NO ALLE LEGGI A PERSONAN NO A BERLUSCONI FIRMA .
I sottoscritti professori ordinari di
diritto costituzionale e di discipline equivalenti, vivamente
preoccupati per le recenti iniziative legislative intese: 1) a bloccare per un
anno i procedimenti penali in corso per fatti commessi prima del 30 giugno 2002,
con esclusione dei reati puniti con la pena della reclusione superiore a dieci
anni; 2) a reintrodurre nel nostro ordinamento l’immunità temporanea per reati
comuni commessi dal Presidente della Repubblica, dal Presidente del Consiglio
dei Ministri e dai Presidenti di Camera e Senato anche prima dell’assunzione
della carica, già prevista dall’art. 1 comma 2 della legge n. 140 del 2003,
dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 24 del
2004, premesso che l’art. 1, comma 2 della Costituzione, nell’affermare che “La
sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione”, esclude che il popolo possa, col suo voto, rendere
giudiziariamente immuni i titolari di cariche elettive e che questi, per il solo
fatto di ricoprire cariche istituzionali, siano esentati dal doveroso rispetto
della Carta costituzionale, rilevano, con riferimento alla legge di conversione
del decreto legge n. 92 del 2008, che gli artt. 2 bis e 2 ter introdotti con
emendamento a tale decreto, sollevano insuperabili perplessità di legittimità
costituzionale perché: a) essendo del tutto estranei alla logica del cosiddetto
decreto-sicurezza, difettano dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza
richiesti dall’art. 77, comma 2 Cost. (Corte cost., sentenze n. 171 del 2007 e
n. 128 del 2008); b) violano il principio della ragionevole durata dei processi
(art. 111, comma 1 Cost., art. 6 Convenzione europea dei diritti dell’uomo); c)
pregiudicano l’obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost.), in
conseguenza della quale il legislatore non ha il potere di sospendere il corso
dei processi, ma solo, e tutt’al più, di prevedere criteri - flessibili - cui
gli uffici giudiziari debbano ispirarsi nella formazione dei ruoli d’udienza; d)
la data del 30 giugno 2002 non presenta alcuna giustificazione obiettiva e
razionale; e) non sussiste alcuna ragionevole giustificazione per una così
generalizzata sospensione che, alla sua scadenza, produrrebbe ulteriori
devastanti effetti di disfunzione della giustizia venendosi a sommare il carico
dei processi sospesi a quello dei processi nel frattempo sopravvenuti; rilevano,
con riferimento al cosiddetto lodo Alfano, che la sospensione temporanea ivi
prevista, concernendo genericamente i reati comuni commessi dai titolari delle
sopra indicate quattro alte cariche, viola, oltre alla ragionevole durata dei
processi e all’obbligatorietà dell’azione penale, anche e soprattutto l’art. 3,
comma 1 Cost., secondo il quale tutti i cittadini “sono eguali davanti alla
legge”.
Osservano, a tal proposito,
che le vigenti deroghe a tale principio in favore di titolari di
cariche istituzionali, tutte previste da norme di rango costituzionale o fondate
su precisi obblighi costituzionali, riguardano sempre ed esclusivamente atti o
fatti compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni. Per contro, nel cosiddetto
lodo Alfano la titolarità della carica istituzionale viene assunta non già come
fondamento e limite dell’immunità “funzionale”, bensì come mero pretesto per
sospendere l’ordinario corso della giustizia con riferimento a reati
“comuni”.
Per ciò che attiene
all’analogo art. 1, comma 2 della legge n. 140 del 2003, i
sottoscritti rilevano che, nel dichiararne l’incostituzionalità con la citata
sentenza n. 24 del 2004, la Corte costituzionale si limitò a constatare che la
previsione legislativa in questione difettava di tanti requisiti e condizioni
(tra cui la doverosa indicazione del presupposto - e cioè dei reati a cui
l’immunità andrebbe applicata - e l’altrettanto doveroso pari trattamento dei
ministri e dei parlamentari nell’ipotesi dell’immunità, rispettivamente, del
Premier e dei Presidenti delle due Camere), tali da renderla inevitabilmente
contrastante con i principi dello Stato di diritto.
