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TI CONOSCO MASCHERINA LA CASTA DELL' UNIFORME MILITARE

Post n°869 pubblicato il 20 Agosto 2011 da dammiltuoaiuto
 

TI CONOSCO, MASCHERINA! ED E' PER QUESTO CHE ORA OCCORRE SMASCHERARE TUTTI I TUOI PRIVILEGI!

La popolazione militare e paramilitare italiana, compresi Militari e FF.OO, é di circa 500.000 cittadini in uniforme. Le sole Forze Armate comprendono circa 300.000 militari. Di questi 300.000, appena il 10-20% svolge funzioni veramente militari. Un ulteriore 10% circa svolge funzioni di logistica militare. Tutti gli altri non sono altro che semplici pubblici dipendenti in eccedenza e con l’uniforme addosso. Quindi é personale in palese esubero, ma che fruisce di tutti i vantaggi e i privilegi dei militari VERI. Privilegi ingiusti, pagati da noi contribuenti e che non trovano nessuna spiegazione logica nell’attuale momento storico. Elencarli tutti sarebbe un lavoro arduo e stomachevole, tuttavia alcuni vanno menzionati.



Qualsiasi Colonnello che va in pensione, un mese prima del congedo, viene promosso Generale. Quindi incasserá la liquidazione e la pensione extralarge da generale, pagata da noi contribuenti. Qualcuno mi puó spiegare dove sta la ratio di questo antico, ingiusto, volgare, squallido e costoso regalo, che viene imposto di pagare a noi contribuenti? Cosa c’entra questo con la difesa della popolazione civile?



Un maresciallo con circa 20 anni di servizio con funzioni impiegatizie o di magazziniere, che puó ricoprire tale grado anche con la sola 3ª media, percepisce uno stipendio piú alto di un professore di scuola media. Dov’é la logica di questa legge?



In questi mesi é stato concesso a tutti i militari che viaggiano in treno nella regione Lazio, di viaggiare gratis. Perché invece un Maestro o un altro pubblico dipendente deve pagare il normale biglietto? Inoltre va sottolineato che la stragrande maggioranza dei militari viene prelevato a casa, portato in ufficio e riaccompagnato a casa con mezzi militari; tutto gratuitamente.



I militari hanno diritto all’alloggio di servizio, che spesso sono signorili villette a schiera o appartamenti che non lasceranno mai piú. Nemmeno quando vanno in pensione. Se gli si intima di lasciare l’alloggio, rispondono con cause civili ridicole, ma interminabili. Ovviamente la manutenzione di tali appartamenti-villette é a carico di noi contribuenti.



Se un ufficiale superiore viene trasferito da una sede all’altra (magari per sua richiesta), in totale ci costa piú di quanto spende la regina Elisabetta nei suoi trasferimenti oltremare.



Ad un militare che deve andare a ritirare la divisa al magazzino, se il magazzino dista alcuni km. dalla sua sede di servizio, gli viene pagata oltre alla divisa, anche il “foglio di viaggio-trasferta”.



Molto spesso, dietro i muri dove c’é la tabella “zona militare limite invalicabile” vi sono NASCOSTI i circoli Ufficiali con piscine, campi da tennis, campi di calcio, bar e ristoranti con cuochi e camerieri a go-gó, sale-televisoni al plasma da 60 pollici, etc...etc.... Tutto rigorosamente pagato da noi contribuenti. Qualcuno mi puó gentilmente spiegare cosa c’entri questo con la difesa della popolazione civile? E perché lo deve pagare il contribuente?



Il ministro Tremonti, nella passata legge finanziaria, stabilí che tutti i pubblici dipendenti e tutti i pensionati, avrebbero subito il blocco per tre anni di qualsiasi aumento di stipendio, di indennitá o di pensione (praticamente é stata legiferata un’economia di guerra); erano stati esclusi solo i magistrati. Stranamente, con provvedimenti legislativi postumi e SILENZIOSI, pure i militari sono stati esclusi dalla “economia di guerra”. Continueranno a percepire i loro normali aumenti come se niente fosse. Ovviamente, detti aumenti avranno un altro nome giuridico-finanziario, ma sempre soldi in piú sono. Forse anche questo provvedimento é per difendere meglio la popolazione civile (verosimilmente dai clandestini).



Esistono, nel mondo militare, una serie di automatismi di ingiustificate progressioni di stipendi che non trovano nessuna logica in nessun altro ambiente lavorativo. Eppure tali automatismi si applicano a tutti i militari, sia quelli VERI che quelli che fanno gli impiegati pubblici con la divisa.



Nell’avviarmi alla conclusione, non posso fare a meno di ricordare a tutti che l’esercito italiano, é uno degli eserciti piú pagati al mondo, anche se in cento anni, non ha mai vinto una guerra.



Ho fatto una ricerca in internet per sapere quanti sono i colonnelli, i generali e gli ammiragli di cui dispone l’apparato militare italiano. Purtroppo, non é dato saperlo. Forse é top-secret.



Nel mondo oscuro e viziato dei militari, fatto di privilegi e di automatismi stipendiali, nonché di spietate guerre interne per arrivare velocemente ai gradi alti, pochi cittadini sanno che un Generale in realtá ci costa quasi quanto un parlamentare. Quando va in pensione un capo di stato maggiore o un equiparato (sono moltissimi), percepisce una liquidazione il cui importo é superiore allo stipendio percepito in 40 anni da un normale impiegato delle poste. Ma di tutto questo nessun giornale o nessun Ballaró o nessun Annozero ne parla mai (é un anno che parlano solo del bunga-bunga). Per non parlare poi delle faraoniche pensioni che incassano e/o degli incarichi extra remunerati che ricevono dal giorno dopo che sono in pensione (parlamentari, consiglieri di corti, membri di consigli superiori, membri di consigli di amministrazioni, presidenze, ecc...ecc...).


