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E’ un inseguirsi tra le righe

questo continuare a cercarsi

 dove l’altro smette.

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sono collegate al cuore

Talvolta arrecano lacrime e dolore.

Ma si è vivi nella sofferenza

e morti nell’indifferenza.

Sunny_Poems

 

 
Creato da: fabiana.giallosole il 18/02/2012
COPDUS - Coordinamento Provinciale Docenti Utilizzati di Sassari

Messaggi del 23/09/2015

 

Regione Sardegna

Post n°3999 pubblicato il 23 Settembre 2015 da fabiana.giallosole
 

Da "OrizzonteScuola"

 

Regione Sardegna. Solo 10 i docenti che andranno ad insegnare fuori dall’isola

 

Andranno a insegnare fuori dall’ isola solo 10 dei 1.741 docenti precari della Sardegna che hanno presentato domanda per l’assegnazione di una cattedra per la fase B della procedura prevista dalla legge 107 Buona Scuola. In realta’, solo 1.741 (meno della meta’) dei 3.500 precari sardi aventi diritto hanno deciso di entrare nelle graduatorie nazionali e appena 285 (il 16%), in questa prima fase, hanno ricevuto proposta di nomina.

Fra loro 89 rimarranno in Sardegna, ma andranno a insegnare fuori dalla provincia di residenza. Sono i dati forniti nel pomeriggio dall’assessore della Pubblica istruzione Claudia Firino al Consiglio regionale in occasione delle dichiarazioni della Giunta sui problemi della scuola sarda.

Il numero di docenti precari costretti a emigrare – secondo l’esponente della Giunta regionale – si e’ nettamente ridimensionato, “anche grazie agli accorgimenti sollecitati dalla Regione adottati dal ministero per ridurre i disagi: in particolare, l’anticipo dell’assegnazione delle supplenze e il riconoscimento del valore giuridico della messa in ruolo anche con supplenze”

 
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Organico potenziato

Post n°3998 pubblicato il 23 Settembre 2015 da fabiana.giallosole
 

Da "OrizzonteScuola"


Organico potenziato. FLC CGIL: grave esclusione infanzia e mancata previsione organico ATA per assicurare attività


di redazione

 

La FLC CGIL sottolinea le criticità insite nella circolare diramata dal Miur agli USR e che ad oggi rimane l'unico documento noto sulla realizzazione della fase C del piano straordinario di immissioni in ruolo

Innanzitutto - afferma la FLC CGIL - è grave l'esclusione della scuola del'infanzia dal piano per il potenziamento dell'offerta formativa, cosi come l'esclusione del personale educativo.

Altrettanto grave è anche il fatto che non si affronti il problema delle pesanti carenze sull'organico Ata, visto soprattutto che si parla di incremento sia del tempo scuola, che delle attività laboratoriali. Con quale personale si pensa di ampliare il tempo scuola? Con quale personale si pensa di garantire il supporto e la necessaria sicurezza nelle attività laboratoriali?

Non va bene - prosegue la FLC CGIL - che nel testo della nota non sia previsto un esplicito riferimento al fatto che il “piano triennale”, e quindi anche l'organico potenziato per il 2015- 2016, debba “assicurare l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi e la prevenzione delle violenze di genere e di tutte le discriminazioni” (comma 16 L. 107/15). -

Ambiguo il passaggio nella nota sul potenziamento dell'organico di sostegno - conclude la FLC CGIL - in quanto si afferma che, con lo stesso, si intende rafforzare l'offerta formativa dedicata all'integrazione scolastica degli alunni diversamente abili e che, pertanto, l'utilizzo del relativo organico potrà consentire la piena realizzazione delle azioni previste nel piano annuale dell' inclusione, ma non si dice esplicitamente, come da noi richiesto, che tale organico è aggiuntivo alle deroghe che sono state già attivate in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale.

