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Lo Stato fa la guerra alle prostitute 70enni

Post n°3 pubblicato il 14 Luglio 2012 da studiolegalechialast
 
Foto di studiolegalechialast

E' venuta al mio studio una nuova cliente.

E' una settantenne minuta, simpatica.

Non ha pensione, è sola al mondo.

Per vivere fa l'unico mestiere che conosce, fa la prostituta a notte tarda in un viale riparato di Roma.

I Carabinieri le hanno già fatto 6 verbali, tutti da € 200. Dovrebbe quindi pagare € 1.200.

E' uno dei frutti della famosa ordinanza di Alemanno. E' uno dei frutti di una azione beghina contro una povera vecchia.

Non sarà il caso di piantarla con una impostazione giuridica filo clericale, moralista a chiacchere?

Non sarà il caso di aprire degli appositi centri per la prostituzione, garantendo igiene e tutela personale?

Non sarà il caso di tutelare quelle che sono costrette ad esercitare con la violenza e far pagare le tasse?

Voi che ne pensate?

 
 
 

Se riconosco mio figlio diventa parente nipote di mio fratello?

Post n°2 pubblicato il 09 Luglio 2012 da studiolegalechialast
 
Foto di studiolegalechialast

Ed inoltre ...

Secondo la Corte Costituzionale (sentenza de  7 novembre 1994, n.377)  “I diritti accordati dall’art. 30 comma 3 cost. ai figli naturali riconosciuti sono limitati ai rapporti del figlio con il genitore, dal quale è stato riconosciuto, mentre, nei rapporti con gli altri parenti del genitore, può desumersi dal citato articolo solo una direttiva tendente al miglioramento del trattamento giuridico dei figli naturali, la cui attuazione, con opportuna gradualità, è rimessa alla discrezionalità del legislatore..."

In pratica questo concretamente significa che ai fini legali se io non sono sposato con la madre e riconosco il bambino nato dalla convivenza questo ha rapporti di parentela con me e con i miei genitori ma non ha nessuna parentela legale con i miei fratelli o con gli altri figli che io ad esempio posso aver avuto da un precedente matrimonio ...

 
 
 

Basta con le differenze tra figli "legittimi" e "naturali" riconosciuti!

Post n°1 pubblicato il 09 Luglio 2012 da studiolegalechialast
 
Foto di studiolegalechialast

Articolo 537 del codice civile.

"Salvo quanto disposto dall’Articolo 542, se il genitore lascia un figlio solo, legittimo o naturale (459, 231, 573), a questi è riservata la metà del patrimonio.

Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli, legittimi e naturali.

I figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano. Nel caso di opposizione decide il giudice, valutate le circostanze personali e patrimoniali."

QUESTA NORMA è UNA DI QUELLE CHE ANCORA OGGI DIVERSIFICANO IL TRATTAMENTO tra figli "legittimi" nati nel corso del matrimonio e quelli "naturali" anche se sono stati riconosciuti.

Questa differenza non ha il minimo senso logico. Anche i figli legittimi riconosciuti sono voluti dai genitori; l'unica differenza è che sono nati magari durante una convivenza, magari in attesa che passino i termini per chiedere il divorzio.

Questa differenza di trattamento è uno dei residui della mentalità clericale del legislatore italiano, ancora una volta contro i minori.

Perchè infatti distinguere, dal punto di vista ereditario, queste due categorie? I figli, sono fgili, punto e basta!

 
 
 
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