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Un blog creato da avamposticulturali il 13/12/2006

Contro la Chiesa

Chi spara sulla Chiesa?

 
 

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Questo blog nasce da una considerazione: è giusto attaccare la Chiesa come si sta facendo nell’ultimo periodo? Perchè per gli italiani è così importante il giudizio della Chiesa quando poi le Chiese (scusate la cacofonia) la domenica sono deserte? Perchè si considera quello che è un indirizzo morale come un'ingerenza iniqua su sfere del tutto "laiche"?

Post: http://blog.libero.it/controchiesa/2026595.html

 

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« Chiesa e pedofiliaCirca i delitti più gravi »

Chiesa e pedofilia segue...

I delitti più gravi sia nella celebrazione dei sacramenti sia contro la morale, riservati alla Congregazione per la dottrina della fede, sono:

- I delitti contro la santità dell'augustissimo sacramento e sacrificio dell'eucaristia, cioè:
1° l'asportazione o la conservazione a scopo sacrilego, o la profanazione delle specie consacrate: (4)

E’ chiaro il contenuto, si tratta della profanazione del corpo Eucaristico di Cristo, per alcuni teologi medievali questo atto esclude assolutamente ogni via di salvezza, specie per un religioso.

Can. 1367 - Chi profana le specie consacrate, oppure le asporta o le conserva a scopo sacrilego, incorre nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica; il chierico inoltre può essere punito con altra pena, non esclusa la dimissione dallo stato clericale.

2° l'attentata azione liturgica del sacrificio eucaristico o la simulazione della medesima; (5)

Si tratta del caso in cui, non avendone facoltà il chierico o il religioso simula la consacrazione o ascolta una confessione.

Can. 1378 - §2. Incorre nella pena latae sententiae dell'interdetto, o, se chierico, della sospensione: 1) chi non elevato all'ordine sacerdotale attenta l'azione liturgica del Sacrificio eucaristico; 2) chi, al di fuori del caso di cui al §1, non potendo dare validamente la assoluzione sacramentale, tenta d'impartirla oppure ascolta la confessione sacramentale.

3° la concelebrazione vietata del sacrificio eucaristico assieme a ministri di comunità ecclesiali, che non hanno la successione apostolica ne riconoscono la dignità sacramentale dell'ordinazione sacerdotale; (6)

E’ il caso, in cui un sacerdote cattolico, consacra l’eucaristia insieme a ministri di altri culti. Ossia si parla di successione apostolica, quando il presbitero è stato ordinato da un vescovo, che a sua volta sia stato ordinato da un altro e a ritroso da un apostolo di Cristo. Questa condizione è attestata nella Chiesa Cattolica e dalla Chiesa Ortodossa.

Can. 908 - È vietato ai sacerdoti cattolici concelebrare l'Eucaristia con i sacerdoti o i ministri delle Chiese o delle comunità ecclesiali, che non hanno la piena comunione con la Chiesa cattolica.

Can. 1365 - Il reo imputato di partecipazione vietata alle sacre celebrazioni sia punito con una giusta pena

4° la consacrazione a scopo sacrilego di una materia senza l'altra nella celebrazione eucaristica, o anche di entrambe fuori della celebrazione eucaristica; (7)

 

La consacrazione a scopo di sacrilegio, potrebbe essere il caso della messe nere o di riti esoterici, sia per il sangue (vino) che per il corpo (pane). Si dichiara sia all’interno della celebrazione che al di fuori.

Can. 972 - La facoltà di ricevere le confessioni data dalla competente autorità di cui al can. 969, può essere concessa per un tempo sia indeterminato, sia determinato.

