L’emanazione della Legge Quadro n. 328/00 e la modifica del titolo V della
Costituzione non possono che avere effetti rilevanti anche sulla struttura dei
flussi finanziari con la quale il sistema si alimenta. Ogni cambiamento che le
riforme hanno apportato alla struttura di finanziamento delle politiche sociali
deve fare i conti con la struttura dei sistemi di finanziamento e di spesa
preesistenti e consolidatisi nel tempo nelle diverse Regioni. Basti pensare che
prima dell’entrata in vigore della L. n. 328/00, le risorse economiche regionali
per le politiche sociali erano costituite dai trasferimenti nazionali di settore (L. n.
285/97 su infanzia e adolescenza e Legge n. 104/92 sulla disabilità, solo per
citarne due delle principali) eventualmente incrementate da stanziamenti
regionali, che la Legge Quadro ha inteso superare attraverso l’istituzione di un
unico fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS), quale strumento statale
principale per il finanziamento degli interventi in ambito sociale, offrendo così la
possibilità di una visione complessiva delle risorse disponibili ed un’allocazione
più coordinata e trasparente.8
In tale ottica, il FNPS è alimentato non solo dalle diverse fonti che
originariamente contribuivano alla formazione delle risorse specifiche di settore
ma anche dalle risorse aggiuntive stanziate proprio dalla Legge 328/00.
In linea con il processo di cambiamento registrato a livello nazionale,
alcune Regioni (parallelamente all’emanazione della L. n. 328/00 se non
addirittura prima), durante la fase di riordino e ridefinizione delle competenze
amministrative proprie e degli altri enti locali, si sono dotate di un Fondo Sociale
Regionale.
Anche in questo caso le scelte organizzativo–gestionali del Fondo
cambiano da Regione a Regione. Si avranno così alcuni contesti in cui nel
Fondo Regionale insieme alle risorse “indistinte” (considerate strumentali
all’attuazione della legge ed in particolare alla garanzia dei livelli essenziali delle
prestazioni sociali), si presentano voci di allocazione di risorse dotate di una
specifica finalizzazione per materia, in linea con quanto precedentemente
predisposto dalle leggi di settore.