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I commenti, gli articoli, le risposte a domande degli utenti e visitatori, presenti nel blog non costituiscono assolutamente erogazione di consulenza professionale, ma solo un prodotto di taglio editoriale e giornalistico contenente osservazioni su argomenti giuridici ritenuti di interesse generale, mentre qualsiasi singola posizione  deve essere attentamente verificata e vagliata con lassistenza di un legale di fiducia. Non ci si assume alcuna responsabilità circa i contenuti del blog e le conseguenze verificatesi in capo a chi asserisce di averli seguiti in tutto o in parte. Qualsiasi argomentazione sostenuta in questo blog ha come presupposto il fatto che che noi non siamo i vostri avvocati e voi non siete i nostri clienti.

 

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CHI SIAMO

L’ Avvocato Laura Di Masullo (Iscriz.Ordine Avvocati di Milano N. 9365) ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università Statale di Milano nel 1990 discutendo una tesi in diritto costituzionale con il Prof. V. Onida. E' iscritta all'albo dell'Ordine degli avvocati dal gennaio 1996. E' Commissario d'Esame di Avvocato (2008-2009). E' nella lista degli Avvocati addetti al Gratuito Patrocinio. E' nella lista degli Avvocati addetti allo "Sportello del Cittadino- Piacere Avvocato" istituito presso il Consiglio dell'Ordine di Milano.Con la sua particolare filosofia di lavoro, esercita con molta passione l’attività forense garantendo al cliente competenza ed aggiornamento, aspetti imprescindibili nella scelta del professionista e, grazie alla sua personale inclinazione a mediare ed alla sua profonda comprensione delle esigenze dell’assistito, riesce ad arrivare alla soluzione vincente nelle vertenze legali affidatele.

 

Un "AvvocatoxTe" nasce per aiutarTi ad affrontare la Tua separazione o il Tuo divorzio o le situazioni di incompatibilità che si verificano all'interno del rapporto di coppia.
Se ne hai necessità, potrai avere anche l'assistenza legale contenziosa prestata da uno studio legale in Milano gestito da avvocati specializzati e con esperienza ultra decennale nel settore ed aggiornati professionalmente. Puoi anche ricevere privatamente consulenza ed assistenza legale personalizzata su ogni controversia in materia di diritto di famiglia, successioni e tutela dei diritti della personalità.

Se ci contatterai potrai ricevere tutte le informazioni necessarie :

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PER VOI CARI AMICI LA MASSIMA DEL GIORNO...

Sabato, 29/09/2007

"Ad impossibilia nemo tenetur."
All'impossibile non è tenuto nessuno

Domenica, 30/09/2007

"Chiunque si pone come arbitro in materia di conoscenza, è destinato a naufragare nella risata degli dei."

Albert Einstein

Lunedì, 01/10/2007

"Fai in modo che il tuo discorso sia migliore del tuo silenzio"

Dionigi il vecchio

 

Martedì, 02/10/2007

"Dobbiamo imparare bene le regole in modo da infrangerle nel modo giusto."

Dalai Lama

Mercoledì, 03/10/2007

"Non sempre ciò che vien dopo è progresso."

Alessandro Manzoni

Giovedì, 04/10/2007

"Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat"

La prova è a carico di chi afferma, non già di chi nega.

Venerdì, 05/10/2007

"Gli uomini condannano l'ingiustizia perchè temono di poterne essere vittime, non perchè aborrano di commetterla."

Platone

Weekend, 06-07/10/2007

"Tutti i nostri sogni possono diventare realtà, se abbiamo il coraggio di perseguirli."

Walt Disney

Lunedì, 08/10/2007

"Melius est rem habere, quam verba"

E' meglio avere la cosa che accontentarsi di promesse.

 Martedì, 09/10/2007

"Non dovremmo mai credere a una donna che dica la sua vera età. Colei che la rivela è pronta a raccontare tutto."

