Creato da studiolegalechialast il 09/07/2012
QUESTO BLOG E' FERMO. Andare a www.assegno-mantenimento.com . Grazie
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Post n°10 pubblicato il 24 Febbraio 2014 da studiolegalechialast
Una recente sentenza della Cassazione ha ritenuto che ad una moglie malata psichica (shopping compulsivo) dovesse essere addebitato il fallimento del matrimonio e di conseguenza dovesse perdere l'assegno di mantenimento. Ti sembra giusto? Qui puoi trovare maggiori particolari http://www.assegno-mantenimento.com/2014/02/la-cassazione-viola-le-norme-sui-doveri.html
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Post n°9 pubblicato il 06 Ottobre 2013 da studiolegalechialast
Per le norme sulla separazione la regola generale è che i figli siano affidati ad entrambi i genitori. Questa normativa è una riforma abbastanza recente ed è indubbiamente un segno di civiltà e di positiva evoluzione giuridica. Basti pensare che in passatto il coniuge non affidatario non poteva nemmeno andare a parlare con gli insegnanti dei figli. Che cosa accade però se il padre, ad esempio, non versa l'assegno per i figli? In questi casi spesso la madre sostiene di avere il diritto di non fargli vedere i figli. se vuoi leggere tutto vai su www.assegno-mantenimento.com |
Post n°8 pubblicato il 02 Ottobre 2013 da studiolegalechialast
Amici miei ... io adoro i cani ... ne ho anche quattro ... eppure eppure mi ha colpito un manifesto che reclamizzava un gelato "biologico" per cani. Sono rimasto decisamente perplesso. Sarà un frutto dell'abbondanza in cui vive la nostra Italia? Tempo fa un nigeriano che conosco vide lla pelle di un'antilope africana. Io pensdavo che dicesse: "Poveri animali, sono molto belli!". Invece ha detto che era molto buona da mangiare ... Di fatto però siamo molto più artificiali noi che lui ... in Nigeria e in Africa c'è la fame vera ... non il languorino per il cornetto... |
Post n°7 pubblicato il 28 Agosto 2013 da studiolegalechialast
La legislazione prevede una grande differenza tra matrimonio e convivenza per quello che riguarda l'assegno di mantenimento e per altro. Quando si è conviventi ed il rapporto cessa, ai membri della coppia non spetta praticamente nulla. E' previsto l'assegno solo per i figli ma dovrà essere determinato dal Tribunale, con una conseguente causa. La convivenza può essere una soluzione momentanea, magari solo per risparmiare le spese o può essere un vero e proprio matrimonio non dichiarato che dura tutta la vita. Per la legge sono la stessa cosa. Da anni si parla si regolare legislativamente la convivenza ma in pratica si vive nel modo delle bufale politiche. La soluzione concreta si può avere subito con uno specifico accordo, debitamente firmato e registrato. In questo si possono prevedere condizioni sia per la vita in comune, sia per il caso di rottura dei rapporti. Si possono diversificare le condizioni in caso di separazione per incompatibilità o separazione per il comportamento di uno dei conviventi. Sempre a titolo esemplificativo, si può stabilire il contributo che ognuno deve portare al menage familiare o almeno riconoscerlo; si può stabilire l'assegno che spetta in caso di separazione e per quanto tempo. Supponiamo anche, ad esempio, che uno dei conviventi decida di non lavorare per stare più appresso ai figli ad esempio o comunque alla vita familiare: senza accordo di convivenza non avrebbe alcun diritto. Supponiamo il caso di una coppia omosessuale: solo un accordo di convivenza potrà dare dei diritti reciproci. Per il seguito del post e per vedere come fare concretamente visita gratuitamente il mio blog www.assegno-separazione.com |
Post n°6 pubblicato il 28 Agosto 2013 da studiolegalechialast
Gli assegni di mantenimento sono deducibili dal reddito solo a determinate condizioni. Per il testo unico delle imposte sui redditi (DPR 22.12.1986 n. 917, art. 10) si possono dedurre “gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria”. Detti assegni versati al coniuge devono essere in parallelo indicati come reddito dal coniuge percipiente. In pratica se il marito versa alla moglie un assegno di € 500 mensili, lui potrà detrarre questa somma dal reddito imponibile. La moglie invece dovrà mettere la stessa somma in entrata e pagare la relativa imposta. Una delle stranezze all'italiana è la deducibilità funziona solo per le somme corrisposte periodicamente. Se invece si versa .... per leggere il seguito (ed altri post sull'argomento) vai su www.assegno-mantenimento.com . Grazie e buona lettura |
Inviato da: sergioemmeuno
il 12/08/2013 alle 20:34
Inviato da: rossa.sirena
il 27/11/2012 alle 13:00
Inviato da: studiolegalechialast
il 26/11/2012 alle 09:46
Inviato da: angelo71fly
il 23/11/2012 alle 18:53
Inviato da: amoreepsiche9
il 23/11/2012 alle 14:09