ascensori e s.mobili
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sul mercato europeo in realtà vi sono già oltre 3 milioni di ascensori, il 50% dei quali è stato installato più di 20 anni fa, la cui sicurezza non è secondo lo stato dell’arte. la norma UNI EN 81-80:2004 non obbliga i proprietari di immobili con ascensori a fare dei lavori di adeguamento, bensì indica come svolgere una valutazione dei rischi adeguata all’attuale stato dell’arte della sicurezza, in base alla quale eventualmente effettuare dei lavori di miglioramento con tempistiche (stabilite dal Ministero delle Attività Produttive) coerenti con il livello di gravità del rischio. Anzitutto essa non è una norma armonizzata secondo la direttiva ascensori, né secondo altre direttive, proprio perché si occupa di ascensori esistenti. La norma si applica agli ascensori elettrici, a frizione o ad argano agganciato e agli ascensori idraulici, Non si applica invece a tipologie particolari di impianto, invero non molto diffuse, quali paternoster (ascensori "ciclici" con tante cabine in continuo movimento), ascensori pubblici, ascensori per navi ed altri. È quindi necessaria una rivalutazione locale dei rischi, a confronto con le norme e le leggi nazionali ed in ciò appunto è consistito il filtering effettuato da UNI voglio precisare secondo una mia nalisi il filtering italiano non ha aggiunto, né tanto meno tolto, alcuna delle 74 situazioni pericolose considerate dalla norma, la norma si applicca a tutti i paesi membri della comunità europea
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Norme tecniche cogenti per le verifiche periodiche e straordinarie. Le norme tecniche in riferimento, per gli ascensori commercializzati secondo la direttiva ascensori 95/16/CE, sono la EN 81.1-1999, per gli ascensori elettrici a fune, e la EN 81.2-1999, per gli ascensori idraulici. I montacarichi, installati dopo il 21.09.96, devono soddisfare i requisiti essenziali di salute e sicurezza dell’Allegato 1 al DPR n° 459/96; le soluzioni adottate, in mancanza di norme armonizzate, possono riferirsi alle norme tecniche italiane preesistenti, DPR n° 1497/63, DM n° 1635/79 e DPR n° 547/55, nonché alle EN 81.1&2, nella misura in cui tutte queste norme soddisfino i requisiti dell’Allegato 1 al DPR n° 459/96 (Art. 3 del. DPR n° 459/96)
Tabella 1 Alla schematizzazione della Tabella 1 vi sono alcune eccezioni: - Gli ascensori al servizio di un solo nucleo familiare, commercializzati prima del 30.06.99, non sono soggetti al DM 587/87( Art. 3), pertanto, rispondono solo al DPR 1497/63 e, se oleodinamici, al DM 1635/79. Questi impianti sono ad oggi soggetti al DPR n° 162/99. [l’art. 3 del DPR n° 547/87 esclude questi impianti dal campo di applicazione del DPR] - I montacarichi, con cabina non accessibile alle persone, commercializzati prima del 21.09.96, erano soggetti solo al DPR 1497/63 (Decreto luogotenenziale 31.08.1945, n° 600, adeguati al capo VI del DPR n° 1497/63, se installati prima del 16.11.64) e, se oleodinamici, anche al DM 1635/79. Questi impianti dal 21.09.96 sono soggetti al DPR n° 459/96, tuttavia, non essendoci al momento [VERIFICARE] una norma armonizzata specifica, per rispondere ai requisiti dell’allegato 1 al DPR n° 459/96, si dovrà fare riferimento, con un’accurata analisi dei rischi, alle norme tecniche italiane preesistenti, DPR n° 1497/63, DM n° 1635/79 e DPR n° 547/55, nonché alle EN 81.1&2 (Art. 3 del. DPR n° 459/96). - I montacarichi, con cabina accessibile alle persone solo per le operazioni di carico e scarico, commercializzati prima del 30.06.99, sono stati soggetti alle stesse leggi degli ascensori, con alcuni alleggerimenti normativi. Questi impianti dal 21.09.96 sono soggetti al DPR n° 459/96, tuttavia, non essendoci una normativa tecnica specifica, per rispondere ai requisiti dell’allegato 1 al DPR n° 459/96, si dovrà, con un’accurata analisi dei rischi, continuare a riferirsi alle EN 81.1&2 (Art. 3 del. DPR n° 459/96). Le norme di buona tecnica in riferimento, per la conformità, secondo la legge n° 46/90, nelle modifiche apportate sugli impianti commercializzati secondo le leggi previgenti, abrogate dal DPR n° 162/99, sono: - le norme UNI e CEI vigenti al momento dell’esecuzione della modifica; - il DPR 1497/63, per le modifiche eseguite entro il 1994, norma cogente; - la UNI 10411-1994, che richiama le EN 81.1&2 non armonizzate, per le modifiche eseguite dal 1994 al 1998; - la UN I 10411-1998, che richiama le EN 81.1&2 non armonizzate, per le modifiche eseguite dopo il 1998. Per gli ascensori commercializzati secondo la direttiva 95/16/CE, le norme tecniche di riferimento per le modifiche sono le norme armonizzate. [1]) Secondo l’interpretazione tecnica più diffusa questi ascensori dovrebbero essere anche adeguati all’allegato II del DPR n° 587/87, per quanto applicabile. |
Inviato da: f.mariano77
il 28/09/2011 alle 21:25
Inviato da: hengel0
il 15/09/2009 alle 18:46
Inviato da: teresa.schizzetti
il 14/09/2009 alle 10:50