Oscar Wilde

 
Mercoledì, 10/10/2007

"Per il momento riguardo alla morale, so soltanto che è morale ciò che mi fa sentir bene, e immorale ciò che mi fa sentir male dopo che l'ho fatto."

Hernest Hemingway

Giovedì, 11/10/2007 

"All'avvocato bisogna contare le cose chiare; a lui poi tocca di imbrogliarle."

Alessandro Manzoni

Venerdì, 12/10/2007 

"Cuis commoda, eius et incommoda."

Di chi sono i vantaggi sono pure gli svantaggi.

Weekend 13-14 ottobre 2007

"Chi apprezza il gusto, non beve più vino, ma assapora segreti."

Salvador Dalì

Lunedì, 15 ottobre 2007

"Dormientibus leges (vei iura) non succurrunt."

Le leggi non soccorrono i dormienti.

 

Martedì, 16 ottobre 2007

"Actore non probante, reus absolvitur."Se l'attore non prova, il convenuto viene assolto.

Mercoledì, 17 ottobre 2007

"Per i nemici le leggi si applicano, per gli amici si interpretano."

 Giovanni Giolitti

 Giovedì, 18 ottobre 2007

"Quando gli elefanti combattono è sempre l'erba a rimanere schiacciata." Proverbio africano

Venerdì, 19 ottobre 2007 (Santa Laura)

"Se ami qualcosa lasciala andare via, solo se torna sarà veramente tua." Jim Morrison

Weekend 20-21 ottobre 2007

"La puntualità è il ladro del tempo." Oscar Wilde

Lunedì, 22 ottobre 2007

"Ne quid nimis." Non esagerare in nulla.(Da una sentenza greca)

Martedì, 23 ottobre 2007

"Non est versum si non durat versum." Non c'è arricchimento, se l'arricchimento non perdura.

Mercoledì, 23 ottobre 2007

"L'intelligenza è forse l'unica ricchezza ad essere stata distribuita equamente. Infatti nessuno si lamenta di averne meno degli altri!" Proverbio spagnolo

Giovedì, 24 ottobre 2007

"Ius est ars boni et aequi."  Il diritto è l'arte di quanto è giusto ed equo.

 

 

 

AFFIDO CONDIVISO...

Post n°37 pubblicato il 29 Ottobre 2007 da avvocatoxTE
 
Tag: FIGLI

Se si è già divorziati da qualche anno con figli minori affidati in via esclusiva alla madre, il padre può chiedere l'affido condiviso?

Sicuramente SI !

Nel testo previgente dell'art. 155 comma 8 del codice civile era prevista la possibilità di modificare i rapporti tra i genitori ed i figli in costanza di divorzio e separazione giudiziale o consensuale.

Attualmente la Legge n. 54/2006 ha inserito l'art. 155 ter codice civile in base al quale "I genitori hanno il diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affido dei figli".  Competente per la richiesta giudiziale di affido condiviso è il Tribunale del luogo dove risiede il minore, ma in base alla nuova formulazione dell'art. 155 c.c. i coniugi possono anche sottoscrivere liberamente degli accordi, che dovranno essere presi in considerazione da parte del giudice, sempre che questi non siano contrari all'interesse dei figli.

 
 
 

ESTROMISSIONE DALL'AZIENDA DI FAMIGLIA

Post n°36 pubblicato il 27 Ottobre 2007 da avvocatoxTE
 

Cari amici,

vorrei sottoporvi il caso in cui entrambi i coniugi lavorano nella ditta di famiglia, ma  intestata ad uno solo.

Poi litigano e l'intestatario (in genere il marito) estromette l'altro (in genere la moglie) senza riconoscere nulla in termini economici, ma sottolineando di aver provveduto al suo mantenimento nel corso degli anni e che l'azienda è soltanto sua.

L' azienda aperta dai coniugi in comunione di beni dopo il matrimonio -anche se intestata solo ad uno di loro- fa parte  della comunione dei beni (art. 177 codice civile).

