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Post n°5 pubblicato il 17 Gennaio 2009 da cambiail3570

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Commenti al Post:
mauro482
mauro482 il 31/01/09 alle 18:34 via WEB
ciao sono mauro 482 padova 48 per gino non ti preoccupare tanto li sderenamo.
 
mauro482
mauro482 il 31/01/09 alle 20:52 via WEB
mauro 482 a tutti qelli che staccano i volantini ciao lecchini.
 
mauro482
mauro482 il 02/02/09 alle 12:27 via WEB
la sapete l;ultima sono andato all,aci a rinnovare la tessera e qando ho presentato quella che mi ha fornito il 3570 non hanno trovato il mio nome e la targa della macchina dentro la banca dati dell aci
 
cambiail3570
cambiail3570 il 02/02/09 alle 12:40 via WEB
Con il recente studio n. 5630/I1, il Consiglio nazionale del notariato si è pronunciato, in senso parzialmente favorevole, relativamente alla dibattuta questione dell’ammissibilità del voto segreto nell’assemblea delle società cooperative. L’intervento e l’autorevole presa di posizione del Consiglio si inseriscono in un dibattito che vede ormai da decenni sia la dottrina che la giurisprudenza divise e contrapposte in un vero e proprio muro contro muro. Le decisioni hanno avuto ed hanno tuttora ad oggetto, in particolar modo, l’impiego dello scrutinio segreto per la nomina delle cariche sociali.2 CASI DI AMMISSIBILITÀ DEL VOTO SEGRETO • deliberazioni per la nomina, revoca e sostituzione delle cariche sociali L’ammissibilità del voto occulto per l’elezione delle cariche sociali sarebbe in primo luogo giustificata, ad avviso del notariato, dal principio di democrazia e partecipazione cooperativa: lo scrutinio segreto, tutelando l’esigenza di libertà del voto del singolo socio, assumerebbe pertanto carattere strumentale rispetto all’attuazione di quel principio. Esso rappresenterebbe, inoltre, l’unico strumento in grado di contribuire al ricambio delle cariche sociali: eliminando nel socio eventuali stati di dipendenza psicologica o possibili timori di ritorsioni, il voto occulto consentirebbe un più frequente ricambio del management, ponendo un limite al più volte denunciato strapotere delle tecnostrutture cooperative. Dal punto di vista tecnico-giuridico, un argomento in favore dell’eleggibilità delle cariche a scrutinio non palese è ravvisato nell’esame di alcune disposizioni di settore che per alcune fattispecie impongono (o imponevano) il voto segreto (art. 6 l.5 agosto 1981, n. 416, in materia di cooperative giornalistiche; art. 18 d.lgs. 7 maggio 1948, n. 1235 (non più in vigore) in materia di consorzi agrari). La notevole diffusione della previsione statutaria del voto occulto, infine, consentirebbe di affermare l’esistenza di una vera e propria consuetudine normativa, avente natura di norma mutualistica ex art. 9 d. lgs. 220/2002, che legittimerebbe l’impiego dello scrutinio segreto nell’elezione delle cariche sociali delle società cooperative. • nomina dei delegati nelle assemblee separate Gli argomenti impiegati per sostenere la legittimità del voto occulto nell’elezione dei delegati delle assemblee separate (art. 2540 c.c.) sono sostanzialmente identici a quelli ora passati in rassegna con riferimento alla nomina delle cariche. Si sottolinea, in particolare, l’eventualità che i nominativi dei delegati da eleggere siano proposti dal consiglio di amministrazione, e siano quindi espressione del management della cooperativa. • delibere assembleari di riesame delle decisioni di rigetto delle domande di ammissione di nuovi soci cooperatori La competenza degli amministratori in materia di ammissione di nuovi soci, la quale ha subito con la riforma un certo ridimensionamento (obbligo di illustrare nella relazione al bilancio le ragioni delle decisioni assunte in materia: art. 2528, ultimo comma c.c.), trova un suo bilanciamento nella facoltà dell’aspirante socio non ammesso di chiedere, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, un pronunciamento dell’assemblea. La constatazione per cui l’ammissione di nuovi soci è uno degli strumenti tramite i quali gli amministratori possono mantenere e consolidare il proprio potere nella cooperativa, ammettendo i soci graditi e negando 1 Il voto segreto nell’assemblea delle società di capitali e cooperative, a cura di Gaetano Petrelli; studio n.5630/I della Commissione studi d’impresa del Consiglio nazionale del notariato. 