- Delitti contro la santità del sacramento della penitenza, cioè:

1° l'assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo; (8)

E’ una questione molto spinosa, è il caso in il sacerdote abbia “formicato” (o meglio abbia avuto un rapporto sessuale, anche parziale,  di qualsiasi natura) col suo penitente (chi si presenta per confessarsi). E’ fatto divieto assoluto in questo caso per il prete di assolverlo (perché indirettamente assolverebbe se stesso). Non toglie nulla che quest’ultimo possa confessarsi con un altro sacerdote (diverso dal suo “complice”) e ottenere validamente l’assoluzione. In questo punto qualche ignorante potrebbe avere letto la scomunica per chi denuncia i reati sessuali.

Can. 1378 - §1. Il sacerdote che agisce contro il disposto del can. 977, incorre nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica.§2. Incorre nella pena latae sententiae dell'interdetto, o, se chierico, della sospensione: 1) chi non elevato all'ordine sacerdotale attenta l'azione liturgica del Sacrificio eucaristico; 2) chi, al di fuori del caso di cui al §1, non potendo dare validamente la assoluzione sacramentale, tenta d'impartirla oppure ascolta la confessione sacramentale.


2° la sollecitazione, nell'atto o in occasione o con il pretesto della confessione, al peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, se è finalizzata a peccare con il confessore stesso; (9)

E’ molto chiaro, si tratta del caso in cui il sacerdote con la scusa di farsi spiegare il peccato, sollecita il penitente. In questo caso il ricordo accurato del peccato, ha la duplice finalità di solleticare il penitente ed eccitare il confessore stesso. Attenzione, da non confondere con il cercare di capire del confessore. Il confessore oltre ad assolvere un penitente deve fare da medico dello stesso e quindi capire le circostanze e la gravità dell’azione e spesso non ha nulla a che fare con “la sollecitazione”. Comunque le finalità ambigue costituiscono un grave delitto.

Can. 1387 - Il sacerdote che, nell'atto o in occasione o con il pretesto della confessione sacramentale, sollecita il penitente al peccato contro il sesto precetto del Decalogo, a seconda della gravità del delitto, sia punito con la sospensione, con divieti, privazioni e, nei casi più gravi, sia dimesso dallo stato clericale.

3° la violazione diretta del sigillo sacramentale; (10)

 

E’ totalmente chiaro, si tratta del famigerato segreto confessionale. Il segreto confessionale è una delle garanzie più alte che un cattolico ha. Da la possibilità di aprirsi totalmente col confessore sia su fatti irrilevanti o lievi che nel caso in cui l’atto dell’accusato sia estremamente grave. Perché uno psicoterapeuta non deve denunciare il proprio paziente? Perché un medico che ha diagnosticato l’ HIV ad un marito fedigrafo non può dirlo alla moglie? Queste persone verrebbero radiate dall’albo i sacerdoti finiscono davanti al Sant’Uffizio.

 

Can. 1388 - §1. Il confessore che viola direttamente il sigillo sacramentale incorre nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica; chi poi lo fa solo indirettamente sia punito proporzionalmente alla gravità del delitto.

 

- Il delitto contro la morale, cioè: il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore al di sotto dei 18 anni di età..

Questo punto è il più controverso. In primo luogo la soglia del reato di pedofilia è innalzata ai 18 anni. I preti pedofili sono equiparati ai sacrileghi della peggiore sorte quali la profanazione e il sacrilegio dell’augustissimo corpo di Cristo. La pedofilia è paragonata agli atti più esecrabili e profananti del sacramento della riconciliazione. Mette questi preti “bastardi” nelle mani del Sant’Uffizio e rimette l’assoluzione e il perdono nelle mani esclusive del Papa. Mi chiedo quale atto più forte la Chiesa possa fare? Profanare l’inviolabilità di un bambino equivale a profanare l’Ostia consacrata. Profanare un minore equivale alla profanazione di Dio e guai a chi dovesse macchiarsi di tale delitto.

