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I giudici: “Aziz è innocente”

Post n°590 pubblicato il 03 Marzo 2009 da dammiltuoaiuto
 

I giudici: “Aziz è innocente”

L'ex vicepremier assolto dalle accuse per crimini contro gli sciiti. Ora deve difendersi da quelle sul coinvolgimento nella repressione dei curdi
«Grazie». Alzando la mano destra in segno di saluto verso i giudici, Tareq Aziz ha commentato con quest’unica parola la decisione del Tribunale speciale di Baghdad di assolverlo dall’accusa di crimini contro l’umanità per il coinvolgimento nella strage di sciiti seguita all’assassinio dell’ayatollah Mohammed al-Sadr nel 1999. Poche ore dopo l’ex ministro degli Esteri ed ex vicepremier di Saddam Hussein era di nuovo di fronte alla stessa corte per difendersi dall’accusa di essere co-responsabile dei massacri di curdi del 1983 ma, pur ancora detenuto e sotto processo, l’assoluzione ricevuta lo trasforma in un’eccezione nei processi contro i delitti compiuti dal regime del Baath. Tantopiù che la sentenza a suo favore è stata pronunciata nello stesso giorno in cui il medesimo tribunale ha ordinato la terza condanna a morte nei confronti di Ali Hassan al-Majid, l’ex generale di Saddam soprannominato «Alì il chimico» per aver gestito gli attacchi ai curdi con i gas che causarono migliaia di morti. Con i verdetti di ieri il Tribunale speciale ha sottolineato come Tareq Aziz e «Alì il Chimico» siano stati i volti opposti della dittatura di Saddam: entrambi fedelissimi ma con la differenza che il primo eseguiva disegni politici e il secondo assassinii di massa. Arrivato alla soglia dei 73 anni, nato a Tell Kaif in una famiglia assira-cristiana con il nome di Michail Yuhanna (Michele Giovanni) che cambia per proteggersi dall’ostilità dei musulmani, Aziz si lega a Saddam sin dagli anni 50, quando entrambi sono attivisti del Baath fuorilegge. Il nazionalismo arabo, di cui il Baath è portatore, diventa per Aziz l’ideologia nella quale annegare le ostilità ataviche fra cristiani e musulmani e al tempo stesso lo strumento per assegnare all’Iraq il ruolo di potenza regionale che Saddam aspira a concretizzare. L’essere cristiano e nazionalista arabo lo trasforma nel volto dell’Iraq che Saddam voleva presentare al mondo, facendone il protagonista di eventi che hanno cambiato il volto del Medio Oriente. Voce tenue, sigaro in bocca e occhiali grandi, gli tocca trattare con la Russia di Vadimir Putin per ottenere armi in cambio di greggio come incontrare Donald Rumsfeld, inviato di Ronald Reagan. E’ lui a giustificare l’invasione del Kuwait nell’agosto 1991, diventando il volto della più palese violazione della Carta dell’Onu ed è dunque sempre a lui che il Segretario di Stato americano James Baker si rivolge, durante un drammatico faccia a faccia a Ginevra, minacciando l’atomica contro Baghdad per impedire a Saddam Hussein di lanciare su Israele missili armati di gas. La disfatta nella Guerra del Golfo costa ad Aziz il posto di ministro degli Esteri ma Saddam continua ad averne bisogno, questa volta per rompere l’assedio delle sanzioni Onu. Insignito dei gradi di vicepremier alterna la divisa agli abiti civili, tratta per 12 anni con gli ispettori Onu, viaggia senza interruzione fra Mosca, Berlino, Parigi, New York e Roma (Vaticano incluso) in cerca di alleati politici, alcuni dei quali riesce a corrompere sfruttando le ambiguità della risoluzione «Oil for Food». La fedeltà assoluta per il Raiss gli impedisce di correggerne gli errori, continua a seguirlo anche nel braccio di ferro con l’Onu che porta all’attacco americano del marzo 2003 e quando il regime crolla si dilegua inseguito dalle voci che sta segretamente collaborando con gli Stati Uniti. Lui ha sempre negato di aver tradito il Raiss ed ora la sua assoluzione riapre le ferite di quell’epoca perché il figlio dell’ayatollah Mohammed al-Sadr è il giovane Moqtada, leader ribelle delle milizie sciite dell’«Esercito del Mahdi» ostili al governo centrale, che hanno trovato nel verdetto di Baghdad un’ulteriore prova del «tradimento consumato ai danni degli sciiti massacrati». Sarà l’esito del pendente processo per i delitti contro i curdi a segnarne la sorte ma a renderlo un potenziale attore politico nel nuovo Iraq è l’identità che per oltre mezzo secolo ha considerato una propria debolezza: essere cristiano significa poter ambire ad un ruolo super partes nel duello per il potere fra sunniti, sciiti e curdi che si apre con il ritiro delle forze americane.