La scheda di lettura della circolare sull'organico potenziato da parte della FLC CGIL

Lo speciale Assunzioni fase C di OrizzonteScuola.it

 
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Bonus

Post n°3997 pubblicato il 23 Settembre 2015 da fabiana.giallosole
 
Tag: Bonus

Da “La Tecnica della Scuola”


Bonus 500 euro: attenzione a ricevute e scontrini, si rischia di doverlo restituire


Il decreto sulla erogazione dei 500 euro per l'autoformazione è chiaro: la somma messa a disposizione di ciascun insegnante dovrà essere rendicontata.


Reginaldo Palermo

Il decreto sulla erogazione dei 500 euro per l'autoformazione è chiaro: la somma messa a disposizione di ciascun insegnante dovrà essere rendicontata.

In cosa debba consistere la rendicazione prevista dal decreto sul "bonus" di 500 euro non è affatto chiara e sarebbe bene che il Ministero spieghi al più presto come i docenti dovranno comportarsi.
In assenza di disposizioni chiare c'è il rischio che, alla fine dell'anno, molti insegnanti debbano restituire il "bonus" in toto o in parte.
I problemi non sono banali, anche se è del tutto evidente che alcune spese saranno - per loro natura - ammissibili senza troppo difficoltà.  Sarà questo il caso, ad esempio, delle spese sostenute per corsi di specializzazione o master universitari, spese che normalmente si possono documentare esibendo la ricevuta di pagamento (copia del bonifico bancario o ricevuta del bollettino di conto corrente postale).
Per acquisti di un certo rilievo (per esempio un tablet) l'insegnante potrà certamente richiedere al fornitore una fattura o una ricevuta.
Più complicato appare invece il caso delle spese per i libri: sarà sufficiente lo scontrino fiscale anche se su di esso non è annotato il nominativo di chi ha effettuato l'acquisto?  Il documento fiscale dovrà contenere anche l'elenco dettagliato dei libri o basterà una generica indicazione del tipo "Libri euro 35". In questo caso come si potrà essere certi che si tratti davvero di libri finalizzati alla formazione professionale?
Più complicata ancora questione degli ingressi a musei e teatri: talora il biglietto di ingresso non è neppure uno scontrino fiscale e sarà pressochè impossibile per l'insegnante ottenere un documento "personalizzato" con nome e cognome.
C'è da augurarsi che il Miur fornisca in fretta indicazioni chiare e precise. Il rischio è che - a fine anno - alcune spese vengano considerate "non ammissibili".

 

 
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Scuola

Post n°3996 pubblicato il 23 Settembre 2015 da fabiana.giallosole
 
Tag: Scuola

Da “La Repubblica”


Scuola, Renzi firma il buono di 500 euro per i prof. E partono le ultime 55mila chiamate


Renzi firma il decreto che porterà nelle buste paga degli insegnanti 500 euro per l'aggiornamento professionale

Renzi firma il decreto che porterà nelle buste paga degli insegnanti 500 euro per l'aggiornamento professionale. Lo comunica lo stesso premier attraverso un tweet di pochi minuti fa in cui campeggia l'ultima pagina del provvedimento appena sottoscritto. E parte l'ultima fase del piano da 103mila assunzioni previsto dalla Buona scuola. Come ha anticipato qualche giorno fa lo stesso ministro dell'Istruzione, Stefania Giannini, per l'anno in corso la somma destinata all'aggiornamento e alla formazione in servizio degli insegnanti verranno erogate nella busta paga di ottobre o al massimo di novembre. Niente carta elettronica, quindi, per mancanza di tempo. Ma le spese per l'aggiornamento dovranno essere rendicontate da ciascun insegnante presso le segreterie scolastiche entro il mese di agosto del 2016.

Per coloro che non rendiconteranno secondo le modalità contenute nel decreto l'utilizzo dei 500 euro, le somme non giustificate verranno recuperate l'anno successivo. In altre parole, chi non spenderà il fondo destinato all'aggiornamento per le finalità previste dalla Buona scuola, riceverà meno dei 500 euro annui o addirittura nulla nel 2016/2017. I 381,137 milioni stanziati dalla riforma Renzi/Giannini dovranno essere utilizzati per "l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca". Ma potranno servire anche per iscriversi "a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione" previsto sempre dalla Buona scuola recita il comma 121 della legge 107.