 

Al Tribunale apostolico della Congregazione per la dottrina della fede sono riservati soltanto questi delitti, che sono sopra elencati con la propria definizione. Ogni volta che l'ordinario o il gerarca avesse notizia almeno verosimile di un delitto riservato, dopo avere svolte un'indagine preliminare, la segnali alla Congregazione per la dottrina della fede, la quale, a meno che per le particolari circostanze non avocasse a sé la causa, comanda all'ordinario o al gerarca, dettando opportune norme, di procedere a ulteriori accertamenti attraverso il proprio tribunale. Contro la sentenza di primo grado, sia da parte del reo o del suo patrono sia da parte del promotore di giustizia, resta validamente e unicamente soltanto il diritto di appello al supremo Tribunale della medesima Congregazione.

Si deve notare che l'azione criminale circa i delitti riservati alla Congregazione per la dottrina della fede si estingue per prescrizione in dieci anni (11). La prescrizione decorre a norma del diritto universale e comune (12): ma in un delitto con un minore commesso da un chierico comincia a decorrere dal giorno in cui il minore ha compiuto il 18° anno di età.

 

La prescrizione avviene accettando le disposizioni generali del diritto comune, da notare che la prescrizione attesta che le pene non possano essere erogate, ma non cancella il peccato o la scomunica che deve essere assolta a livello sacramentale anche sotto condizione.

 

Can. 1362 - §1. L'azione criminale si estingue per prescrizione in tre anni, a meno che non si tratti: 1) di diritti riservati alla Congregazione per Dottrina della fede. 2) dell'azione per i delitti di cui ai cann. 1394, 1395, 1397, 1398, che si prescrive in cinque anni; 3) di delitti non puniti dal diritto universale, se la legge particolare abbia stabilito un altro limite di tempo per la prescrizione. §2. La prescrizione decorre dal giorno in cui fu commesso il delitto, oppure, se il delitto è permanente o abituale, dal giorno in cui è cessato.

Can. 1395 - §1. Il chierico concubinario, oltre il caso di cui al  can. 1394, e il chierico che permanga scandalosamente in un altro peccato esterno contro il sesto precetto del Decalogo, siano puniti con la sospensione, alla quale si possono aggiungere gradualmente altre pene, se persista il delitto dopo l'ammonizione, fino alla dimissione dallo stato clericale. §2. Il chierico che abbia commesso altri delitti contro il sesto precetto del Decalogo, se invero il delitto sia stato compiuto con violenza, o minacce, o pubblicamente, o con un minore al di sotto dei 16 anni, sia punito con giuste pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale, se il caso lo comporti.

 

Nei tribunali costituiti presso gli ordinari o i gerarchi, possono ricoprire validamente per tali cause l'ufficio di giudice, di promotore di giustizia, di notaio e di patrono soltanto dei sacerdoti. Quando l'istanza nel tribunale in qualunque modo è conclusa, tutti gli atti della causa siano trasmessi d'ufficio quanto prima alla Congregazione per la dottrina della fede.

 

Si sta parlando di tribunali ecclesiali che non hanno alcun legame con i tribunali degli stati. Le pene da infliggere sono tra le altre la riduzione allo stato laicale, la permanenza in luoghi isolati per un numero congruo di anni o la sospensione a divinis (non potere amministrare alcun sacramento). I tribunali ecclesiastici si organizzano con procedure proprie e mai subordinabili alle leggi degli stati, in quanto regolati dal diritto proprio. Ovviamente per non andare in antagonismo non possono infliggere pene quali la detenzione o l’arresto, ma solo pene di natura proprie ossia disciplinari. Se il sacerdote non vuole sottostare può non farlo e nessuno gli vieta di dimettersi. 

Tutti i tribunali della Chiesa latina e delle Chiese orientali cattoliche sono tenuti a osservare i canoni sui delitti e le pene come pure sul processo penale rispettivamente dell'uno e dell'altro Codice, assieme alle norme speciali che saranno date caso per caso dalla Congregazione per la dottrina della fede e da applicare in tutto.

 

Le cause di questo genere sono soggette al segreto pontificio.

