 81.2-1999, per gli ascensori idraulici. I montacarichi, installati dopo il 21.09.96, devono soddisfare i requisiti essenziali di salute e sicurezza dell’Allegato 1 al DPR n° 459/96; le soluzioni adottate, in mancanza di norme armonizzate, possono riferirsi alle norme tecniche italiane preesistenti, DPR n° 1497/63, DM n° 1635/79 e DPR n° 547/55, nonché alle EN 81.1&2, nella misura in cui tutte queste norme soddisfino i requisiti dell’Allegato 1 al DPR n° 459/96 (Art. 3 del. DPR n° 459/96)
Tabella 1 Alla schematizzazione della Tabella 1 vi sono alcune eccezioni: - Gli ascensori al servizio di un solo nucleo familiare, commercializzati prima del 30.06.99, non sono soggetti al DM 587/87( Art. 3), pertanto, rispondono solo al DPR 1497/63 e, se oleodinamici, al DM 1635/79. Questi impianti sono ad oggi soggetti al DPR n° 162/99. [l’art. 3 del DPR n° 547/87 esclude questi impianti dal campo di applicazione del DPR] - I montacarichi, con cabina non accessibile alle persone, commercializzati prima del 21.09.96, erano soggetti solo al DPR 1497/63 (Decreto luogotenenziale 31.08.1945, n° 600, adeguati al capo VI del DPR n° 1497/63, se installati prima del 16.11.64) e, se oleodinamici, anche al DM 1635/79. Questi impianti dal 21.09.96 sono soggetti al DPR n° 459/96, tuttavia, non essendoci al momento [VERIFICARE] una norma armonizzata specifica, per rispondere ai requisiti dell’allegato 1 al DPR n° 459/96, si dovrà fare riferimento, con un’accurata analisi dei rischi, alle norme tecniche italiane preesistenti, DPR n° 1497/63, DM n° 1635/79 e DPR n° 547/55, nonché alle EN 81.1&2 (Art. 3 del. DPR n° 459/96). - I montacarichi, con cabina accessibile alle persone solo per le operazioni di carico e scarico, commercializzati prima del 30.06.99, sono stati soggetti alle stesse leggi degli ascensori, con alcuni alleggerimenti normativi. Questi impianti dal 21.09.96 sono soggetti al DPR n° 459/96, tuttavia, non essendoci una normativa tecnica specifica, per rispondere ai requisiti dell’allegato 1 al DPR n° 459/96, si dovrà, con un’accurata analisi dei rischi, continuare a riferirsi alle EN 81.1&2 (Art. 3 del. DPR n° 459/96). Le norme di buona tecnica in riferimento, per la conformità, secondo la legge n° 46/90, nelle modifiche apportate sugli impianti commercializzati secondo le leggi previgenti, abrogate dal DPR n° 162/99, sono: - le norme UNI e CEI vigenti al momento dell’esecuzione della modifica; - il DPR 1497/63, per le modifiche eseguite entro il 1994, norma cogente; - la UNI 10411-1994, che richiama le EN 81.1&2 non armonizzate, per le modifiche eseguite dal 1994 al 1998; - la UN I 10411-1998, che richiama le EN 81.1&2 non armonizzate, per le modifiche eseguite dopo il 1998. Per gli ascensori commercializzati secondo la direttiva 95/16/CE, le norme tecniche di riferimento per le modifiche sono le norme armonizzate. [1]) Secondo l’interpretazione tecnica più diffusa questi ascensori dovrebbero essere anche adeguati all’allegato II del DPR n° 587/87, per quanto applicabile. |
Inviato da: f.mariano77
il 28/09/2011 alle 21:25
Inviato da: hengel0
il 15/09/2009 alle 18:46
Inviato da: teresa.schizzetti
il 14/09/2009 alle 10:50