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questo continuare a cercarsi

 dove l’altro smette.

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sono collegate al cuore

Talvolta arrecano lacrime e dolore.

Ma si è vivi nella sofferenza

e morti nell’indifferenza.

Sunny_Poems

 

 
Creato da: fabiana.giallosole il 18/02/2012
COPDUS - Coordinamento Provinciale Docenti Utilizzati di Sassari

Messaggi del 02/01/2015

 

Cassazione

Post n°3091 pubblicato il 02 Gennaio 2015 da fabiana.giallosole
 

Da “ItaliaOggi”


Cassazione: giù le mani dalle ore di sostegno

Le ore di sostegno le decide il «gruppo H». E se nell'organico di diritto non vi sono ore a sufficienza, l'ufficio scolastico è tenuto ad aggiungere le ore che mancano nella fase dell'organico di fatto.


Antimo Di Geronimo

Le ore di sostegno le decide il «gruppo H». E se nell'organico di diritto non vi sono ore a sufficienza, l'ufficio scolastico è tenuto ad aggiungere le ore che mancano nella fase dell'organico di fatto. Se l'amministrazione assegna meno ore del dovuto, i genitori dell'alunno disabile devono adire il giudice ordinario e non il Tar. Perché è in gioco il diritto all'integrazione scolastica dell'alunno e non una mera aspirazione ad ottenere una decisione favorevole dell'ufficio. Lo hanno stabilito le Sezioni unite della Corte di cassazione, con una sentenza depositata il 25 novembre scorso (25011).

La pronuncia è stata emessa in sede di regolamento di giurisdizione.

E cioè ad esito di una procedura in cui il collegio viene chiamato a individuare quale sia il giudice competente a pronunciarsi su una determinata questione.

Fino a qualche tempo fa, le Sezioni ritenevano che le controversie sulla mancata assegnazione di ore di sostegno rientrassero nella sfera di giurisdizione del giudice amministrativo. Ciò perché, secondo il precedente orientamento, la decisione relativa all'assegnazione delle ore spettava in via esclusiva all'amministrazione scolastica. E quindi il soggetto che subiva tale decisione era da considerarsi mero titolare di interesse legittimo: una particolare posizione in cui viene a trovarsi un qualsiasi cittadino che aspiri ad un bene della vita oggetto di potere amministrativo.

Adesso, invece, i giudici del Palazzaccio hanno cambiato idea. E ciò è avvenuto sulla scorta di due elementi fondamentali.

Il primo muove dalla considerazione che l'amministrazione, quando assegna le ore di sostegno, non ha il potere di discostarsi dal provvedimento che viene adottato in tal senso dal «gruppo H», al quale spetta l'individuazione del numero di ore da assegnare all'alunno portatore di handicap. Tale gruppo, espressamente previsto dall'articolo 12 della legge 104/92, è composto dagli gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, da personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal ministro dell'istruzione. La decisione viene formalizzata in un piano educativo individualizzato (Pei) appositamente redatto per fare fronte alle necessità dell'alunno.

In buona sostanza, dunque, il titolo a cui deve rifarsi l'ufficio scolastico ai fini dell'assegnazione delle ore non è la disponibilità di ore in organico di diritto indicata dal ministero, ma il Pei. Che certifica un vero e proprio diritto fondamentale, in capo all'alunno interessato, a ricevere l'assistenza dell'insegnante per il numero di ore indicate nel piano. Ciò vale per tutti gli alunni portatori di handicap.

E dunque, se nell'organico di diritto non vi sono ore a sufficienza per coprire tutte le necessità, l'ufficio scolastico è tenuto a provvedere nella fase dell'organico di fatto, aggiungendo quello che manca. E non c'è necessità di bilancio che tenga. Perché la Corte costituzionale ha già spiegato, a suo tempo, che i tagli agli organici non si possono fare sulla pelle dei più deboli, che hanno bisogno del docente di sostegno per colmare, almeno in parte, il gap che li separa dai cosiddetti alunni normodotati.

Quanto al giudice a cui rivolgere l'azione legale in caso di inadempimento dell'amministrazione scolastica, le Sezioni unite hanno spiegato che la giurisdizione del giudice ordinario assume rilievo non solo perché l'oggetto dell'azione è un diritto. Ma anche e soprattutto perché l'articolo 3 della legge 67 del 2006, in caso di discriminazioni a danno dei disabili, lo prevede espressamente.