Entrambi i coniugi hanno uguali diritti sull'azienda sino a quando non verrà sciolta la comunione con una divisione convenzionale o giudiziale dell'azienda stessa:

-per separazione legale, divorzio dei coniugi

-per mutamento del regime patrimoniale dei coniugi

-per fallimento di uno dei coniugi

Pertanto, uno dei coniugi -al di fuori delle circostanze sopra elencate- non potrà estromettere l'altro dall'azienda impedendogli di gestire l'azienza e di partecipare agli utili, diritti questi che devono essergli garantiti.

 
 
 

PAGAMENTO IN RITARDO...

Post n°35 pubblicato il 25 Ottobre 2007 da avvocatoxTE
 

Cari amici, oggi vi sottopongo un caso frequente di questi tempi, vista la crisi economica dilagante ed il fatto che, in caso di separazione, è quasi sempre il marito a doversi sobbarcare la maggior parte del peso economico della famiglia sfasciata oltre dover provvedere a se stesso.

Ebbene, un  signore, legalmente separato, è disperato perchè non è riuscito per 3 mesi a pagare il mantenimento alla moglie a causa di proprie difficoltà economiche e questa alla fine ha sporto QUERELA nei suoi confronti.

Che fare?

Pagare subito gli assegni di mantenimento arretrati -ovviamente con bonifico o assegno, in modo da lasciare una traccia dell'avvenuto pagamento- e chiedere alla signora la remissione della querela. In caso di resistenza, occorre rivolgersi ad un avvocato che -durante il processo penale- produrrà le ricevute di pagamento e farà presente che per il marito si è trattato di un semplice ritardo.

 
 
 

VENDITA QUOTA DELLA CASA

Post n°34 pubblicato il 24 Ottobre 2007 da avvocatoxTE
 

Eccomi cari amici per parlarvi di un altro caso che vi può interessare.

Tempo fa si presentò da me in studio una coppia di coniugi intenzionati a separarsi  consensualmente. Dopo aver raggiunto l'accordo su tutti i punti della separazione, mi chiesero come fare affinchè un coniuge vendesse all'altro la propria quota di proprietà dell'abitazione coniugale e regolare anche questo aspetto economico.

Ebbene, vi è una procedura, in verità un po' laboriosa per l'avvocato, ma estremamente economica per le parti, che permette il trasferimento di proprietà in capo all'altro coniuge in corso di separazione. In buona sostanza il Presidente del Tribunale funge in tal caso da notaio, dandosi atto nel verbale di separazione del trasferimento immobiliare, senza che le parti debbano sopportare le spese notarili di rogito.

 
 
 

DIVORZIO TOMBALE ??

Post n°33 pubblicato il 23 Ottobre 2007 da avvocatoxTE
 

Il divorzio tombale, di cui si sente parlare talvolta, si verifica quando i coniugi decidono di divorziare consensualmente regolando tutte le proprie questioni patrimoniali mediante il versamento in un’unica soluzione di una somma di danaro o la consegna di un  bene a chiusura –appunto “tombale” ovvero definitiva-  di ogni reciproca presente e futura richiesta economica.

 
 
 

TRASFERIMENTO MADRE AFFIDATARIA E ALLONTANAMENTO FIGLI

Post n°32 pubblicato il 22 Ottobre 2007 da avvocatoxTE
 
Tag: FIGLI

Buona settimana carissimi amici!

L'altro giorno una cliente -separata dal marito- mi ha domandato se può trasferirsi all'estero (per lavoro) con la prole di 10 e 19 anni anche se il padre si oppone, ma i figli sono d'accordo.

Le ho risposto che, se sul punto manca l'accordo tra le parti, occorre rivolgersi al Tribunale per la modifica delle condizioni di separazione nella parte concernente l'affidamento dei figli ove dovranno essere evidenziate le ragioni ed i motivi di tale trasferimento, nonchè l'interesse per i figli, quale ad esempio l'insegnamento di una nuova lingua straniera, motivo di arricchimento culturale. 

