COMITATOSALUTEQUIETE

POTRETE INGANNARE TUTTI PER UN PO'. POTRETE INGANNARE QUALCUNO PER SEMPRE. MA NON POTRETE INGANNARE TUTTI PER SEMPRE. [ABRAMO LINCOLN]

Creato da comitatosalutequiete il 29/05/2008

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12/10/2009

Gentile risposta avuta dal portale inquinamentoacustico.it.

NB - Procederemo come consigliato!!!

Il caso da Lei esposto è alquanto complesso e centrato più su aspetti procedimentali formali che sugli effetti di disturbo prodotto dalla emissioni sonore prodotte dall'esercizio di una attività. La valutazione fonometrica è, quasi sempre, un semplice indicatore, ossia un "termometro della situazione", la quale ci dice se una determinata attività o un determinato comportamento siano o meno difformi da un contesto normativo lecito. E' il procedimento che ne consegue, sia esso amministrativo, civile o penale, che ne determina l'efficacia di poter interrompere o, quantomeno ridurre, una situazione giudicata, dal procedimento pubblicistico,  "inaccettabile" o, da quello civilistico, "intollerabile". Come ha potuto constatare, non sempre l'efficacia dei provvedimenti va a buon fine, specie se gli stessi non vengono condotti con rigore e solerzia da parte di coloro che sono chiamati ad applicarli. Il caso da Lei esposto pare essere contraddistinto da comportamenti omissivi che invadono più la sfera di uno studio legale che di un organo di informazione tecnica, qual è Inquinamentoacustico.it, tuttavia, possono venir esposti alcuni aspetti che spero utili per la soluzione del caso. In primo luogo, l'esercizio di un'attività o l'impiego di un impianto, privi di apposita autorizzazione, possono essere interrotti dall'Autorità sindacale, specie se la loro condotta sia stata giudicata illecita e se la loro azione produca nocumento alla salute pubblica, in relazione a quanto stabilito dall'art. 9 della Legge n. 447/95 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", come di fatto avviene allorquando la persona disturbata viene alterata nella sua condizione psico-fisica dal rumore. Mi pare singolare che sia stato avviato apposito procedimento amministrativo a seguito dell'accertata violazione dei limiti di rumorosità stabiliti dalla legge e, per contro, nulla sia stato fatto in ragione della loro manc! ata auto rizzazione, nel qual caso si sarebbe dovuto prefigurare un abuso edilizio. Per quanto riguarda i tempi indicati dal procedimento amministrativo, è utile richiamare l’attenzione a quanto disposto dalla Legge n. 241/1990 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", la quale stabilisce che qualora il termine del procedimento non sia stato stabilito da apposito regolamento, il termine è di 90 (novanta) giorni, salvo eventuali sospensioni sopraggiunte per acquisizioni tecniche, le quali non potranno, in ogni caso, eccedere altri 90 (novanta) giorni. A questo punto, credo che la vicenda abbia assunto un contesto di criticità assai marcato, tanto che è da prendere in seria  considerazione l'ipotesi del consulto di un legale, il quale esaminati tutti gli atti, potrà esporLe un quadro certamente più competente di quanto abbia potuto fare in io in queste poche righe. In alternativa, esponga la vicenda al vaglio della magistratura, attraverso un esposto-querela alla Procura della Repubblica, fornendo una dettagliata descrizione dei fatti, dei luoghi, dei soggetti disturbati e, da preferire, delle risultanze delle misure eseguite fino ad oggi dall'ARPA o da un Tecnico competente in acustica da Lei incaricato.

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