 
 
 

Base Aviano non si può contestare

Post n°589 pubblicato il 01 Marzo 2009 da dammiltuoaiuto
 
Tag: aviano

Base Aviano non si può contestare

La Cassazione boccia ricorso pacifisti

I pacifisti non possono contestare la presenza, sul suolo italiano, della base militare americana di Aviano (Pordenone). Lo afferma la Cassazione bocciando un loro ricorso. Per la Corte la magistratura italiana non può interferire nelle "iniziative volte a realizzare un apparato difensivo nell'interesse comune di due Stati (Stati Uniti e Italia), a tutela della rispettiva sicurezza e nel rispetto di obblighi convenzionalmente assunti".

fonte ANSA

altri due lanci di agenzia:

Cassazione: Italia Non Competente Su Base Militare Aviano

Roma, 26 feb. - (Adnkronos) - Il giudice italiano non puo' ordinare agli Stati Uniti di rimuovere gli ordigni atomici che sarebbero presenti nella base aerea di Aviano. Lo ha stabilito la Cassazione che ha dichiarato "il difetto di giurisdizione dell'autorita' giudiziaria italiana" in merito al procedimento aperto davanti al Tribunale di Pordenone con la citazione a giudizio degli Usa da parte di cinque cittadini che vivono nei pressi della base di Aviano.

In particolare, le sezioni unite civili (sentenza 4461) evidenziano come "la base militare di cui si contesta la presenza stessa in territorio italiano si inserisce indubitabilmente nell'ambito delle iniziative volte a realizzare un apparato difensivo nell'interesse comune di due Stati,a tutela della rispettiva sicurezza e nel rispetto di obblighi convenzionalmente assunti". Pertanto, dice la Suprema Corte, "le attivita' che in essa si svolgono vanno ricollegate all'esercizio dei poteri non sindacabili dagli organi di giurisdizione dello Stato ospitante, e appaiono altresi' giustificate in base a quanto richiesto dal Patto Atlantico, la cui portata e la cui ratio e' volta ad escludere la giurisdizione dello Stato di soggiorno in ordine a tutte le domande riguardanti attivita' di diritto pubblico".

Il caso, approdato davanti agli 'ermellini' prende il via da un esposto presentato dai cinque residenti ad Aviano, secondo i quali la presenza di ordigni nucleari nella base era "illegittima in base al diritto internazionale ed ai trattati internazionali e rappresenta un pericolo per la salute e la vita". Per questo, avevano chiesto l'intervento del magistrato per poter procedere alla rimozione delle presunte bombe dal territorio italiano, e di condannare gli Usa al risarcimento danni.

Cassazione/ Base Aviano, giudice non può vietare armi atomiche

A giustizia italiana è "vietato ingresso" in basi militari Nato

Roma, 26 feb. (Apcom) - Alla giustizia italiana è "vietato l'ingresso" nelle basi militari previste dal Patto Atlantico. E all'interno delle strutture possono essere installate anche armi atomiche senza che nessun comitato di cittadini possa opporsi: la Cassazione ha dichiarato fuori dalla giurisdizione la Base militare Usa di Aviano e per questo ha messo la parola fine alla causa avviata davanti al tribunale di Pordenone da un comitato di cittadini che chiedeva al giudice di ordinare la rimozione di 50 armi nucleari installate e di condannare il governo degli Stati Uniti e le autorità militari a risarcire i danni alla salute e all'ambiente.