Logicamente, in caso di trasferimento dovrà essere assicurato al padre -che rimane in Italia- il diritto di visita magari con periodi più lunghi abbinati alle vacanze estive.

 
 
 

CARISSIMI AMICI, RICCARDO CI SCRIVE E CI RINGRAZIA!!

Post n°31 pubblicato il 20 Ottobre 2007 da avvocatoxTE
 

Inviato da Anonimo il 20/10/07 @ 17:56 via WEB
Grazie Laura,
grazie del supporto,
grazie per questo magnifico blog,
grazie a tutti quelli che mi hanno votato !
Riccardo Sardonè

 
 
 

SEPARAZIONE E DIRITTO AL MANTENIMENTO

Post n°28 pubblicato il 20 Ottobre 2007 da avvocatoxTE
 

19 OTTOBRE 2007 h.17,:29

l'utente tigerbear1968 ti ha scritto:

il 24 ho l'udienza per il divorzio e la mia ex si è permessa di licenziarsi il 20 settembre dall'azienda di famiglia in quanto dice che il figlio ha spesso dolori intestinali e rimane spesso assente dal lavoro. quindi i genitori l'hanno licenziata. guadango 1700 euro mensili, ne passo 1050 per lei e tre figli. ma uno di questi vive con me perchè non vuole stare con la madre. so che esiste una sentenza della cassazione circa il licenziamento ma non riesco a trovarla. l'avvocato dice che ora è tardi perchè lui pssa farne una visto che l'udienza è imminente. Possibile?? potete aiutarmi?????? ve ne sarei grato....
grazie

Risponde  avvocatoxTE.
caro tigerbear,il diritto del coniuge al mantenimento scaturisce dalla mancanza di adeguati redditi propri, avuto riferimento al contesto in cui i coniugi hanno vissuto durante il matrimonio (criterio assistenziale). Il parametro di riferimento è costituito  dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio e deve sussistere una disparità fra le parti non bastando la mancanza in capo al coniuge richiedente di redditi idonei.
La recente sentenza della Cassazione n.26835 del 2006 ha affermato che occorre stabilire se con i propri mezzi il coniuge richiedente sia in grado di mantenere un tenore di vita analogo a quello del matrimonio e, in caso negativo, valutare se tale incapacità possa essere superata col contributo dell'altro coniuge semprechè quest'ultimo non scenda, così, al di sotto del proprio precedente tenore di vita.
Precisa la Cassazione con la sentenza n.12121 del 2004   che l'assegno compete alla moglie anche se non lavora, pur se laureata e benestante,  a meno che non sia provato il rifiuto di una concreta opportunità di lavoro.   Riguardo l'incapacità di procurarsi reddito  il coniuge richiedente l'assegno dovrà dimostrare di non essere capace di procurarsi redditi propri idonei a causa di ragioni oggettive tra cui la convivenza con figli anche maggiorenni che necessitino cure ed assistenza particolari per handicap di vario genere. Pertanto, non conoscendo esattamente la situazione nel dettaglio nè lo stato del processo avanti il Tribunale, non è possibile esprimere un parere più dettagliato e senz'altro il professionista cui ti sei affidato sarà in grado di tutelarti per il meglio. In ogni caso sarà tua moglie a dover dare dimostrazione delle cause oggettive che hanno portato alla perdita di lavoro.Fammi sapere.

 

 

 
 
 

ACCORDO NECESSARIO?

Post n°27 pubblicato il 19 Ottobre 2007 da avvocatoxTE
 

Una domanda frequente che mi viene posta è:

ma è vero che per ottenere la separazione devono essere d'accordo entrambi i coniugi?

Questo non è affatto vero, in quanto la separazione può essere richiesta indifferentemente da uno qualsiasi dei coniugi o da entrambi i coniugi. Vi sono 2 strade percorribili:

La separazione può essere  consensuale se la domanda è presentata inizialmente da entrambi i coniugi che compariranno all'udienza avanti il Presidente del Tribunale per sottoscrivere il verbale di separazione; oppure qualora, anche se all'inizio i coniugi non sono d'accordo (separazione giudiziale), raggiungono comuni intese in corso di causa e quindi firmano il verbale consensualmente (il contrario non è però possibile).
La separazione può essere  giudiziale e verrà dichiarata da una sentenza a conclusione di un vero e proprio processo, quando i coniugi non sono d'accordo.

