Creato da avvocatoxTE il 27/09/2007
...un avvocato per amico...
 

CARI AMICI...

rivolgetevi a questo blog come fareste ad un'amica o ad un amico!!!

se avete dubbi ...perplessità nel campo di diritto di famiglia, del lavoro, dei contratti, della casa e del condominio, della società e del lavoratore, dei diritti del consumatore, del recupero crediti, dei risarcimenti danni, della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, domandate pure...

lo StaffdiAvvocatoxTE è pronto ad aiutarvi con competenza e professionalità

Scrivici una mail a: avvocato.xte@libero.it

 

Area personale

 

per i tuoi Diritti in Vacanza consulta con fiducia

avvocatoXTE

@scrivici a avvocato.xte@libero.it

 

FACEBOOK

 
 

Archivio messaggi

 
 << Aprile 2024 >> 
 
LuMaMeGiVeSaDo
 
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
 

Tag

 

Cerca in questo Blog

  Trova
 

Un aiuto prezioso per conoscere i tuoi diritti,

tutelare i tuoi interessi

ed anche quelli di chi ti è caro...

Per avere informazioni manda una mail

senza impegno e con fiducia a:

avvocato.xte@libero.it

siamo al tuo servizio per soddisfarti con chiarezza!

 
 
RSS (Really simple syndication) Feed Atom
 

UTENTI ON LINE

 

 
 
 
 

DISCLAIMER

I commenti, gli articoli, le risposte a domande degli utenti e visitatori, presenti nel blog non costituiscono assolutamente erogazione di consulenza professionale, ma solo un prodotto di taglio editoriale e giornalistico contenente osservazioni su argomenti giuridici ritenuti di interesse generale, mentre qualsiasi singola posizione  deve essere attentamente verificata e vagliata con lassistenza di un legale di fiducia. Non ci si assume alcuna responsabilità circa i contenuti del blog e le conseguenze verificatesi in capo a chi asserisce di averli seguiti in tutto o in parte. Qualsiasi argomentazione sostenuta in questo blog ha come presupposto il fatto che che noi non siamo i vostri avvocati e voi non siete i nostri clienti.

 

Cerca in questo Blog

  Trova
 

CHI SIAMO

L’ Avvocato Laura Di Masullo (Iscriz.Ordine Avvocati di Milano N. 9365) ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università Statale di Milano nel 1990 discutendo una tesi in diritto costituzionale con il Prof. V. Onida. E' iscritta all'albo dell'Ordine degli avvocati dal gennaio 1996. E' Commissario d'Esame di Avvocato (2008-2009). E' nella lista degli Avvocati addetti al Gratuito Patrocinio. E' nella lista degli Avvocati addetti allo "Sportello del Cittadino- Piacere Avvocato" istituito presso il Consiglio dell'Ordine di Milano.Con la sua particolare filosofia di lavoro, esercita con molta passione l’attività forense garantendo al cliente competenza ed aggiornamento, aspetti imprescindibili nella scelta del professionista e, grazie alla sua personale inclinazione a mediare ed alla sua profonda comprensione delle esigenze dell’assistito, riesce ad arrivare alla soluzione vincente nelle vertenze legali affidatele.

 

Un "AvvocatoxTe" nasce per aiutarTi ad affrontare la Tua separazione o il Tuo divorzio o le situazioni di incompatibilità che si verificano all'interno del rapporto di coppia.
Se ne hai necessità, potrai avere anche l'assistenza legale contenziosa prestata da uno studio legale in Milano gestito da avvocati specializzati e con esperienza ultra decennale nel settore ed aggiornati professionalmente. Puoi anche ricevere privatamente consulenza ed assistenza legale personalizzata su ogni controversia in materia di diritto di famiglia, successioni e tutela dei diritti della personalità.

Se ci contatterai potrai ricevere tutte le informazioni necessarie :

avvocato.xte@libero.it

 
 

PER VOI CARI AMICI LA MASSIMA DEL GIORNO...