Ma la sezioni unite civili della Suprema Corte, ha imposto l'alt al procedimento dichiarando il difetto di giurisdizione della magistratura italiana. La Cassazione sottolinea che "l'immunità dello Stato estero" può essere messa in discussione soltanto "in presenza di comportamenti già accertati e caratterizzati da gravità tale da configurarsi come crimini internazionali". In pratica, non si possono trascinare in tribunale i governi stranieri per questioni che riguardano presunti danni derivanti da installazioni militari.

La sentenza 4461, a proposito della base di Aviano, richiama le norme previste dal Trattato Nord Atlantico "che esclude la giurisdizione dello Stato cosiddetto 'di soggiorno'". I giudici aggiungono anche che il criterio della cosiddetta "immunità ristretta non trova deroga neppure in presenza di attività idonee a mettere in pericolo la vita, l'incolumità personale o la salute dei cittadini dello stato ospitante". La Corte conclude che le attività che si svolgono nelle basi militari, tra le quali quella di Aviano, "sono collegate a poteri non sindacabili dagli organi di giurisdizione dello Stato e giustificate in base a quanto richiesto dal Patto Atlantico". Insomma, pacifisti e comitati civici sembra si debbano rassegnare.

ATOMICHE BASE AVIANO: CASSAZIONE, GIUDICE ITALIANO NON COMPETENTE SU RIMOZIONE

Roma, 26 feb. - Il giudice italiano non puo' ordinare agli Stati Uniti di rimuovere gli ordigni atomici che sarebbero presenti nella base aerea di Aviano. Le sezioni unite civili della Cassazione hanno infatti dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorita' italiana in merito al procedimento aperto davanti al tribunale di Pordenone con la citazione in giudizio degli Stati Uniti da parte di alcuni cittadini che vivono nei pressi della base. Questi ultimi, infatti chiedevano ai giudici italiani di dichiarare l'illeggimita' dell'installazione di 50 armi nucleari ad Aviano, "alla luce del grave e attuale pericolo incombente sulla propria salute e sulla propria vita", nonche' una pronuncia impositiva nei confronti degli Usa "dell'obbligo di procedere alla rimozione di tali armi nucleari dal territorio italiano", con la condanna al risarcimento, nei loro confronti, dei danni. La suprema corte, pero', ha sancito la non competenza del giudice italiano, sottolineando che "l'unico possibile vulnus al principio dell'immunita' dello Stato estero puo' ritenersi legittimamente predicabile esclusivamente in presenza di comportamenti gia' accertati nella loro consumazione e caratterizzati da gravita' tale da configurarsi come crimini internazionali". Vicende, queste, si legge nella sentenza numero 4461, "cui non e' in alcun modo assimilabile l'allocazione di armi nucleari in una base militare in forza di pregressi impegni sovranazionali obiettivamente preordinati al perseguimento di imprescindibili esigenze di sicurezza nazionale, in un piu' ampio contesto di equilibri di forze internazionali cui lo Stato italiano e' sicuramente e attualmente interessato e partecipe".

L'immunita' degli Stati Uniti, continuano gli alti giudici, discende dalle previsioni del trattato del Nord Atlantico, "che escludono la giurisdizione dello stato cosiddetto 'di soggiorno' in ordine a tutte le domande riguardanti attivita' di diritto pubblico aventi un nesso immediato con l'espletamento dei compiti propri degli organi del Patto Atlantico e cio' in base al ricordato criterio della immunita' ristretta che non trova deroga neppure in presenza di attivita' idonee a ledere o porre in pericolo la vita, l'incolumita' personale o la salute dei cittadini dello stato ospitante". La base militare "di cui si contesta la presenza stessa in territorio italiano - conclude la cassazione - si inserisce indubitabilmente, come ufficialmente conclamato dallo stesso governo italiano, nell'ambito delle iniziative volte a realizzare un apparato difensivo nell'interesse comune di due stati, a tutela della rispettiva sicurezza e nel rispetto di obblighi convenzionalmente assunti". Le attivita' che si svolgono nella base di Aviano, dunque, "vanno ricollegate - si sottolinea nella sentenza - all'esercizio di poteri non sindacabili dagli organi di giurisdizione dello Stato ospitante e appaiono altresi' giustificate in base a quanto richiesto dal Patto Atlantico".

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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