Intanto parte la macchina per assegnare le ultime 55mila cattedre del Piano straordinario di assunzioni contenuto nella Buona scuola. Ieri, il ministero ha diramato una circolare con la quale detta le istruzioni alle scuole per richiedere l'organico di Potenziamento incluso nel Piano triennale dell'Offerta formativa. Con questo organico le scuole potenzieranno l'educazione motoria, la lingua straniera e la musica nella scuola primaria, l'inglese alla media e il diritto, l'economia e la storia dell'arte al superiore. Ma le scuole potranno utilizzare le risorse del Potenziamento per combattere la dispersione scolastica, recuperare gli alunni in situazioni disagiate o gli alunni stranieri in Italia da pochi mesi e per potenziare le discipline o le educazioni (alla cittadinanza, alla salute, ambientale, alla parità di genere, ecc.) che riterranno più opportune. L'operazione di caricamento delle figure professionali richieste  -  per aree disciplinari  -  avverrà tra il 10 e il 15 ottobre. E, successivamente, gli uffici scolastici regionali assegneranno coloro che hanno presentato la domanda online entro il 14 agosto  -  i precari delle graduatorie ad esaurimento e gli idonei all'ultimo concorso alle scuole  -  alle scuole.

Ma difficilmente si potranno coprire tutti i posti previsti dalla fase C: 55mila in tutto. Perché sono rimasti dopo la fase B in attesa di una cattedra in 42mila, che probabilmente riceveranno quasi tutti un incarico nella stessa provincia o al massimo nella stessa regione di iscrizione in graduatoria. Per i 42mila neoassunti, nonostante lo spauracchio dell'assegnazione nazionale, al ministero prevedono spostamenti contenuti. L'unico disagio sarà quello di doversi "accontentare" di un ruolo diverso da quello immaginato per anni, con la "propria" classe

 

 
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ASSENZE MALATTIA

Post n°3995 pubblicato il 23 Settembre 2015 da fabiana.giallosole
 

Da "OrizzonteScuola"


Assenze per malattia: come comunicarle, periodo massimo e retribuzione, decurtazione economica primi 10 gg., sabato e domenica


di Paolo Pizzo

 

Inizia con le assenze per malattia” lo speciale di Orizzonte scuola a cura di Paolo Pizzo che tratterà tutte le assenze del personale e che ha l’obiettivo di offrire utili indicazioni a tutti i lavoratori della scuola e in particolare alle segreterie scolastiche deputate ad emanare i relativi decreti di assenza.

COME E QUANDO COMUNICARE L’ASSENZA PER MALATTIA ALLA PROPRIA SCUOLA DI SERVIZIO

L’art 17/10 del CCNL 29.11.2007 dispone che “L’assenza per malattia, salva l’ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all’istituto scolastico o educativo in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza”. 

Tale procedura deve essere ripetuta anche nell’eventualità di prosecuzione dell’evento morboso.

Ai sensi dell’art. 55-septies co. 2/4, del D. Lgs n. 161/2001, compreso D. Lgs n. 150/2009 e dalle successive disposizioni di attuazione, l’invio del certificato medico avviene in modalità telematica.

Il dipendente non è più obbligato ad inviare tramite raccomandata A/R o recapitare le attestazioni di malattia alla propria scuola di servizio.

Il dipendente nel momento in cui comunica l’assenza alla scuola ha l’obbligo di precisare l’indirizzo dove essere reperito (si consiglia di riconfermarlo anche nel caso di prolungamento dell’evento morboso).

PERIODO MASSIMO DI ASSENZE PER MALATTIA E RELATIVA RETRIBUZIONE

Personale assunto a tempo indeterminato: conservazione del posto per un periodo di 18 mesi nel triennio (ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all’ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente).

