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Norme di sicurezza


Decreto 29 luglio 2008 n.146 Norme di sicurezza per unita' da diporto impiegate come unita'appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativoArt. 90.Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza1. Le unita' da diporto impiegate come unita' appoggio per leimmersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, oltre ai mezzi disalvataggio individuali e collettivi e alle dotazioni di sicurezzaindicati nell'allegato V, devono avere a bordo le seguenti dotazionisupplementari:a) una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinquesubacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di dueerogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacqueastroboscopica;b) in caso di immersioni che prevedono soste di decompressioneobbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui allalettera a), e' richiesta una stazione di decompressione. La stazionee' dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado digarantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione adogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;c) un'unita per la somministrazione di ossigeno concaratteristiche conformi alla norma EN 14467;d) una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella Aallegata al decreto del Ministero della sanita' 25 maggio 1988, n.279, e una maschera di insufflazione, indipendentemente dallanavigazione effettivamente svolta;e) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), ancheportatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta.2. Le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo richiedonola presenza di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.Art. 91.Segnalazione1. Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con ilgalleggiante di cui all'articolo 130 del decreto del Presidente dellaRepubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.2. In caso di immersione notturna, il segnale di cui al comma 1 delpresente articolo e' costituito da una luce lampeggiante giallavisibile, a giro di orizzonte, ad una distanza non inferiore atrecento metri.3. In caso di piu' subacquei in immersione, e' sufficiente un solosegnale. Ogni subacqueo e' dotato di un pedagno o pallone disuperficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola dialmeno cinque metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie,in caso di separazione dal gruppo.4. Il subacqueo deve operare entro il raggio di cinquanta metridalla verticale del segnale di cui ai commi 1 e 2 del presentearticolo.5. Le unita' da diporto, da traffico o da pesca in transito devonomantenersi ad una distanza non inferiore ai cento metri dai segnalidi posizionamento del subacqueo.