Ma i privilegi non finiscono qua, perchè ce ne sono alcuni odiosi e detestabili che riguardano specificamente la tutela legale degli operatori di polizia: la prima ipotesi, in ordine di tempo, che prevede la tutela legale a carico dell’Amministrazione a favore degli operatori di polizia è contenuta nell’art. 32 L. 152/1975 che testualmente prevede:



«Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all’uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, la difesa può essere assunta, a richiesta dell’interessato, dall’Avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dell’interessato medesimo.»



In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico del Ministro dell’interno salva rivalsa se vi è responsabilità dell’imputato per fatto doloso.



Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a favore di qualsiasi persona che legalmente richiesta dall’appartenente alle forze di polizia, gli presti assistenza».



L’ambito di applicazione di tale norma è stato poi esteso a più riprese:



L’art. 31 L. 668/1986 prevede l’applicazione delle richiamate disposizioni «al personale delle Forze di polizia che sia sottoposto a procedimenti per fatti connessi alla conduzione di mezzi dell’Amministrazione della pubblica sicurezza nell’espletamento del servizio».



L’art. 33 d.P.R. 395/1995 prevede che «nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari, in servizio di pubblica sicurezza, per fatti compiuti in servizio anche relativi all’uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, continua ad applicarsi l’art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152», estendendo così il campo di applicazione della tutela legale a carico dell’Amministrazione anche a procedimenti NON relativi all’uso delle armi e, quindi, a tutti i procedimenti penali.



L’art. 18 d.l. 67/1997 n. 67, convertito dalla L. 135/1997 n. 135 ha esteso l’ambito di applicazione della tutela legale a carico dell’Amministrazione oltre che alle specifiche attività di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria anche «a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato».



L’art. 37 d.P.R. 254/1999 estende la tutela legale prevista dal d.P.R. 395/1995 anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. » L’art. 40 d.P.R. 164/2002 ha infine disposto che «agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell’interessato, la somma di € 2.500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo».



Alla luce di quanto sopra esposto si può dunque affermare che il rimborso delle spese legali sostenute in ogni tipo di procedimento conseguente a fatti o atti connessi al servizio o con l’assolvimento dei compiti istituzionali, qualora siano ritenute congrue da parte dell’Avvocatura dello Stato, è un atto dovuto in tutti i casi in cui, alla definizione del procedimento, viene esclusa la responsabilità del dipendente.



Nel caso in cui si tratti di procedimenti penali il rimborso è dovuto anche in caso di condanna e viene escluso solo nel caso in cui venga accertata la responsabilità a titolo di dolo.



L’anticipo per tutti i tipi di procedimento è viceversa una concessione che viene poi revocata, con l’obbligo di restituzione delle somme percepite a tale titolo, nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità.


Infine tutti sanno che il bilancio del comparto sicurezza-difesa per inderogabili ragioni di finanza pubblica – determinate dalla necessità di ridurre drasticamente la spesa per rientrare nei limiti di indebitamento dello Stato imposti dalla Comunità Europea – ha subito una forte riduzione, sia delle spese cosidette “discrezionali” (per il funzionamento e per gli investimenti) che delle spese “obbligatorie” (per il personale).



Ma non tutti sanno che è proprio sulle spese obbligatorie che la politica gioca il suo ruolo fondamentale: la forbice retributiva tra l’apice e la base del personale non contrattualizzato si è notevolmente allargata.



Il merito o la colpa, a seconda dei punti di vista è quindi del legislatore che ha ritenuto opportuno privilegiare una parte del personale a scapito della restante, preferendo i generali e i dirigenti alla truppa (1) (2).



Le norme infatti stabiliscono che agli ufficiali e ai direttivi, della Forze armate e delle Forze di polizia, rispettivamente con 13 o 23 anni di servizio è attribuito lo stipendio di Colonnello/Primo dirigente o di Generale di brigata/Dirigente superiore a prescindere dal grado/qualifica rivestito.



E non finisce qui, al raggiungimento di 15 o 25 anni di servizio è elargito l’intero trattamento economico dei gradi/qualifiche menzionati.



Non manca la ciliegina sulla torta ovvero l’estensione analogica della progressione economica dei dirigenti ovvero la doppia progressione stipendiale: una dovuta per ogni biennio di servizio (classi e scatti) e l’altra per l’adeguamento annuale istat.



Questa forma di “promozione indiscriminata a dirigente” non ha eguali in tutto il pubblico impiego e viola il principio costituzionale di eguaglianza, giacchè a parità di funzioni dovrebbe corrispondere un trattamento economico ben definito (art. 36 Cost.).



Ci sono tenenti colonnelli/vice questori aggiunti che non riescono o non meritano di essere promossi dirigenti e terminano la carriera con questo grado/qualifica e quindi è irragionevole scindere il percorso professionale dal trattamento economico, con aggravio, a parità di risorse, per il personale non destinatario del privilegio!



Lancio una provocazione! A decorrere dal 1 gennaio 2005 si è introdotta, per il personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, una nuova scansione economica della progressione in carriera, articolata secondo una scala di parametri retributivi nei diversi profili gerarchici a parità di funzioni tra le Forze di Polizia e le Forze Armate, non sarebbe ora di infilare nel testo di legge tutti i profili gerarchici? (3)



Con la certezza che non troverà riscontro nella manovra lacrime e sangue 2011, concludo con un motto lungi dall’essere anacronistico: “Se il soldato si lamenta, bisogna aumentare la paga al generale !!!”





———————————-





(1) DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2010, N. 66, art. 1802



(2) LEGGE 1 aprile 1981, n. 121 e succ. mod., art. 43

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