 

Questo è il punto più contraddittorio, come si specifica dopo, il compito della Chiesa non è quello di condannare, ma di aiutare chi sbaglia e redimersi. Nella via della remissione non può essere esclusa la denuncia alle autorità pubbliche. Inoltre, come afferma il card. Bertone, in un’intervista che posterò di seguito non si esclude nessuna forma di collaborazione con la giustizia degli stati. In ogni caso il segreto tutela l’indagato e le vittime da possibili esposizioni. Si ricorderà il caso dell’inchiesta di potenza su vallettopoli in cui, ricordiamo  che non si fa più distinzione tra vittime e carnefici. Il reo inoltre potrebbe manipolare il giudizio ricorrendo alla popolarità di cui gode, e non mancano i casi di cronaca. 

I fini del giudizio canonico non mirano a mandare in carcere la gente o a fare avere lauti risarcimenti alle vittime. Chi conosce le problematiche del segreto confessionale (accennato in precedenza) sa che all’assoluzione deve corrispondere una cosiddetta sanzione o punizione che nei casi più gravi mira a far si che il penitente ripari al torto commesso. Inoltre faccio notare che la circolare del 1962 andava a sanzionare in ultima analisi le molestie sessuali e il comportamento non ontologico del sacerdote (come del medico o dello psicologo). Questi temi nel 1962 erano marginali nelle nostre società e mai nessun tribunale di nessuno stato, in quel periodo, ha mai sanzionato tali comportamenti, anzi che denunciava veniva bollato a vita (specie le donne).

 

Con la presente lettera, inviata per mandato del sommo pontefice a tutti i vescovi della Chiesa cattolica, ai superiori generali degli istituti religiosi clericali di diritto pontificio e delle società di vita apostolica clericali di diritto pontificio e agli altri ordinari e gerarchi interessati, si auspica che non solo siano evitati del tutto i delitti più gravi, ma soprattutto che, per la santità dei chierici e dei fedeli da procurarsi anche mediante necessarie sanzioni, da parte degli ordinari e dei gerarchi ci sia una sollecita cura pastorale.

 

Concludendo con l’analisi di questo documento, ricordo che è stato fatto anche in funzione dei gravi scandali che hanno corrotto la Chiesa statunitense. In Europa il fenomeno pur esistendo non è molto diffuso. Le gerarchie ecclesiali statunitensi trovavano opportuno pagare e fare cadere tutte le accuse (in America è possibile), anche se il sacerdote era innocente. Oggi con il fatto che i Vescovi locali non possono fare da soli viene garantita maggiore imparzialità e rigore. Oggi i preti pedofili vengono lasciati al giudizio e la diocesi paga solo il patrocinio legale.

 

Roma, dalla sede della Congregazione per la dottrina della fede, 18 maggio 2001.

+ Joseph card. Ratzinger, prefetto
+ Tarcisio Bertone, SDB, arc. em. di Vercelli, segretario

Note

1) IOANNES PAULUS II, Const. apost. Pastor bonus de romana curia, 28.6.1988, art. 52: AAS 80(1988), 874: EV 11/884.

2) CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Agendi ratio in doctrinarum examine [regolamento per l'esame delle dottrine]. 29.6.1997: AAS 89(1997), 830-835: EV 16/616-644.

3) SUPREMA SACRA CONGREGATIO SANCTI OFFICII, Instr. Crimen sollicitationis ad omnes patriarchas, archiepiscopos, episcopos aliosque locorm ordinarios " etiam ritus orientalis ": De modo procedendi in causis sollicitationis [a tutti i patriarchi, arcivescovi, vescovi e agli altri ordinari dei luoghi "anche del Rito orientale"; "Procedimento nelle cause di sollecitazione"], 16.3.1962. Tipografia poliglotta vaticana 1962.

4) Cf. Codex Iuris Canonici [Codice di diritto canonico] (CIC), can. 1367: Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium [Codice dei canoni delle Chiese orientali] (CCEO), can. 1442. Cf. et pontificium consilium de legum textibus interpretandis. Responsum ad propositum dubium [anche Pontificio Consiglio per l'interpretazione dei testi legislativi. Risposta al dubbio] Utrum in can. 1367 CIC. 4.6.1999 [3.7.1999]: AAS 91(1999). 918: EV 18/1259-1266.