2 Per un quadro sintetico delle opinioni dottrinali e delle decisioni giurisprudenziali anteriori alla riforma del diritto societario, si veda lo studio Il voto segreto nelle società cooperative nella sezione Approfondimenti del sito (di prossima pubblicazione). viceversa il placet a quelli sgraditi, induce a ritenere legittima, anche in questa ipotesi, la votazione a scrutinio segreto in sede di riesame da parte dell’assemblea. • delibere assembleari di esclusione di soci cooperatori E’ questo il quarto e ultimo caso in cui si ravvisa, a parere del notariato, la meritevolezza del voto segreto. L’ipotesi è chiaramente subordinata alla previsione statutaria della competenza assembleare in materia (art. 2533, comma secondo c.c.). L’ammissibilità dello scrutinio occulto è qui giustificata dall’esigenza di rimuovere eventuali ostacoli alla esclusione di soci la cui permanenza in società potrebbe compromettere il raggiungimento dello scopo mutualistico. CIRCOSTANZE OSTATIVE ALL’IMPIEGO DELLO SCRUTINIO SEGRETO • deliberazioni cui consegue il diritto di recesso Si ritiene applicabile alle società cooperative l’ultimo comma dell’art. 2437 c.c., il quale sanziona con la nullità ogni patto che abbia l’effetto di render più gravoso l’esercizio del diritto di recesso. L’onere di far annotare nel verbale il proprio dissenso da parte del socio, onere cui il recesso sarebbe subordinato, integrerebbe infatti una condizione ulteriore espressamente proibita dalla legge. • previsione statutaria del voto plurimo Si ritiene inammissibile il voto segreto in quelle cooperative i cui statuti ammettano il voto plurimo dei soci cooperatori persone giuridiche (art. 2538, comma 3 c.c.), o dei soci imprenditori (art. 2538, comma 4 c.c.) o dei soci finanziatori o sovventori (art. 2526 c.c.; art. 4 l.59/92). In tali casi, si fa notare, la distribuzione a ciascun socio con voto plurimo di più schede quanti sono i voti a lui spettanti consentirebbe l’espressione del voto divergente, ritenuto inammissibile; la consegna di un’unica scheda con indicazione del totale dei voti attribuiti, invece, permetterebbe di risalire al socio votante e in ultima analisi renderebbe palese il voto plurimo. • delibere del consiglio di amministrazione L’impiego dello scrutinio segreto nell’ambito del consiglio di amministrazione è sempre da ritenersi inammissibile, non trovando esso alcuna giustificazione nei principi peculiari della cooperazione. • cooperative quotate nei mercati regolamentati Sussiste, con riguardo alle società cooperative quotate, una preclusione assoluta del voto segreto, sancita dal Regolamento Consob n.11971/1999 (art.85 e Allegato 3E). LO SCRUTINIO ‘RELATIVAMENTE’ SEGRETO Nei casi di inammissibilità del voto segreto è da ritenersi comunque ammissibile, in alternativa al voto palese, la previsione statutaria dello scrutinio ‘relativamente’ segreto, consistente nello spoglio e nella conservazione delle schede (nominative) di voto da parte di scrutatori indipendenti assoggettati contrattualmente all’obbligo della riservatezza. Si fa tuttavia notare che in tali casi il beneficio dell’anonimato sarebbe soltanto relativo, venendo in ultima analisi ad essere rimesso all’osservanza del vincolo di riservatezza da parte degli scrutatori. LA NUOVA PREVISIONE SUL VERBALE ANALITICO Ai sensi del novellato art.2375 c.c., il verbale deve indicare…anche in allegato, l’identità dei partecipanti…; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l’identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Risulta evidente da quanto finora si è detto che la compatibilità di tale disposizione, ex art. 2519 c.c., con la disciplina delle cooperative, sarebbe da escludere ogni qual volta lo richiedano i principi peculiari della cooperazione, e precisamente nelle ipotesi sopra indicate. Ad avviso del notariato, in particolare, la definitiva impraticabilità dello scrutinio segreto, sicuramente valevole per le società di capitali, non riguarderebbe invece, sempre e comunque, le società cooperative, dovendo le prescrizioni sull’analiticità del verbale contenute nell’art.2375 c.c. esser filtrate attraverso la compatibilità di cui all’art. 2519 c.c.; compatibilità da valutarsi non solo in