Durante tale periodo:

  • Dal 1° al 9° mese retribuzione fissa mensile al 100%.
  • Dal 10° al 12° mese retribuzione fissa mensile al 90%;
  • Dal 13° al 18° mese retribuzione fissa mensile al 50%.

Terminati questi 18 mesi (che non interrompono l’anzianità di servizio) il dipendente può richiedere un ulteriore periodo di 18 mesi. Tali assenze, su richiesta specifica del dipendente in casi particolarmente gravi, sono concedibili senza retribuzione, interrompono qualsiasi anzianità di servizio, tranne quella del preavviso, e sono utili solo per la conservazione del posto.

Personale assunto a tempo determinato: Personale con contratto stipulato per l´intero anno scolastico (31/8) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) indipendentemente dalle ore di servizio e da quale graduatoria è stato assunto. Conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico. 

Per ciascun anno scolastico, il periodo è così retribuito:

  • Nel 1° mese non vi è nessuna decurtazione (retribuzione al 100%); 
  • Nel 2° e 3° mese la retribuzione è corrisposta nella misura del 50%.
  • Dal 4°al 9° mese si ha diritto alla conservazione del posto senza assegni (non utile ai fini del punteggio).

Personale assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal Dirigente scolastico per supplenze brevi e temporanee diverse dai casi precedenti:  30 giorni di malattia in un anno scolastico pagati al 50% (tale periodo è utile ai fini del punteggio).

Superato il limite di 30 giorni si avrà la risoluzione del rapporto di lavoro.

QUALI ASSENZE RIENTRANO NEL PERIODO DI COMPORTO

Tutte le assenze di “malattia” comprese le infermità dipendenti da causa di servizio (per cui comunque spetta l’intera retribuzione), i day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero e il ricovero ospedaliero (compresi il day surgery e il day service), le visite specialistiche se imputate a malattia.

QUALI ASSENZE NON CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL CONTEGGIO DEI GIORNI DI MALATTIA NEL PERIODO DI COMPORTO

Le assenze dovute ad infortunio sul lavoro certificate dall’INAIL;
Le assenze dovute alle (certificate) gravi patologie che richiedono terapie salvavita: 

Nota bene: rientrano in questa fattispecie i giorni di assenza per ricovero ospedaliero, day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero ricondotti alla grave patologia, i giorni destinati all’effettuazione delle terapie salvavita (inclusa la chemioterapia); i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie; i giorni di assenza per l’effettuazione delle periodiche visite specialistiche di controllo delle gravi patologie (“accertamenti ambulatoriali”).
I 30 gg. di congedo per cure per invalidi ex art. 7, D.Lgs. n. 119/2011.

L’assenza dovuta a “malattia determinata da gravidanza” anche se l’interruzione di gravidanza avviene entro il 180 º giorno di gestazione.

DECURTAZIONE ECONOMICA PER I PRIMI 10 GG. DI ASSENZA

L’art. 71, primo comma, del decreto n. 112/08 convertito in legge n. 133/08 prevede che per gli eventi morbosi di durata inferiore o uguale a dieci giorni di assenza, sarà corrisposto esclusivamente il trattamento economico fondamentale con decurtazione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio.

Ai fini della decurtazione si fa riferimento ad ogni episodio di  malattia che colpisce il dipendente, anche della durata di un solo giorno, e per tutti i primi dieci giorni di ogni evento morboso.

La decurtazione retributiva:

  • È relativa ai primi dieci giorni di ogni periodo di  assenza per malattia e non ai primi 10 giorni di assenza per malattia nel corso dell’anno;
  • Opera per ogni episodio di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni anche se l’assenza si protrae per più di dieci giorni.
  • La trattenuta opera fino ai primi dieci giorni, anche se l’assenza per malattia venga giustificata con uno o più certificati medici continuativi.