Sabato, 29/09/2007

"Ad impossibilia nemo tenetur."
All'impossibile non è tenuto nessuno

Domenica, 30/09/2007

"Chiunque si pone come arbitro in materia di conoscenza, è destinato a naufragare nella risata degli dei."

Albert Einstein

Lunedì, 01/10/2007

"Fai in modo che il tuo discorso sia migliore del tuo silenzio"

Dionigi il vecchio

 

Martedì, 02/10/2007

"Dobbiamo imparare bene le regole in modo da infrangerle nel modo giusto."

Dalai Lama

Mercoledì, 03/10/2007

"Non sempre ciò che vien dopo è progresso."

Alessandro Manzoni

Giovedì, 04/10/2007

"Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat"

La prova è a carico di chi afferma, non già di chi nega.

Venerdì, 05/10/2007

"Gli uomini condannano l'ingiustizia perchè temono di poterne essere vittime, non perchè aborrano di commetterla."

Platone

Weekend, 06-07/10/2007

"Tutti i nostri sogni possono diventare realtà, se abbiamo il coraggio di perseguirli."

Walt Disney

Lunedì, 08/10/2007

"Melius est rem habere, quam verba"

E' meglio avere la cosa che accontentarsi di promesse.

 Martedì, 09/10/2007

"Non dovremmo mai credere a una donna che dica la sua vera età. Colei che la rivela è pronta a raccontare tutto."

Oscar Wilde

 
Mercoledì, 10/10/2007

"Per il momento riguardo alla morale, so soltanto che è morale ciò che mi fa sentir bene, e immorale ciò che mi fa sentir male dopo che l'ho fatto."

Hernest Hemingway

Giovedì, 11/10/2007 

"All'avvocato bisogna contare le cose chiare; a lui poi tocca di imbrogliarle."

Alessandro Manzoni

Venerdì, 12/10/2007 

"Cuis commoda, eius et incommoda."

Di chi sono i vantaggi sono pure gli svantaggi.

Weekend 13-14 ottobre 2007

"Chi apprezza il gusto, non beve più vino, ma assapora segreti."

Salvador Dalì

Lunedì, 15 ottobre 2007

"Dormientibus leges (vei iura) non succurrunt."

Le leggi non soccorrono i dormienti.

 

Martedì, 16 ottobre 2007

"Actore non probante, reus absolvitur."Se l'attore non prova, il convenuto viene assolto.

Mercoledì, 17 ottobre 2007

"Per i nemici le leggi si applicano, per gli amici si interpretano."

 Giovanni Giolitti

 Giovedì, 18 ottobre 2007

"Quando gli elefanti combattono è sempre l'erba a rimanere schiacciata." Proverbio africano

Venerdì, 19 ottobre 2007 (Santa Laura)

"Se ami qualcosa lasciala andare via, solo se torna sarà veramente tua." Jim Morrison

Weekend 20-21 ottobre 2007

"La puntualità è il ladro del tempo." Oscar Wilde

Lunedì, 22 ottobre 2007

"Ne quid nimis." Non esagerare in nulla.(Da una sentenza greca)

Martedì, 23 ottobre 2007

"Non est versum si non durat versum." Non c'è arricchimento, se l'arricchimento non perdura.

Mercoledì, 23 ottobre 2007

"L'intelligenza è forse l'unica ricchezza ad essere stata distribuita equamente. Infatti nessuno si lamenta di averne meno degli altri!" Proverbio spagnolo

Giovedì, 24 ottobre 2007

"Ius est ars boni et aequi."  Il diritto è l'arte di quanto è giusto ed equo.

