COMITATOSALUTEQUIETE

POTRETE INGANNARE TUTTI PER UN PO'. POTRETE INGANNARE QUALCUNO PER SEMPRE. MA NON POTRETE INGANNARE TUTTI PER SEMPRE. [ABRAMO LINCOLN]

Creato da comitatosalutequiete il 29/05/2008

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« 19/10/2009 - risposta in...12/11/2009 »

DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 - EMISSIONI IN ATMOSFERA

IN ROSSO IL NOSTRO CASO in attesa di ricevre documentazione inerente al possibille (quasi sicuro) diniego da parte delle autorità competenti della richiesta DIAP (denuncia di inizio attività), presentata dall'azienda nel febbraio 2008, per tutti quei motivi elencati in questo BLOG!!!


Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera

Il nuovo decreto ambientale, nella parte quinta, fissa le nuove “norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”, andando ad abrogare la vecchia norma quadro, D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203. Nelle modifiche del decreto, già approvate dal consiglio dei Ministri, non è prevista novella alcuna in merito. La parte quinta è organizzata in tre titoli: il primo è relativo alla “prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività”, il secondo è rivolto agli “impianti termici civili”, mentre il terzo riguarda i combustibili. Quale parte integrante di questi tre titoli si devono ricordare i dieci corposi allegati tecnici, in cui, oltre a indicazioni operative, sono, talvolta, inserite importanti indicazioni procedurali e/o normative. Ad una prima lettura sembrerebbe trattarsi di una semplice raccolta normativa, sotto un unico testo, di tutte le norme in materia di emissioni in atmosfera e sui combustibili ammessi, come fa, peraltro, pensare anche l’elenco dei dispositivi normativi abrogati dagli artt. 280, 289 e 297 del decreto in questione; nella realtà le “innovazioni” sono notevoli. La lettura, pertanto, si presenta complicata, comporta l’esame contestuale di più articoli, annulla le certezze che si erano consolidate creando moltissimi dubbi e problemi interpretativi, per cui, quella che avrebbe dovuto risultare una semplificazione si è tramutata in un appesantimento. Non vengono esaminati gli aspetti relativi ai grandi impianti di combustione, dal momento che l’art. 274 del D.Lgs. 152/06 parla solo di limiti di emissione, mentre tali impianti rientrano proceduralmente quasi tutti nel D.Lgs. 59/05 (autorizzazione integrata ambientale) e/o nella normativa nazionale o regionale sulla valutazione di impatto ambientale.
1.1 Autorizzazione alle emissioni per impianti esistenti
L’art. 281 del D.Lgs. 152/06 prevede che i gestori degli impianti autorizzati (espressamente ai sensi degli artt. 6 e 7, art. 15 lett. a) e/o b), o tacitamente ai sensi di quanto disposto dall’art. 13 del DPR 203/88 medesimo), ad esclusione di quelli autorizzati in via generale sottoposti alla disciplina di cui all’art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06, debbano presentare una domanda di autorizzazione nei termini fissati dai calendari che verranno fissati dalle autorità competenti e, in mancanza di essi, entro i seguenti termini:

tra il 29.4.2006 ed il 31.12.2010 per gli impianti anteriori al 1988
tra il 1.1.2011 ed il 31.12.2014 per gli impianti autorizzati prima del 1.1.2000
tra il 1.1.2015 ed il 31.12.2018 per gli impianti autorizzati dopo il 31.12.1999.

La mancata presentazione della domanda di autorizzazione nei termini fissati comporta la decadenza della precedente autorizzazione, di conseguenza gli impianti dotati di autorizzazione espressa o tacita saranno considerati in esercizio irregolarmente ed i loro gestori saranno passibili delle sanzioni di cui all’art. 279 del D.Lgs. 152/06 (vedasi post appunto postato l'anno scorso) come verrà meglio ricordato nella parte relativa alle sanzioni. Per un gestore, comunque, non è sufficiente la presentazione della domanda di autorizzazione per poter proseguire ad libitum l’esercizio di attività comportanti emissioni in atmosfera: l’esercizio, in base a quanto disposto dal comma 1 dell’art. 281, può essere proseguito fino alla pronuncia dell’autorità competente che dispone, in base a quanto stabilito dal comma 3 dell’art. 269, di 120 giorni di tempo (o 150 giorni in caso di richiesta integrazioni) a partire dalla data di presentazione della domanda. Trascorso tale termine l’esercizio può essere proseguito al massimo per altri 210 giorni (60 giorni di tempo per richiedere al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio di intervenire in caso di inerzia dell’autorità competente a cui vanno aggiunti i 150 giorni di tempo a disposizione del Ministero medesimo). Questa è una pesante novità: con il DPR 203/88 gli impianti esistenti godevano di una specie di silenzio assenso, nel rispetto, comunque, dell’obbligo di realizzare l’eventuale progetto di adeguamento (comma 3 dell’art. 13 del DPR 203/88) e di evitare un peggioramento delle emissioni in atmosfera dichiarate (comma 5 dell’art. 13 del DPR 203/88); la mancata risposta dell’autorità competente non creava particolari problemi. Ora questa forma di silenzio assenso viene a mancare e viene stabilito un termine massimo oltre il quale l’esercizio non può essere più proseguito in caso di inerzia della macchina pubblica a cui si è chiesto di intervenire.

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