Le proroghe sono quindi escluse dalla decurtazione:

Se ad un primo evento morboso (primo certificato medico) vi è un’eventuale prosecuzione dello stesso (secondo certificato, eventualmente terzo e così via), senza soluzione di continuità, il secondo periodo di malattia non è considerato come una nuova assenza ai fini della decurtazione stipendiale.

L’evento morboso, dunque, si considera unico sia nel caso di assenza attestata mediante un solo certificato, sia nel caso di assenza continuativa attestata con più certificati che prorogano la prognosi originariamente formulata.

Si considera altresì unico anche l’evento morboso che scaturisce da prognosi diverse, purché l’assenza si protragga senza soluzione di continuità.

I CASI IN CUI NON SI PROCEDE ALLA DECURTAZIONE ECONOMICA

  • Assenze dovute ad infortuni sul lavoro riconosciuti dall’INAIL; 
  • Assenze per malattia dovute a causa di servizio riconosciuta dal Comitato di   Verifica per le cause di servizio;
  • Ricovero ospedaliero, in strutture pubbliche o private e l’eventuale periodo di convalescenza post ricovero debitamente certificata (è sufficiente una certificazione rilasciata anche dal medico curante pubblico o privato. L’importante è che la certificazione medica faccia discendere espressamente la prognosi dall´intervento subito in ospedale).

Nota bene: Per “ricovero ospedaliero” si intende la degenza in ospedale per un periodo non inferiore alle 24 ore (comprensivo della notte). L’assenza su prognosi rilasciata da un Pronto Soccorso non è assimilabile al ricovero e pertanto sarà soggetta alle trattenute.

  • Ricovero domiciliare certificato dall’ASL o struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero;

I day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero, compresi il day surgery e il day service ambulatoriale e l’eventuale periodo di convalescenza debitamente certificata (è sufficiente una certificazione rilasciata anche dal medico curante pubblico o privato. L’importante è che la certificazione medica faccia discendere espressamente la prognosi dall´intervento subito in ospedale)
Le assenze dovute alle (certificate) gravi patologie che richiedono terapie salvavita: 

Nota bene: rientrano in questa fattispecie i giorni di assenza per ricovero ospedaliero, day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero ricondotti alla grave patologia, i giorni destinati all’effettuazione delle terapie salvavita (inclusa la chemioterapia); i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie; i giorni di assenza per l’effettuazione delle periodiche visite specialistiche di controllo delle gravi patologie (“accertamenti ambulatoriali”).

MALATTIA E COMPUTO DEL SABATO E DELLA DOMENICA (O GIORNI FESTIVI).

Le giornate di sabato e domenica intercorrenti tra due periodi di assenza per malattia (anche se con diagnosi diverse) sono comunque da considerare assenza per malattia, si cumulano con i periodi inclusi nei certificati stessi  e sono assoggettate al trattamento economico accessorio (Note  RGS- IGF  prot. 108127 del 15/06/1999; RGS-IGOP prot. 126427 del 16/01/2009); 
sabato e domenica non si conteggiano se la ripresa in servizio non si verifica a causa di altra assenza  dovuta ad un istituto giuridico diverso dal precedente (es. malattia fino a sabato e congedo parentale o altra tipologia di assenza comunque diversa dalla malattia dal lunedì successivo).

 
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Presidi

Post n°3994 pubblicato il 23 Settembre 2015 da fabiana.giallosole
 
Tag: PRESIDI

Da “ItaliaOggi”


Presidi puniti se poco selettivi


Direttiva sulla valutazione al giro di boa, 4 i pilastri. Peserà il giudizio di studenti e genitori

Sarà probabilmente il tema caldo del confronto di domani tra il ministro dell'istruzione, Stefania Giannini, e i sindacati (si parlerà anche di formazione dei docenti, di fondo di funzionamento delle scuole, anno di prova degli insegnanti delle superiori e digitalizzazione degli istituti).