Ma ciò la Corte fece
senza con ciò pregiudicare la questione di fondo, qui sottolineata, della
necessità che qualsiasi forma di prerogativa comportante deroghe al principio di
eguale sottoposizione di tutti alla giurisdizione penale debba essere introdotta
necessariamente ed esclusivamente con una legge costituzionale.
Infine, date le inesatte
notizie diffuse al riguardo, i sottoscritti ritengono opportuno
ricordare che l’immunità temporanea per reati comuni è prevista solo nelle
Costituzioni greca, portoghese, israeliana e francese con riferimento però al
solo Presidente della Repubblica, mentre analoga immunità non è prevista per il
Presidente del Consiglio e per i Ministri in alcun ordinamento di democrazia
parlamentare analogo al nostro, tanto meno nell’ordinamento spagnolo più volte
evocato, ma sempre inesattamente.
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L’elenco dei
firmatari
Alessandro Pace, Valerio Onida, Leopoldo Elia,
Gustavo Zagrebelsky, Enzo Cheli, Gianni Ferrara, Alessandro Pizzorusso, Sergio
Bartole, Michele Scudiero, Federico Sorrentino, Franco Bassanini, Franco
Modugno, Lorenza Carlassare, Umberto Allegretti, Adele Anzon Demmig, Michela
Manetti, Roberto Romboli, Stefano Sicardi, Lorenzo Chieffi, Giuseppe Morbidelli,
Cesare Pinelli, Gaetano Azzariti, Mario Dogliani, Enzo Balboni, Alfonso Di
Giovine, Mauro Volpi, Stefano Maria Cicconetti, Antonio Ruggeri, Augusto Cerri,
Francesco Bilancia, Antonio D’Andrea, Andrea Giorgis, Marco Ruotolo, Andrea
Pugiotto, Giuditta Brunelli, Pasquale Costanzo, Alessandro Torre, Silvio
Gambino, Marina Calamo Specchia, Ernesto Bettinelli, Gladio Gemma, Roberto
Pinardi, Giovanni Di Cosimo, Maria Cristina Grisolia, Antonino Spadaro,
Gianmario Demuro, Enrico Grosso, Anna Marzanati, Paolo Carrozza, Giovanni Cocco,
Massimo Carli, Renato Balduzzi, Paolo Carnevale, Elisabetta Palici di Suni,
Maurizio Pedrazza Gorlero, Guerino D’Ignazio, Vittorio Angiolini, Roberto
Toniatti, Alfonso Celotto, Antonio Zorzi Giustiniani, Roberto Borrello, Tania
Groppi, Marcello Cecchetti, Antonio Saitta, Marco Olivetti, Carmela Salazar,
Elena Malfatti, Ferdinando Pinto, Massimo Siclari, Francesco Rigano, Francesco
Rimoli, Mario Fiorillo, Aldo Bardusco, Eduardo Gianfrancesco, Maria Agostina
Cabiddu, Gian Candido De Martin, Nicoletta Marzona, Carlo Colapietro, Vincenzo
Atripaldi, Margherita Raveraira, Massimo Villone, Riccardo Guastini, Emanuele
Rossi, Sergio Lariccia, Angela Musumeci, Giuseppe Volpe, Omar Chessa, Barbara
Pezzini, Pietro Ciarlo, Sandro Staiano, Jörg Luther, Agatino Cariola, Nicola
Occhiocupo, Carlo Casanato, Maria Paola Viviani Schlein, Carmine Pepe, Filippo
Donati, Stefano Merlini, Paolo Caretti, Giovanni Tarli Barbieri, Vincenzo
Cocozza, Annamaria Poggi.
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