 

 
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Merito

Post n°3090 pubblicato il 02 Gennaio 2015 da fabiana.giallosole
 
Tag: MERITO

Da “ItaliaOggi”


Merito, cercasi nuova ricetta. Lo dice la responsabile scuola Pd, Puglisi. Assunzioni? L'obiettivo è l'organico funzionale


Anche l'esperienza sarà utile per far crescere lo stipendio


Alessandra Ricciardi

Il cantiere è più aperto che mai. L'obiettivo è ormai chiaro, smontare gli aumenti di merito previsti dalla Buona scuola per fare posto a un nuovo sistema che coniughi nella busta paga bravura e anzianità di servizio. Come farlo, però, al momento non è ancora chiaro. «La fase di ascolto non è finita, puntiamo a una grande riforma che parte dal basso», puntualizza Francesca Puglisi, senatrice, responsabile scuola del Pd. Che però non ci sta che si dica che il partito democratico ha fatto retromarcia sul merito: «Non capisco come facciano a dirlo dalle parti di Forza Italia, il merito dei docenti resta centrale nel progetto e sarà valorizzato».

Domanda. È stato il Pd ad annunciare che saranno rivisti gli scatti di merito. Intenzione che, sul fronte governativo, ha ampiamente rilanciato il ministro dell'istruzione, Stefania Giannini.

Risposta. La consultazione sulla Buona scuola conferma che va riconosciuto il merito dei docenti. Questo va coniugato però con l'anzianità di servizio. Del resto, in tutti i paesi europei l'esperienza è un valore, il problema è che in Italia ad oggi è l'unico elemento di progressione. Non sarà più così, coerentemente con quanto affermato nella Buona scuola. Dov'è la retromarcia?

D. La Buona scuola prevede scatti triennali basati su crediti professionali, formativi e didattici per il 66% dei docenti. Nessun aumento al restante 34% dei docenti. Zero riconoscimento all'anzianità di servizio. Ora si cambia.

R. La Buona scuola è una proposta avanzata al paese per una discussione ampia e vera. Come è poi stato. Una proposta aperta a tutti i suggerimenti utili a migliorarla. Ora vanno tratte le conclusioni. Noi cambieremo il sistema di avanzamento stipendiale con un mix tra anzianità e merito, che potrà essere diversamente declinato, perché nella scuola c'è chi lavora bene in classe, aiuta i ragazzi nel loro percorso di crescita, e va premiato, e chi svolge per esempio il ruolo di cooordinatore dei docenti, e anche questo maggiore impegno va premiato. Insomma, va dato valore al diverso impegno offerto dagli insegnanti nella scuola riconoscendone le differenti professionalità.

D. Che cosa boccia e che cosa salva della proposta iniziale sul fronte carriera dei docenti?

R. Che l'esperienza fosse azzerata, ma anche che i docenti migliori per continuare ad avere gli aumenti dovessero spostarsi nelle scuole dove i rendimenti sono più bassi. Va certamente promossa invece l'impostazione di base che il merito è un valore e che va riconosciuto, così come il portfolio dei crediti dei docenti che è un elemento di grande chiarezza ed utilità. E anche l'obbligatorietà della formazione in servizio, un elemento centrale anche per rendere più oggettiva la valutazione.

D. La nuova impostazione sugli stipendi sarà decisa per legge o per contratto?

R. Non siamo ancora a questo dettaglio, la fase di ascolto ed elaborazione non è finita.

D. Dopo la sentenza della Corte di giustizia europea, le 148 mila assunzioni della Buona scuola saranno fatte solo dalle graduatorie a esaurimento? Qual è la posizione del partito?

R. Alcune frange dell'opposizione ci hanno accusato di voler assumere i 148 mila precari perché era in arrivo la sentenza della Corte europea di condanna, la sentenza è arrivata e dice che dobbiamo assumere coloro che hanno lavorato su posti vacanti e disponibili per più di tre anni, e sono solo 13 mila i docenti che sarebbero interessati. La priorità, alla luce della sentenza, è che nel piano di assunzione loro ci siano. L'obiettivo finale resta inalterato, un grande piano di stabilizzazione del precariato che assicuri alla scuola un organico funzionale, che supera la differenza dannosa tra fatto e diritto, e che rende pienamente attuativa quella grande riforma del centrosinitra che è l'autonomia scolastica.

D. Il provvedimento attuativo sulla scuola slitta a febbraio?

R. Credo proprio di sì.

 
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Collaboratori assenti

Post n°3089 pubblicato il 02 Gennaio 2015 da fabiana.giallosole
 

Da “ItaliaOggi”


Collaboratori assenti, paga il Mof


Lo prevede la legge di stabilità 2015. Nessuna supplenza per gli assistenti amministrativi.

Antimo Di Geronimo

Tagli al fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per finanziare le sostituzioni dei collaboratori scolastici assenti. La decurtazione è prevista nella legge finanziaria di quest'anno ammonta a 21,3 milioni di euro nel 2015 e, a regime, dal 2016, a 64 milioni di euro. Il dispositivo (articolo 1, comma 83) prevede il divieto di conferimento di supplenze brevi per i primi 7 giorni di assenza del personale Ata.