Uno dei tasselli della riforma della Buona scuola con cui il governo punta a mettere in piedi quel sistema di meritocrazia nella scuola che per più di un decennio è rimasto sulla carta. Con la valutazione dei presidi, divenuti il perno della maggiore autonomia in termini di reclutamento e di merito degli insegnanti, si dovrebbe scrivere infatti la parola fine alla lunga storia degli aumenti uguali per tutti anche per i capi di istituto. La direttiva che darà il via al sistema di valutazione dei circa 8mila dirigenti scolastici è pressoché pronta per essere inviata nei prossimi giorni.

Il meccanismo di giudizio della qualità dell'operato del dirigente si fonda su quattro pilastri: i risultati raggiunti a seguito del Piano di miglioramento, il documento immediatamente successivo alle evidenze del Rav, il rapporto di autovalutazione, col quale ogni scuola si impegna a lavorare per superare i propri punti deboli; le attività di formazione e di aggiornamento frequentate con esito positivo e rientranti nel portfolio del preside; il livello di gradimento da parte dei consumatori, dai genitori agli studenti, ma anche degli stessi docenti e in generale degli interlocutori del territorio; e poi la capacità di gestire (e quindi anche di selezionare) e di valorizzare i suoi insegnanti. Una capacità che dovrà essere misura non solo sulla base dei risultati raggiunti in termini di maggiore rendimento dell'attività didattica, ma anche alla luce dei criteri di distribuzione delle risorse per il merito. E dunque se il dirigente dovesse decidere di distribuire il fondo per la valorizzazione degli insegnanti a pioggia, questo verrebbe giudicato un elemento negativo, che può compromettere il giudizio finale, al punto da ridurre o annullare la fetta di retribuzione di risultato del dirigente. La previsione dovrebbe avere anche un effetto deterrente nei confronti di quanti per quieto vivere dovessero decidere di evitare atteggiamenti troppo selettivi nei confronti dei docenti. In ballo ci sono 32 milioni per l'anno in corso.

La valutazione finale è triennale, e spetta al direttore scolastico regionale. L'acquisizione dei singoli parametri sarà invece annuale. Che peso avranno i singoli elementi nella definizione del giudizio finale non è stata ancora deciso. Per quanto riguarda invece la quantificazione dei singoli premi, la tesi che sembra prevalere ai piani alti di viale Trastevere è quella di non prevede quote e neanche minimi o massimi.

 
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 CHI SIAMO

Il Coordinamento provinciale dei Docenti Utilizzati di Sassari (COPDUS), si è costituito ufficialmente nel mese di settembre 2011, in seguito alla necessità di fronteggiare il nefasto articolo 19 della Legge 111 del 15 luglio 2011 col quale si dispone la messa in mobilità intercompartimentale dei docenti inidonei o il declassamento a personale ATA con conseguente riduzione stipendiale.

Esserci costituiti in gruppo è stato per tutti noi fondamentale in quanto ci ha dato da subito la forza e la determinazione, entrambe importanti, per intraprendere tutte quelle azioni di lotta civile allo scopo di trovare soluzioni al problema che ci ha visti coinvolti, assieme ad altri quasi 4000, a livello nazionale.

Ritrovarci con cadenza settimanale ci fa sentire, non solo più uniti e aggiornati sull'evolversi della nostra situazione, ma soprattutto più sicuri e positivi nell'affrontarla.

Per questo motivo, e non solo, abbiamo col tempo sentito il bisogno di creare questo BLOG ossia uno spazio per informarci ed informare anche coloro che trovandosi nella nostra situazione pur non facenti parte del coordinamento di Sassari, avranno piacere di visitarci e saranno i benvenuti.

Al tempo stesso vogliamo che questo sia uno spazio oltre che di informazione anche di incoraggiamento al "ce la faremo" e al "non smettere" e quindi non vuole avere e non avrà aspetti e contenuti sterili o "istituzionalizzati".


e-mail: copdus@gmail.com oppure fabianagiallosole@libero.it

 

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 Serena, solare settimana a tutti voi, piena di energia e di voglia di lottare ancora insieme...

FabianaGiallosoleq

 

 

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