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L'assegno di mantenimento ed il fisco
Post n°6 pubblicato il 28 Agosto 2013 da studiolegalechialast
Gli assegni di mantenimento sono deducibili dal reddito solo a determinate condizioni. Per il testo unico delle imposte sui redditi (DPR 22.12.1986 n. 917, art. 10) si possono dedurre “gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria”. Detti assegni versati al coniuge devono essere in parallelo indicati come reddito dal coniuge percipiente. In pratica se il marito versa alla moglie un assegno di € 500 mensili, lui potrà detrarre questa somma dal reddito imponibile. La moglie invece dovrà mettere la stessa somma in entrata e pagare la relativa imposta. Una delle stranezze all'italiana è la deducibilità funziona solo per le somme corrisposte periodicamente. Se invece si versa .... per leggere il seguito (ed altri post sull'argomento) vai su www.assegno-mantenimento.com . Grazie e buona lettura |
Inviato da: sergioemmeuno
il 12/08/2013 alle 20:34
Inviato da: rossa.sirena
il 27/11/2012 alle 13:00
Inviato da: studiolegalechialast
il 26/11/2012 alle 09:46
Inviato da: angelo71fly
il 23/11/2012 alle 18:53
Inviato da: amoreepsiche9
il 23/11/2012 alle 14:09