Articolo 537 del codice civile.
"Salvo quanto disposto dall’Articolo 542, se il genitore lascia un figlio solo, legittimo o naturale (459, 231, 573), a questi è riservata la metà del patrimonio.
Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli, legittimi e naturali.
I figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano. Nel caso di opposizione decide il giudice, valutate le circostanze personali e patrimoniali."
QUESTA NORMA è UNA DI QUELLE CHE ANCORA OGGI DIVERSIFICANO IL TRATTAMENTO tra figli "legittimi" nati nel corso del matrimonio e quelli "naturali" anche se sono stati riconosciuti.
Questa differenza non ha il minimo senso logico. Anche i figli legittimi riconosciuti sono voluti dai genitori; l'unica differenza è che sono nati magari durante una convivenza, magari in attesa che passino i termini per chiedere il divorzio.
Questa differenza di trattamento è uno dei residui della mentalità clericale del legislatore italiano, ancora una volta contro i minori.
Perchè infatti distinguere, dal punto di vista ereditario, queste due categorie? I figli, sono fgili, punto e basta!
Inviato da: sergioemmeuno
il 12/08/2013 alle 20:34
Inviato da: rossa.sirena
il 27/11/2012 alle 13:00
Inviato da: studiolegalechialast
il 26/11/2012 alle 09:46
Inviato da: angelo71fly
il 23/11/2012 alle 18:53
Inviato da: amoreepsiche9
il 23/11/2012 alle 14:09