5) Cf. CIC cann. 1378 § 2 n. 1 e 1379: CCEO can. 1443.

6) Cf. CIC cann. 908 e 1365; CCEO cann. 702 e 1440.

7) Cf. CIC can. 927.

8) Cf. CIC can. 1378 § 1: CCEO can. 1458

9) Cf. CIC can. 1387: CCEO can. 1458.

10) Cf. CIC can. 1362 § 1 N.1: CCEO can. 1152 § 2 n.1.

11) Cf. CIC can. 1388 § 1: CCEO can. 1456 § 1

12) Cf. CIC can. 1362 § 2: CCEO can. 1152 § 3

 

 

Veniamo al secondo capitolo di questa “difesa”:

 

 

 

Continuano a dire che la Chiesa predica bene ma razzola male riferendosi ai preti pedofili, collusi col potere o altro. Nessuno pensa che non è l’errore di uno che delegittima tutti i credenti. Io ho una teoria particolare sui preti che oltraggiano la legge di Dio. I sacerdoti e anche i laici siamo chiamati da Dio a compiere la Sua volontà ognuno nel proprio stato. In particolare i preti sono chiamati ad assolvere le mansioni più delicate, quali l’amministrazione dei sacramenti, alcuni però si presentano senza essere chiamati e capite bene il paradosso. Comunque è anche vero che Dio non ci ha mai lasciati soli mandandoci i suoi Santi ricordiamo S. Francesco che ha “ricostruito la Chiesa” e il nostro amatissimo Giovanni Paolo II.  In ogni caso riporto parte del testo della meditazione dell’allora Card. Ratzinger durante la Via Crucis del venerdì Santo 2.005 (in cui faceva le veci di Giovanni Paolo II): “Quante volte la sua Parola viene distorta e abusata! Quanta poca fede c’è in tante teorie, quante parole vuote! Quanta sporcizia c’è nella Chiesa, e proprio anche tra coloro che, nel sacerdozio, dovrebbero appartenere completamente a lui! Quanta superbia, quanta autosufficienza!”. Il Papa si riferisce non solo alle pratiche più esecrabili ma a tutte quelle situazioni in cui il sacerdote non si fa servo di Dio. Inoltre vi siete mai chiesti perché le maggiori indagini sui pedofili provengono da Catania? Le motivazione è semplice è grazie alla Chiesa ed in particolare a Don Di Noto di Avola che ad oggi ha denunciato gran parte dei pedofili finiti nelle mani della giustizia italiana. Se non ci fosse che e come lo farebbe. Don Di Noto non è un prete pedofilo e quindi è chiaro che non tutti i preti siano pedofili.

 

 

Concludo con il capitolo terzo, riporto un articolo apparso sul blog di Beppe Grillo, cito questo perché presumo che sia minimamente supportato da fonti reali:

 

Presso la Corte distrettuale di Harris County, in Texas, nel gennaio 2005 venne aperto un procedimento a carico dell'attuale Papa Benedetto XVI. La causa? L' Epistula "De Delictis Gravioribus" (* vedi fine articolo), ossia ... per aver ostacolato la giustizia. L'allora Cardinale Joseph Ratzinger scrisse e invio' ai Vescovi di tutto il mondo una lettera per secretare e far calare il silenzio sulle inchieste riguardanti i preti pedofili e, in particolare il caso di Juan Carlos Patino Arango, seminarista colombiano della chiesa di San Francesco di Sales a Houston, accusato di molestie sessuali su minori ed indecenza.