 
 
 

DIRITTO AL RISARCIMENTO SE SALTA IL MATRIMONIO

Post n°26 pubblicato il 18 Ottobre 2007 da avvocatoxTE
 

Cosa succede se una promessa di matrimonio non viene mantenuta cioè se alle pubblicazioni non segue il matrimonio? Possiamo chiedere il rimborso delle spese delle bomboniere, del ricevimento di nozze ecc. già anticipate?

La legge italiana prevede (art.81 del codice civile) che il rifiuto ingiustificato di contrarre matrimonio comporti il risarcimento dei danni per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa della precedente promessa, entro i limiti in cui le spese e le obbligazioni corrispondano alle condizioni economiche delle parti. Pertanto, ciò sta a significare che le spese troppo eccessive non verranno ritenute come risarcibili.

Bisogna tuttavia osservare che il risarcimento non è sempre dovuto solo dalla parte che ha cambiato idea, ma anche dalla parte che a causa del suo comportamento ha fornito all'altra un giustificato motivo per non arrivare al matrimonio.

Chi dei due vuole avanzare richiesta di risarcimento ha tempo 1 anno dal rifiuto.

Ed i danni morali possono essere richiesti?

Bisognerà accertare se sussiste dolo e quindi probabilmente anche un reato penale o se si è verificata colpa grave della parte che ha indotto l'altra a rinunciare al matrimonio causando a questa anche ripercussioni psichiche.

 
 
 

RICONOSCIMENTO DEL NEONATO...

Post n°25 pubblicato il 17 Ottobre 2007 da avvocatoxTE
 
Tag: FIGLI

Cosa si deve fare quando nasce un figlio e sorgono tra i genitori contrasti per il riconoscimento?

Dunque, innanzitutto Il riconoscimento del neonato deve essere fatto entro 3 giorni dalla nascita presso l'Ospedale alla Direzione Sanitaria.

Se ciò non è possibile perchè ci sono problemi tra i genitori, il riconoscimento va fatto entro 10 giorni presso il Comune di nascita o di residenza della madre, la quale ha sempre 10 giorni dal parto per decidere il riconoscimento.

Tuttavia, qualora sussistano particolari situazioni che impediscano di formalizzare il riconoscimento entro i 10 giorni dal parto, come ad esempio il padre che vuole fare il test del DNA (per accertare la propria paternità), la madre può avviare un procedimento avanti il Tribunale per i Minorenni ( 60 giorni per provvedere), mantenendo con continuità la sua relazione con il bambino.

Se la madre ha meno di 16 anni e vuole tenere il figlio con sé, con apposito atto del Tribunale dei Minori, il riconoscimento è rinviato fino al compimento del 16 anno della madre e nel frattempo provvede un tutore per il bambino nominato dal giudice tutelare.

Vi è anche la possibilità per la madre di non riconoscere il neonato alla nascita dichiarando di non consentire di essere nominata nell'atto di nascita e questo è un suo diritto riconosciuto.

 
 
 

TESTAMENTO VALIDITA' ...

Post n°24 pubblicato il 16 Ottobre 2007 da avvocatoxTE
 

Eccomi, cari amici a raccontarvi qualcos'altro di interessante...

Una cliente, rimasta vedova da poco, mi ha domandato se era valido il testamento del marito defunto scritto da un'altra persona, ma firmato da lui stesso.

Purtroppo no!!!

Per essere valido il testamento doveva essere scritto interamente di proprio pugno dal marito (testamento olografo previsto dall' articolo 602 codice civile).