E stabilisce che per le sostituzioni dei collaboratori scolastici, la scuola debba provvedere per il tramite del conferimento di ore eccedenti al personale in servizio. Il costo di tali ore di straordinario sarà posto a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. Per il restante personale Ata non si darà corso all'attribuzione di ore eccedenti.

Nel caso degli assistenti tecnici, la sostituzione avverrà con altro assistente tecnico già in servizio oppure con un'insegnante tecnico pratico o un docente della disciplina cui fa riferimento l'attività dell'assistente tecnico. Per gli assistenti amministrativi, invece, non si darà corso ad alcuna sostituzione, in analogia con quanto avviene negli altri comparti della pubblica amministrazione. Salvo che l'assenza riguardi l'unico assistente amministrativo assegnato alla scuola. Nel qual caso si procederà alla sostituzione, per non gravare ulteriormente il direttore dei servizi generali e amministrativi con gli ulteriori oneri a carico dell'assistente amministrativo assente. Con questa operazione il governo conta di risparmiare i soldi necessari all'attribuzione di supplenze brevi. Si tratta dell'equivalente di oltre un milione di contratti a tempo determinato. Per quanto riguarda gli assistenti tecnici e gli assistenti amministrativi, la cifra ammonterebbe a circa 35 milioni di euro. Che dovrebbe essere risparmiata senza necessità di trovare coperture. La norma, infatti, prevede il mero divieto di disporre supplenze, senza indicare soluzioni alternative.

Il problema sussiste per i collaboratori scolastici. Per questa categoria di personale la spesa per i contratti a termine per le supplenze brevi ammonterebbe a 32 milioni e 600mila euro. Ma siccome la presenza del collaboratore scolastico è assolutamente indefettibile, in caso di assenza è necessario individuare dei sostituti. Si pensi al collaboratore scolastico a cui è affidata l'apertura e la chiusura delle porte del plesso e alla necessità di assicurare l'igiene dei servizi sanitari e dei locali scolastici. In questo caso, dunque, la legge di stabilità, fermo il divieto di disporre supplenze, prevede che vengano assegnate ore di straordinario al personale in servizio. E qui i problemi sono due. Il primo è la copertura finanziaria. Che il legislatore individua nel fondo di istituto. Il che significa che le risorse da destinare ai progetti didattici e alla retribuzione dei collaboratori del dirigente subiranno un'ulteriore decurtazione.

Infine c'è il problema della non obbligatorietà dello straordinario. Ciò vuole dire che, se i collaboratori scolastici in servizio dovessero rifiutarsi di prestare ore di straordinario, il rischio è quello di non poter assicurare il servizio. Giova ricordare che la Corte di giustizia europea (quinta sezione, sentenza 8 febbraio 2001, procedimento C-350/99) ha chiarito che lo straordinario può essere preteso dal datore di lavoro solo qualora costituisca elemento essenziale del contratto di lavoro. E non è questo il caso. In tal senso si è pronunciato anche il Tribunale di Cagliari, sezione lavoro, con l'ordinanza 18/10/2003 n. 54.

 
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 CHI SIAMO

Il Coordinamento provinciale dei Docenti Utilizzati di Sassari (COPDUS), si è costituito ufficialmente nel mese di settembre 2011, in seguito alla necessità di fronteggiare il nefasto articolo 19 della Legge 111 del 15 luglio 2011 col quale si dispone la messa in mobilità intercompartimentale dei docenti inidonei o il declassamento a personale ATA con conseguente riduzione stipendiale.

Esserci costituiti in gruppo è stato per tutti noi fondamentale in quanto ci ha dato da subito la forza e la determinazione, entrambe importanti, per intraprendere tutte quelle azioni di lotta civile allo scopo di trovare soluzioni al problema che ci ha visti coinvolti, assieme ad altri quasi 4000, a livello nazionale.

Ritrovarci con cadenza settimanale ci fa sentire, non solo più uniti e aggiornati sull'evolversi della nostra situazione, ma soprattutto più sicuri e positivi nell'affrontarla.

Per questo motivo, e non solo, abbiamo col tempo sentito il bisogno di creare questo BLOG ossia uno spazio per informarci ed informare anche coloro che trovandosi nella nostra situazione pur non facenti parte del coordinamento di Sassari, avranno piacere di visitarci e saranno i benvenuti.

Al tempo stesso vogliamo che questo sia uno spazio oltre che di informazione anche di incoraggiamento al "ce la faremo" e al "non smettere" e quindi non vuole avere e non avrà aspetti e contenuti sterili o "istituzionalizzati".


e-mail: copdus@gmail.com oppure fabianagiallosole@libero.it

 

Felice settimana


 Serena, solare settimana a tutti voi, piena di energia e di voglia di lottare ancora insieme...

FabianaGiallosoleq

 

 

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