Il Prefetto della Congregazione, Joseph Ratzinger, tento' di salvare alla giustizia il seminarista, chiedendone la competenza sulla questione alla stessa Congregazione. Juan Carlos Patino Arango venne incriminato nel maggio 2005 in Texas. Papa Ratzinger venne accusato di proteggere i preti pedofili in seguito al ritrovamento di un documento del 1962, da parte dell'Avvocato dell'accusa Daniel Shea, chiamato "Crimen sollicitationis" e che sanciva la competenza esclusiva della stessa Congregazione su alcuni gravi delitti, tra cui "atti impuri con minori di 18 anni". Secondo Shea, Ratzinger, con la lettera firmata anche da Bertone a maggio 2001, prolungava la Epistola del 1962. Joseph Ratzinger, Papa Benedetto XVI, ha chiesto e ottenuto l'immunita' in quanto Capo di Stato, e la procura giudiziaria americana venne bloccata nella sua azione perche' incompativile con gli interessi della politica estera degli Stati Uniti, che dal 194 hanno allacciato rapporti diplomatici con la Chiesa.

 

Fonte: http://beppegrillo.meetup.com/308/messages/boards/view/viewthread?thread=2898754

 

Faccio notare che la lettera non era segreta in quanto già nel febbraio 2002 tre mesi dopo l’emanazione il card. Bertone la commentava su 30 giorni (di seguito postata) ed era disponibile in latino sul sito della Santa Sede.  Processare il Papa è una bizzarria che solo la giustizia americana può tentare, ma non perché capo di stato, ma perché agisce nell’ambito spirituale ed è il capo della Chiesa e quindi sarebbe come processare la Chiesa. Come dire che se io sono un eretico posso citare la Chiesa per non avermi dato l’eucaristia, ritenendo quest’atto come una violazione della mia persona. Piuttosto la giustizia americana dovrebbe estradare Mario Luzzano omicida del Gen. Calidari. Ma quanto è perfetta la giustizia americana!

 

Concludo definitivamente ringraziando, spero che abbiate letto il tutto con attenzione se non lo avete fatto è colpa mia perché non sono riuscito ad interessarvi. I pedofili si dice siano dei malati, ma guai, diceva Cristo, a dare scandalo a uno di questi piccoli. Quando l’emblema dell’amore e del perdono dice guai bisogna preoccuparsi davvero. Questa gente vorrebbe venire allo scoperto sovvertendo l’ordine morale della nostra società. Piuttosto che accettare la propria condizione e farsi curare in maniera preventiva, si legge da qualche parte nel web, si vogliono dare statuti e si dichiarano normali in un modo diverso di amare. Non voglio fare analogia, ma è mai possibile che la Chiesa essendo contraria a quello che immorale possa accettare questi bastardi? Preti, maestri, genitori, i pedofili sono dei bastardi e basta e per loro io non riesco a dare alcuna giustificazione.

 

Saluti.

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NOTE VARIE

immagine“Verrà un tempo in cui dovremo fare delle scelte tra quello  che è giusto e quello che è facile”, così (o quasi) in Harry Potter nell’ultimo film.

La nostra società sta cambiando e probabilmente non in maniera giusta, forse in maniera facile. L’interesse collettivo si sta spostando dal bene comune e naturale (termine giurisprudenziale)  all’interesse unico dell’individuo.

 Leggi il post: http://blog.libero.it/controchiesa/2191139.html

Cosa è giusto e cosa è facile? Chi spara sulla Chiesa e perchè?

 

CHIARIAMO I TERMINI

             I dibattiti televisivi non hanno la capacità di chiarire i termini delle discussioni, noi telespettatori rimaniamo lì costretti a vedere individui che litigano con il pretesto di parlare di argomenti alti e sacri.

 I saccenti “telemediatici” e i politici “saltafosse” che, non capendo nulla o meglio non parlando in maniera chiara e semplice,  fanno solo chiasso e confusione.

C'è un divario grande come un oceano tra chi, crede di parlare (o blaterare), e chi li ascolta davanti la scatola magica.

            In questo blog intendo chiarire i termini del dibattito e, in maniera pacata, confrontarmi con chi la pensa in maniera totalmente diversa dalla mia.

 
 
 
 

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