Infatti, chi   vuole lasciare dei beni in eredità deve scrivere di suo pugno tutto il contenuto dell'atto, compresa la data.  Diversamente, se l'atto è stato scritto da altra persona o con la macchina da scrivere o al  computer, questo non avrà alcun valore e sarà considerato nullo, come se non fosse mai esistito.

Il testamento potrà poi essere conservato da persona di fiducia, che, dopo la morte del testatore (ossia chi muore lasciando un testamento), è tenuto a presentarlo ad un notaio per la pubblicazione (articolo 620 codice civile). Se il testamento è nullo potrà essere impugnato senza limiti di tempo.

 
 
 

I CONVIVENTI EREDITANO??

Post n°23 pubblicato il 15 Ottobre 2007 da avvocatoxTE
 

Carissimi, come inizio di settimana vi vorrei parlare di eredità tra conviventi.

Un ragazzo, che ha pessimi rapporti con la compagna del padre, mi ha chiesto se, alla morte del genitore, dovrà dividere con questa donna i beni di proprietà del  padre. Ebbene, ecco cosa gli ho risposto....

La convivenza non comporta alcuna comunione dei beni (come invece nel matrimonio agli art. 177  e seguenti del codice civile) e i conviventi, pertanto, restano padroni ciascuno dei propri beni e dei propri acquisti, in regime di separazione. Quindi, se uno dei conviventi more uxorio muore, l’altro non ha alcun diritto ereditario. Infatti, la legge italiana (l’art.565 codice civile) non annovera il convivente more uxorio nella categoria dei successibili ab intestato del de cuius.
Pertanto, la compagna del padre, alla morte di questi, non avrà per legge alcun diritto sulle proprietà del padre.

Tuttavia, il padre potrebbe disporre dei beni favore della donna solo mediante testamento, ma sempre nei limiti della quota disponibile e mai intaccando la quota legittima (o riserva) spettante al legittimario (figlio erede) che, nell’ipotesi contraria, potrebbe agire per ottenere la reintegrazione della stessa mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il testatore poteva disporre.

La stessa situazione si applica alle donazioni che il padre avesse effettuato in vita a favore della convivente more uxorio. Per ovviare a tutto ciò, il padre potrebbe effettuare a favore del figlio una donazione della nuda proprietà dei beni, riservandosi l'usufrutto ed anticipando così gli effetti successori.

 
 
 

LA SECONDA SETTIMANA ONLINE...

Post n°22 pubblicato il 13 Ottobre 2007 da avvocatoxTE
 

GRAZIE davvero cari amici !!

Siete tantissimi e ci fa sempre molto piacere il vostro sentito apprezzamento per questo blog!!

Speriamo di riuscire sempre ad essere per voi un punto di riferimento per potervi dare un consiglio su misura e giusto per le vostre esigenze.

Staff di avvocatoXte

 
 
 

ASSEGNO DI DIVORZIO...

Post n°21 pubblicato il 12 Ottobre 2007 da avvocatoxTE
 

Carissimi amici, una signora l'altro giorno mi ha posto questo quesito...

Il marito, dal quale è divorziata da qualche anno, ora ha ricevuto una cospicua eredità che gli ha fatto notevolmente aumentare la consistenza patrimoniale. Ebbene, a tal proposito, la signora vorrebbe che le venisse aumentato l'importo dell'assegno divorzile.

Questo purtroppo non è possibile!

Infatti, la legge italiana , subordinando la revisione dell’assegno alla sopravvenienza di giustificati motivi  non ha inteso stabilire un automatismo fra i miglioramenti della situazione economica del coniuge obbligato, successivi al divorzio, e l’aumento dell’assegno, anche perchè è necessario, in tal caso, valutare  se ed in quale misura il coniuge che richieda la rivalutazione dell’assegno possa ritenersi titolare di un affidamento a un tenore di vita correlato a detti miglioramenti, in relazione alla loro natura.