relazione alle norme contenute nel titolo sesto del codice, ma anche con riguardo ai principi generali della cooperazione, tra cui, in primis, quello di democraticità strutturale. Lo scrutinio segreto, tutelando la riservatezza del voto e quindi proteggendolo da pressioni esterne, favorirebbe, come prescritto dalla legge delega n. 366/2001 (art. 5), la partecipazione dei soci cooperatori alle deliberazioni assembleari, e diverrebbe, di conseguenza, strumento di tutela di valori e interessi superiori. VOTO SEGRETO E DIRITTO DI IMPUGNAZIONE EX ART. 2377 C.C. Il principale argomento impiegato in passato per negare l’ammissibilità dello scrutinio segreto consisteva nell’osservazione per cui tale modalità di voto avrebbe costituito un ostacolo insormontabile all’applicazione di alcune norme imperative di legge. Le disposizioni in questione erano ravvisate, essenzialmente, nell’art. 2377 c.c., che riservava (e riserva) ai soci assenti o dissenzienti l’impugnazione delle delibere assembleari; nell’art. 2373 c.c., che stabiliva (e stabilisce) l’annullabilità della delibera adottata col voto determinante del socio in conflitto di interessi; e nell’art. 2437 c.c., che attribuiva (e attribuisce) il diritto di recesso ai soci dissenzienti da talune rilevanti deliberazioni. Essendo l’operatività di tali norme subordinata alla verifica del voto espresso dal singolo socio, facevasi rilevare che la pratica impossibilità di verificare le scelte di voto dei soci, derivante dall’impiego dello scrutinio segreto, avrebbe vanificato e in ultima analisi reso inapplicabili tali disposizioni. Esclusa la praticabilità dello scrutinio occulto nel caso di delibere cui consegue il diritto di recesso del socio dissenziente (v. supra), e con particolare riguardo al diritto di impugnazione delle delibere assembleari, la soluzione proposta dal notariato, a dire il vero non nuova, consiste nella verbalizzazione del proprio dissenso da parte del socio interessato a riservarsi il titolo per l’impugnazione. Nulla impedirebbe a costui, in altri termini, di chiedere al presidente di far constatare a verbale il proprio voto contrario, rinunciando in tal modo alla riservatezza e all’anonimato da un lato, precostituendosi al contempo e dall’altro lato la prova della legittimazione a impugnare ex art. 2377 c.c. ALCUNE CONSIDERAZIONI L’autorevolezza dell’opinione sin qui riassunta non vale a rendere meno opportuno un atteggiamento di prudenza dovuto allo stato di obiettiva incertezza che ancora sussiste in materia. Il riferimento è alle numerose decisioni giurisprudenziali che in passato hanno sancito l’illegittimità del voto segreto nell’elezione delle cariche sociali delle società cooperative.3 Pur senza escludere, ed anzi auspicando, l’eventualità di pronunce ‘liberali’, la nuova prescrizione sul verbale analitico induce a paventare il consolidarsi di tale orientamento. La posizione assunta dal Consiglio nazionale del notariato tuttavia, pur se ovviamente priva di valore giuridico, non mancherà di esercitare la sua influenza sulla giurisprudenza, alla quale ultima spetterà, in assenza di un intervento del legislatore, fare definitiva chiarezza sul punto. LA CLAUSOLA STATUTARIA Alla luce delle considerazioni sin qui svolte e in considerazione della presa di posizione assunta dal Consiglio nazionale del notariato, si consiglia, a livello di statuto, di adottare una clausola che, senza affermare espressamente l’impiego del voto segreto per l’elezione delle cariche sociali, consenta tuttavia di ricorrervi. La clausola adottata negli statuti proposti da Confcooperative appare rispondente a questa esigenza: Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall’Assemblea, legalmente consentito. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione. 3 V. al riguardo, anche per un’analisi critica delle posizioni del notariato, Il voto segreto nelle società cooperative, nella sezione Approfondimenti del sito. Volendo riferire l’alternativa di un sistema di voto diverso direttamente all’elezione degli organi sociali, si propone la seguente clausola: Le votazioni avranno luogo, salvo diversa deliberazione dell’Assemblea, per alzata di mano. Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall’Assemblea.
 
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