Creato da f.mariano77 il 24/07/2009

ascensori e s.mobili

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le mie opinioni

Post n°14 pubblicato il 28 Luglio 2009 da f.mariano77
 
Foto di f.mariano77

UNI EN 81.80 
 secondo  me si sono  resi conto che non aveva senso applicare la norma così com'è , ma  forse troppo onerosa per i proprietari?  oppur , nu poc tropp  gravosa per la stragrande maggioranza delle piccole aziende  in termini di numero di dipendenti e di struttura organizzativa.

 

 

 
 
 

descrizione uni en 81 80

Post n°13 pubblicato il 28 Luglio 2009 da f.mariano77
 

sul mercato europeo in realtà vi sono già oltre 3 milioni di ascensori, il 50% dei quali è stato installato più di 20 anni fa, la cui sicurezza non è secondo lo stato dell’arte.
E, mentre in alcuni Paesi, tra cui il nostro, gli ascensori sono correttamente mantenuti dalle aziende e controllati periodicamente dagli organismi competenti, in altri Paesi la manutenzione e il controllo, non imposti per legge, possono essere carenti. Inoltre, la popolazione è diventata in media più anziana e, quindi, non solo necessita maggiormente di ascensori, ma di ascensori adatti, per esempio privi di quel gradino di imperfetta livellazione che può produrre un infortunio. Infine, la popolazione europea oggi è più mobile di un tempo e può trovarsi spesso in località straniere ad utilizzare ascensori diversi da quelli ai quali è abituata, con un diverso livello di sicurezza e quindi con aumentato pericolo:

la norma UNI EN 81-80:2004 non obbliga i proprietari di immobili con ascensori a fare dei lavori di adeguamento, bensì indica come svolgere una valutazione dei rischi adeguata all’attuale stato dell’arte della sicurezza, in base alla quale eventualmente effettuare dei lavori di miglioramento con tempistiche (stabilite dal Ministero delle Attività Produttive) coerenti con il livello di gravità del rischio.

Anzitutto essa non è una norma armonizzata secondo la direttiva ascensori, né secondo altre direttive, proprio perché si occupa di ascensori esistenti.  La norma si applica agli ascensori elettrici, a frizione o ad argano agganciato e agli ascensori idraulici,

Non si applica invece a tipologie particolari di impianto, invero non molto diffuse, quali paternoster (ascensori "ciclici" con tante cabine in continuo movimento), ascensori pubblici, ascensori per navi ed altri.

È quindi necessaria una rivalutazione locale dei rischi, a confronto con le norme e le leggi nazionali ed in ciò appunto è consistito il filtering effettuato da UNI   voglio precisare secondo una mia nalisi  il  filtering italiano  non ha aggiunto, né tanto meno tolto, alcuna delle  74 situazioni pericolose considerate dalla norma,

la norma si applicca a tutti i paesi membri della comunità europea

 

 
 
 

dispositivo bidirezionale permanente

Post n°12 pubblicato il 28 Luglio 2009 da f.mariano77
 
Foto di f.mariano77

Fra i vari pericoli potenziali che puo’ avere un ascensore, sicuramente quello più frequente è quello di rimanere intrappolati in cabina senza riuscire ad avere il soccorso immediato perchè magari nessuno nel palazzo sente il suono dell’ allarme ed ecco che la normativa 81.80 per i nuovi impianti obbliga l’ avere in cabina un dispositivo di telesoccorso collegato 24 h su 24 con una centrale operativa che riceve l’ allarme e manda i soccorsi.
Questo dispositivo che necessita di una linea telefonica dedicata è vista pero’ dai proprietari dell’ immobile talvolta come un inutile tassa in più da pagare in quanto occorre pagare il canone telefonico per la linea dedicata.
Per ovviare a questo è possibile in alternativa montare un sistema telefonico funzionante con un apparato GSM e quindi è possibile non pagare il canone anche se per un sistema più affidabile io personalmente consiglio sempre una linea fissa.
Occorre molta sensibilità da parte di tutti nel capire che questo è un mezzo importantissimo per la sicurezza e la tranquillità delle persone per cui occorre che tutti collaborino, dai tecnici che debbono assolutamente provare sempre il dispositivo,dai proprietari che debbono capire dell’ importanza di questo e per ultimo, occorrerebbe a mio avviso che le compagnie telefoniche magari adottassero canoni speciali a tariffe più basse per questo tipo di servizio anche in vista dell’ imminente (si spera) attuazione della normativa 81.80 che obbligherà tutti e 760.000 impianti ad avere l’ impianto di teleallarme.

Cosi sarete più tranquilli voi, e  noi

 
 
 

argano paravia

Post n°11 pubblicato il 26 Luglio 2009 da f.mariano77
 

 
 
 

Norme tecniche cogenti per le verifiche periodiche e straordinarie.

Post n°10 pubblicato il 26 Luglio 2009 da f.mariano77
 
Tag: norme

Norme tecniche cogenti per le verifiche periodiche e straordinarie.