Infatti, la Corte di Cassazione recentemente (Sentenza n. 12687 del 30 maggio 2007) ha specificato che  " occorre accertare se detti miglioramenti siano rapportabili all’attività svolta, in costanza di matrimonio, o al tipo di qualificazione professionale dell’onerato; fra tali incrementi non possono ricomprendersi i miglioramenti dovuti ad eredità ricevute dall’onerato dopo il divorzio, risultando i relativi incrementi reddituali privi di collegamento con la situazione economica dei coniugi durante il matrimonio e con il reciproco contributo datosi nel corso di esso."

La Cassazione ha sottolineato che " le aspettative ereditarie sono infatti, sino al momento dell’apertura della successione, prive, di per sé, di valenza sul tenore di vita matrimoniale e giuridicamente inidonee a fondare affidamenti economici; con la conseguenza che, mentre le successioni ereditarie che si verifichino in costanza di convivenza coniugale, incidendo sul tenore di vita matrimoniale, concorrono a determinare la quantificazione dell’assegno dovuto dal coniuge onerato, quelle che si verifichino dopo non sono idonee ad essere valutate."

 
 
 

ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE

Post n°20 pubblicato il 11 Ottobre 2007 da avvocatoxTE
 

BUONGIORNO AMICI...Oggi vorrei parlarvi dell'assegnazione della casa coniugale...

A chi viene assegnata in caso di separazione o divorzio?

Il codice civile all' art. 155  e l'art. 6 Legge 1 dicembre 1970 n.898 stabiliscono il principio che l'abitazione nella casa familiare spetta, preferibilmente e qualora sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età e sino alla loro indipendenza economica. Ovviamente i figli devono essere di entrambi i coniugi (cioè non nati da altre relazioni).

Comunque, ai fini dell'assegnazione della casa coniugale, il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge che appare più debole. Detta assegnazione, se trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell'art. 1599 del codice civile.

A favore del coniuge non affidatario o in mancanza di figli l'assegnazione della casa coniugale non è possibile ed il giudice deciderà sulla base delle normali regole sulla proprietà e sulla locazione.

E se dopo l'assegnazione  i figli lasciano la casa coniugale?

La situazione muta e al coniuge può essere tolta la casa precedentemente assegnata.

 
 
 

FIGLI NATURALI EREDITANO AL PARI DEI FIGLI LEGITTIMI?

Post n°19 pubblicato il 10 Ottobre 2007 da avvocatoxTE
 
Tag: FIGLI

Una cliente, regolarmente sposata, mi ha chiesto se il  figlio nato da una sua relazione extraconiugale è erede anche lui a tutti gli effetti come gli altri due suoi figli nati durante il matrimonio ?

Dunque la mia risposta è stata che la legge italiana equipara in tutto e per tutto i figli naturali (nati fuori dal matrimonio) ai figli legittimi (nati durante il matrimonio). Hanno esattamente gli stessi diritti.

Infatti, l'articolo 566 del codice civile dispone che alla morte del padre e della madre i figli legittimi e naturali ereditano i beni lasciati in eredità in parti uguali.

Ma c'è uno strappo alla regola!

Infatti, l'articolo 537 comma 3 del codice civile consente ai  figli legittimi di liquidare in denaro o in beni immobili di loro scelta la quota a cui hanno diritto i figli naturali, che naturalmente vi acconsentano. Se però questi si oppongono, allora interverrà il giudice  che, valutate tutte le circostanze personali e patrimoniali, può autorizzare i figli legittimi a corrispondere ai figli naturali ciò che spetta loro per legge, evitando così che essi abbiano voce in capitolo sulla gestione dei beni che il defunto ha lasciato come eredità.

Questa particolarità è finalizzata ad evitare che i figli naturali, insieme ai figli legittimi, partecipino all'amministrazione dei beni ereditati quando essa può dar luogo a difficoltà nella gestione del patrimonio ereditario, per disaccordo tra i figli legittimi e i figli naturali.

 
 
 

ASSEGNO DI DIVORZIO SEMPRE?

Post n°17 pubblicato il 09 Ottobre 2007 da avvocatoxTE
 

INTERESSANTE SENTENZA...Un mio cliente è alquanto seccato perchè vorrebbe smettere di versare l'assegno di divorzio alla ex moglie che convive con un altro uomo....

