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Domande e risposte ( seconda settimana) 2° parte
Post n°6 pubblicato il 30 Gennaio 2009 da Hector87
Quando si verifica un caso di illegittimità costituzionale, e come si risolve?
Si dice costituzionalmente illegittima una norma di legge che sia in contrasto con la Costituzione o con le altre leggi costituzionali. L’illegittimità costituzionale si può verificare in due modi: 1) in via d’azione, accesso diretto da parte dello Stato contro leggi regionali e delle regioni avverso leggi dello Stato; 2) in via incidentale, accesso indiretto, quando la questione di legittimità costituzionale sorge nel corso di un giudizio; nel corso di un processo, il giudice o una delle parti, in questo caso il giudice si pronuncia solo sulla sua non manifesta infondatezza, possono sollevare la questione di legittimità costituzionale, il giudice rimette gli atti alla Corte Costituzionale e, in attesa di questa, sospende il processo. Se la Corte Cost. dichiara illegittima la norma in questione, questa cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, questa ha carattere generale ed elimina definitivamente dall’ordinamento giuridico la norma giudicata costituzionalmente illegittima.
Quando usi e consuetudini hanno efficacia nel nostro ordinamento?
Gli usi e le consuetudini (fonti fatto) fonti non scritte e non statuali di produzione di norme giuridiche, constano di due elementi necessari: un comportamento ripetuto nel tempo e la convinzione, da parte dei componenti la società, che quel comportamento sia giuridicamente obbligatorio. Nell’ordinamento italiano hanno efficacia:
1) nelle materie non regolate da leggi o da regolamenti, c.d. usi praeter legem ossia al di fuori di qualsiasi norma, ipotesi rara; 2) nelle materie regolate de leggi o da regolamenti solo se da essi richiamati(art. 8 preleggi), c.d. usi secundum legem ossia conformi alle norme giuridiche poste da fonti atto.
Quando una legge cessa di avere efficacia?
Uno dei modi in cui le leggi, o singole norme in esse contenute, cessano di avere efficacia consiste nell’abrogazione espressa, ossia per espressa disposizione di una legge successiva (art. 15 preleggi) o per referendum popolare (art. 75 Cost.) o per sentenza di illegittimità costituzionale (art. 136 Cost.); una norma di legge è invece tacitamente abrogata, perdere quindi l’efficacia, per incompatibilità con una nuova disposizione di legge oppure una nuova legge regola l’intera materia(art. 15 preleggi).
Cosa è l’analogia?
Ogni ordinamento giuridico deve tendere alla completezza, dovrebbe essere in grado di dare una risposta ad ogni possibile controversia o conflitto si possa generare nella società che è preposto a regolare, ma ciò è quasi impossibile o comunque di difficile realizzazione. Un modo per colmare i vuoti o lacune lasciate dalla normativa consiste nel ricorso all’applicazione analogica del diritto, si ricorre a disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe, nel decidere su una controversia per la quale non esiste una precisa disposizione. L’art. 12 delle preleggi prevede due distinte tecniche, la c.d. analogia legis quando si ricorre a disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe, la c.d. analogia iuris quando, mancando norme che regolano casi simili, si ricorre all’applicazione dei principi generali dell’ordinamento ricavabili, per via d’interpretazione, dal complesso delle norme giuridiche vigenti.
Differenze fra residenza, abitazione (abituale e semplice), domicilio (generale e speciale).
La residenza è il luogo della dimora abituale della persona (art. 43 comma 2), l’abitazione abituale è il luogo dove attualmente la persona soggiorna mentre l’abitazione semplice indica il luogo di una abitazione secondaria(as. studente che dimora nel luogo di studio ma che risiede fuori); il domicilio, che può essere diverso dalla residenza, è il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, è il caso di due coniugi, non separati, che hanno la stessa residenza ma domicilio diverso, cioè nei luoghi in cui hanno sede i propri affari o interessi (art. 45 comma 1); si può distinguere tra domicilio generale che indica per es. il luogo dove imprenditore/professionista ha la sede dell’impresa/studio e domicilio speciale che può essere eletto, con apposito atto scritto dalla persona interessata, per determinati atti o affari, ad es. presso uno studio legale.
Interdizione ed inabilitazione: descrivetene gli istituti.
Una persona, maggiorenne, che per motivi di infermità mentale non è in grado di provvedere ai propri interessi, può essere, con sentenza, interdetto(interdizione giudiziale) ossia privato della capacità di agire. La sentenza di interdizione è emessa da un tribunale, il quale nomina anche il tutore dell’interdetto, su istanza di un famigliare o parente prossimo o dal pubblico ministero; altro tipo di interdizione è quella legale, prevista dal codice penale, per chi sia stato condannato alla pena di reclusione non inferiore a cinque anni, in questo caso l’interdizione non è diretta a proteggere l’interdetto, ma a punire ulteriormente il condannato. Se lo stato di infermità non è ritenuto grave, le stesse persone legittimate alla domanda di interdizione possono richiedere, allo stesso tribunale, l’inabilitazione della persona, possono essere inabilitati: i prodighi(chi sperpera il proprio patrimonio), chi fa uso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti se espongono la famiglia o se stessi a grave pregiudizio economico. Il tribunale nomina all’inabilitato un curatore.
Persona fisica e persona giuridica: evidenziatene il loro carattere distintivo.
Il diritto, in generale, è in particolare il Codice Civile, fa riferimento a due specie di persone, soggetti di diritto e centri di imputazione di rapporti giuridici; le prime sono le persone fisiche (artt. 1 e ss. c.c.), riferito all’uomo come persona singola nel rapporto con tutti gli altri soggetti, persone fisiche e non; le seconde sono le persone giuridiche (artt. 11 ss. c.c.), associazioni, fondazioni, società etc., queste, pur essendo organizzazioni collettive formate da persone fisiche, sono considerate dal diritto soggetti a sé stanti, dotati di capacità giuridica propria; secondo la teoria organica le persone giuridiche sono organismi sociali, al pari di quelle fisiche, dotate di una propria volontà e portatori di un proprio interesse, distinto da quello delle persone fisiche che le compongono. |
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il 17/04/2009 alle 23:29
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