Le norme tecniche in riferimento, per gli ascensori commercializzati secondo la direttiva ascensori 95/16/CE, sono la EN 81.1-1999, per gli ascensori elettrici a fune, e la EN 81.2-1999, per gli ascensori idraulici.

I montacarichi, installati dopo il 21.09.96, devono soddisfare i requisiti essen­ziali di salute e sicurezza dell’Allegato 1 al DPR n° 459/96; le soluzioni adottate, in mancanza di norme armonizzate, possono rife­rirsi alle norme tecniche italiane preesistenti, DPR n° 1497/63, DM n° 1635/79 e DPR n° 547/55, nonché alle EN 81.1&2, nella misura in cui tutte queste norme soddisfino i requisiti dell’Allegato 1 al DPR n° 459/96 (Art. 3 del. DPR n° 459/96)

Per gli impianti commercializzati con le norme previgenti al DPR n° 162/99, le norme tecniche di riferi­mento sono esposte in Tabella 1.

Impianti (elettrici a funi) progettati dopo il 09.04.91 e commercializzati entro il 30.06.99

D.M. n° 587 / 87 – EN 81.1 – 1985

Impianti (oleodinamici) progettati  dopo il 01.06.94 e commercializzati entro il 30.06.99

DPR n° 268/94 – EN 81.2 – 1987

Impianti (elettrici a funi) progettati prima del 09.04.91 e installati dopo il 16.11.1964

DPR n° 1497/63  con adeguamento all’Allegato II del DM n° 587/87

Impianti (oleodinamici) progettati prima del 01.06.94 e installati dopo il 16.11.1964

DPR n° 1497/63 e DM 28.05.1979 n° 1635 sulle delibere del CNR n°383 del 25.06.76, n°384 e n° 385 del 14.06.78,[1]).

Impianti installati prima del 16.11.1964

Decreto luogotenenziale 31.08.1945, n° 600, adeguati al capo VI del DPR n° 1497/63  e all’allegato II al DM n° 587/87 e (solo per gli idraulici) al DM 28.05.1979 n° 1635

Tabella 1

Alla schematizzazione della Tabella 1 vi sono alcune eccezioni:

-         Gli ascensori al servizio di un solo nucleo familiare, commercializzati prima del 30.06.99, non sono soggetti al DM 587/87( Art. 3), pertanto, rispondono solo al DPR 1497/63 e, se oleodinamici, al DM 1635/79. Questi impianti sono ad oggi soggetti al DPR n° 162/99. [l’art. 3 del DPR n° 547/87 esclude questi  impianti dal campo di applicazione del DPR]

-      I montacarichi, con cabina non accessibile alle persone, commercializzati prima del 21.09.96, erano sog­getti solo al DPR 1497/63 (Decreto luogotenenziale 31.08.1945, n° 600, adeguati al capo VI del DPR n° 1497/63, se installati prima del 16.11.64) e, se oleodinamici, anche al DM 1635/79. Questi impianti dal 21.09.96 sono soggetti al DPR n° 459/96, tuttavia, non essendoci al momento [VERIFICARE] una norma armonizzata specifica, per rispondere ai requisiti dell’allegato 1 al DPR n° 459/96, si dovrà fare riferi­mento, con un’accurata analisi dei rischi, alle norme tecniche italiane preesistenti, DPR n° 1497/63, DM n° 1635/79 e DPR n° 547/55, nonché alle EN 81.1&2 (Art. 3 del. DPR n° 459/96).

-      I montacarichi, con cabina accessibile alle persone solo per le  operazioni di carico e scarico, commercializ­zati prima del 30.06.99, sono stati soggetti alle stesse leggi degli ascensori, con alcuni al­leggerimenti normativi. Questi impianti dal 21.09.96 sono soggetti al DPR n° 459/96, tuttavia, non essen­doci una normativa tecnica specifica, per rispondere ai requisiti dell’allegato 1 al DPR n° 459/96, si dovrà, con un’accurata analisi dei rischi, continuare a riferirsi alle EN 81.1&2 (Art. 3 del. DPR n° 459/96).

Le norme di buona tecnica in riferimento, per la conformità, secondo la legge n° 46/90, nelle modifiche ap­portate sugli impianti commercializzati secondo le leggi previgenti, abrogate dal DPR n° 162/99, sono:

-      le norme UNI e CEI vigenti al momento dell’esecuzione della modifica;

-      il DPR 1497/63, per le modifiche eseguite entro il 1994, norma cogente;

-      la UNI 10411-1994, che richiama le EN 81.1&2 non armo­nizzate, per le modifiche eseguite dal 1994 al 1998;

-      la UN I 10411-1998, che richiama le EN 81.1&2 non armo­nizzate, per le modifiche eseguite dopo il 1998.

Per gli ascensori commercializzati secondo la direttiva 95/16/CE, le norme tecniche di riferimento per le mo­difiche sono le norme armonizzate.



[1])   Secondo l’interpretazione tecnica più diffusa questi ascensori dovrebbero essere anche adeguati all’allegato II del DPR n° 587/87, per quanto applicabile.

 
 
 

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