Cosa gli ho risposto??

Ecco il parere che gli ho fornito:

Dalla lettura di una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Sent. n. 14921/2007) si evince che non può essere negato automaticamente il diritto all'assegno per il solo fatto  della convivenza more uxorio intrapresa dal coniuge richiedente, "rappresentando detta convivenza solo un elemento valutabile al fine di accertare se la parte che richiede l'assegno disponga o meno di mezzi adeguati rispetto al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. La convivenza more uxorio, infatti, pur ove acquisti carattere di stabilità, non dà luogo ad un obbligo di mantenimento reciproco fra i conviventi e può anche essere instaurata con persona priva di redditi e patrimonio, cosicché l'incidenza economica di detta convivenza dove essere valutata in relazione al complesso delle circostanze che la caratterizzano".

 
 
 

RAPPORTO SESSUALE NON DESIDERATO

Post n°16 pubblicato il 08 Ottobre 2007 da avvocatoxTE
 

Carissimi amici,
vi segnalo una interessante sentenza della Cassazione Penale ( Sentenza n. 35408 del 25/09/2007) che ha sottolineato che  nessuno, nemmeno il coniuge, può obbligare una persona a un rapporto sessuale non desiderato.
Per la Cassazione la condanna per il reato di violenza sessuale scatta nel caso di "qualsiasi forma di costringimento psico-fisico idonea ad incidere sull'altrui libertà di autodeterminazione".
Ed è indifferente se tra le due persone ci sia o meno "un rapporto di coppia coniugale o paraconiugale", dal momento che "non esiste un 'diritto all'amplesso', né conseguentemente il potere di esigere o imporre una prestazione sessuale".
Così la Suprema Corte ha respinto il ricorso di Giuseppe Z., un 45enne palermitano già condannato in appello a 4 anni di reclusione per una serie di reati commessi nei confronti della moglie Donatella, costretta "più volte a subire rapporti sessuali" contro la sua volontà e maltrattamenti  "colpendola con pugni e calci, costringendola a subire rapporti sessuali, minacciandola di morte, e ad assistere alle percosse nei confronti del figlio Walter di tre mesi".
La Cassazione ha sottolineato che Donatella era stata costretta a vivere "in un clima di tensione e di latente soggezione, anche per le pregresse esperienze di maltrattamenti ed abusi". Per cui l'apparente assenso al rapporto era giustificato dal fatto che la donna "non aveva altra scelta che tentare di assecondarlo volta per volta, evitando di suscitare in lui ulteriori occasioni di ira già avutesi in passato".
Per la Cassazione, "il diritto all'amplesso" non esiste "né nel rapporto di coppia coniugale", né in quello "paraconiugale".

 
 
 

ABBANDONO TETTO CONIUGALE

Post n°15 pubblicato il 05 Ottobre 2007 da avvocatoxTE
 

 

AMICI, UN ALTRO CASO PER VOI

Una signora viene da me e mi spiega il rapporto conflittuale che vive col marito da parecchi mesi. Lui è tormentato dai dubbi sul loro rapporto e le fa parecchie pressioni psicologiche, tant'è che lei, stremata, si trasferisce a casa dei propri genitori, ma lui continua a telefonarle e a minacciarla che le farà causa per abbandono del tetto coniugale. Lei sostiene che non esiste più legalmente l'abbandono del tetto coniugale e che non è perseguibile penalmente.

Invece, l'abbandono del tetto coniugale è motivo di addebito della separazione coniugale ed è fattispecie penalmente rilevante ai sensi dell'art.570 del codice penale, proprio in quanto si fanno mancare al coniuge l'assistenza morale e materiale. Pertanto, per ovviare tali conseguenze, bisognerà proporre subito la domanda di separazione che è considerata dalla legge giusta causa di allontamento dalla residenza familiare ai sensi dell'art. 146 del codice civile.

 
 
 
 
 

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