 

 

 

« ALIMENTI O MANTENIMENTO?ASCOLTO DEL MINORE NEI P... »

MOLESTIE DELL'EX FIDANZATO

Post n°48 pubblicato il 27 Novembre 2007 da avvocatoxTE
 

Condannato per trattamento illecito di dati personali: pubblica su un sito web un video della ex fidanzata con il suo numero di telefono

Un uomo tempo fa ha diffuso su Internet, senza il consenso dell’interessata, immagini della ex fidanzata tratte da una videocassetta contenente un suo spogliarello,  pubblicando anche del suo numero di cellulare. La donna aveva scoperto il fatto dopo la ricezione di un SMS che le proponeva un incontro galante, cui era seguito l’invio di un plico postale contenente la scannerizzazione di un’immagine dello spogliarello tratta dal sito web di carattere pornografico nel quale era stato pubblicato il video

Così la Cassazione (sentenza n. 26680/2004) ha confermato la condanna che era stata inflitta in primo grado e in appello all'uomo, in quanto era stato riconosciuto colpevole,  dei reati di molestia e disturbo alle persone (art. 660 cod. pen.) nonché di trattamento illecito di dati personali ai sensi dell’allora vigente art. 35 della legge sulla privacy (L.675/1996).

La Cassazione, nell'esaminare il caso, ha rilevato l’entrata in vigore, dal gennaio 2004, del nuovo Codice della privacy, il quale ha riformulato il reato di trattamento illecito di dati, oggi disciplinato dall’art. 167 del provvedimento.

Il caso in esame riguarda la violazione della normativa posta a tutela dei dati sensibili, vale a dire quei dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

L’art. 167 del Codice della privacy prevede in proposito che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione delle norme poste a protezione dei dati sensibili, è punito con la reclusione da uno a tre anni, sempreché dal fatto derivi un nocumento per l’interessato (condizione obiettiva di punibilità).

E' risultato processualmente che l’imputato non avesse accettato la decisione della fidanzata di interrompere il legame sentimentale che li univa da circa due anni. Da tale momento egli aveva iniziato a inondare la donna di lettere quasi farneticanti, a tempestarla di messaggi telefonici sul cellulare, al punto di costringerla a cambiare per ben due volte la scheda telefonica, sebbene inutilmente, considerato che l’uomo era sempre poi riuscito a venire a conoscenza del nuovo numero. Inoltre l’imputato aveva conservato la videocassetta che ritraeva la donna mentre si esibiva in uno spogliarello nella sua camera da letto e pertanto solo lui aveva la possibilità e l’interesse a divulgare tali immagini nel sito web.

La Corte ha confermato la sussistenza del reato di illecita diffusione dei dati personali, essendo incontestabile che la donna ha ricevuto un nocumento dalla condotta dell’imputato, sotto forma di lesione della sua tranquillità e della sua immagine sociale, così come indubbia è, secondo la Corte, l’imputabilità dei fatti all’ex fidanzato.

Questa sentenza si rivela interessante anche sotto altro profilo, in quanto riconosce che la contravvenzione di cui all’art. 660 cod. pen. può essere posta in essere anche attraverso l’invio di SMS molesti, oltre che attraverso le usuali comunicazioni telefoniche vocali.

La Corte ha osservato, infatti, che anche gli SMS vengono trasmessi attraverso sistemi telefonici, che collegano tra loro apparecchi telefonici.Quanto poi alla capacità offensiva del messaggio, è notorio che, a differenza di quel che accade con lo strumento epistolare, il destinatario è costretto a leggerne il contenuto prima di poter identificare il mittente. Sicché quest’ultimo raggiunge lo scopo di turbare la quiete e la tranquillità psichica del destinatario, né più né meno di come lo raggiunge tramite la tradizionale comunicazione telefonica.

In altri termini, quel che la disposizione penale in parola ha voluto incriminare non è tanto il messaggio molesto che il destinatario è costretto ad ascoltare (per telefono), quanto ogni messaggio che il destinatario è costretto a percepire prima di poterne individuare il mittente, perché entrambi i tipi di messaggi mettono a repentaglio la libertà e tranquillità psichica del ricevente.

 

Commenti al Post:
Nessun commento
 
 
 

© Italiaonline S.p.A. 2024Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963