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Domande e risposte ( seconda settimana ) 1° parte

Post n°5 pubblicato il 28 Gennaio 2009 da Hector87

Qual' è la funzione del diritto?

Il diritto fissa delle regole di condotta e comportamento ed ha la funzione di disciplinare i rapporti patrimoniali ed extrapatrimoniali ed eventuali conflitti mediante norme giuridiche, esso si coniuga perfettamente non il principio di uguaglianza.

 

Come si presentano le norme giuridiche?

 

Le norme giuridiche formalmente si presentano come un’insieme di proposizioni tra loro coordinate, a volte la norma si esaurisce in un solo articolo in modo specifico, altre volte è si articola in più commi tra loro coordinati.

 

Quali sono gli elementi che le caratterizzano?

 

Ogni norma giuridica è composta da tre elementi, una previsione la quale descrive i fatti e le situazioni, classificati come tipi, le conseguenze giuridiche derivanti dai fatti e dalle situazione e il nesso cioè la correlazione tra il soggetto che subisce e l’evento che si è verificato.

 

Il doppio significato della parola diritto.

 

a. Quando lo si impiega in senso oggettivo?                

Con diritto in senso oggettivo indicano le norme, generali e astratte,  che regolano i rapporti tra i soggetti di una data comunità, imponendo loro di

assumere dati comportamenti, obblighi e divieti, cioè doveri.

b. Cosa si vuole indicare quando lo si impiega in senso soggettivo?

Con il diritto in senso soggettivo si indica l’interesse che il diritto oggettivo è chiamato a proteggere. Possiamo descriverlo come la pretesa di un soggetto ad esigere da un altro soggetto l’osservanza di un dovere imposto da una norma, nell’interesse del primo.

 

Descrivere le due sottocategorie dei diritti soggettivi (assoluti e relativi).

       

All’interno della categoria dei diritti soggettivi si possono distinguere due sotto categorie: diritti assoluti e diritti relativi. I primi sono quelli riconosciuti ad un soggetto nei confronti di tutti. Fanno parte dei diritti assoluti i diritti reali(di superficie, enfiteusi, servitù, usufrutto, uso, abitazione) diritti assoluti sulle cose per es. il diritto di proprietà è un tipico diritto assoluto, è diritto del proprietario ad escludere chiunque dall’utilizzazione della cosa che forma oggetto della sua proprietà e del conseguente dovere di tutti di astenersi dall’utilizzazione della stessa; i diritti della personalità, ossia i diritti assoluti riconosciuti a tutela della persona umana, es. diritto alla vita, all’integrità fisica, all’onore, al nome, alla riservatezza ecc. I diritti relativi sono quelli che spettano ad un soggetto nei confronti di una o più persone determinate o determinabili, per es. il diritto al risarcimento del danno(art. 2043 c.c.), i diritti di credito che si riferiscono ad obbligazioni di tipo economico(del professionista nei confronti del cliente o del lavoratore nei confronti del datore di lavoro), i diritti di famiglia ossia i diritti reciproci fra i componenti la famiglia.     

 

Descrivere i fatti giuridici e differenziarli dagli atti giuridici.

       

I fatti giuridici, in generale, sono definiti come ogni accadimento determinato dalla natura o dall’uomo e che al suo verificarsi l’ordinamento giuridico ricollega un qualsiasi effetto giuridico. Un fatto naturale, del tutto indipendente dall’opera dell’uomo, può essere un fatto giuridico con un effetto costitutivo, modificativo o estintivo di rapporti giuridici. I fatti giuridici possono, anche, essere fatti umani e  produrre effetti solo in quanto fatti volontari e consapevoli dell’uomo,  indipendentemente che il soggetto abbia voluto o no gli effetti giuridici, sul solo presupposto che questi goda della capacità naturale di intendere e di volere (art. 2047 c.c.).  Nell’ambito degli atti leciti distinguiamo gli atti giuridici, sottocategoria dei fatti giuridici, perché essi possano produrre effetti non basta, come per i fatti giuridici, la capacità di intendere e di volere, ma occorre anche la legale capacità di agire

(art. 2c.c.).  

 

Descrivere il rapporto giuridico.

      

I rapporti tra gli uomini regolati dalle norme giuridiche si definiscono rapporti giuridici. All’interno di un rapporto giuridico si può fare la distinzione tra un soggetto passivo, al quale la norma impone un dovere, e un soggetto attivo, nell’interesse del quale quel dovere è imposto, la struttura fondamentale del rapporto giuridico sta appunto nella correlazione fra il dovere di un soggetto e la pretesa dell’altro.

 

Negozio giuridico e contratto sono espressioni di un identico rapporto?

      

Il negozio giuridico consiste in una dichiarazione di volontà con la quale si indicano gli scopi che si intendono raggiungere e alla quale l’ordinamento giuridico collega effetti giuridici in conformità ai risultati prefissati, a seconda del numero delle parti possono essere unilaterali, bilaterali, plurilaterali; il contratto è un negozio giuridico che intercorre fra due(matrimonio, contratti bilaterali) o più parti (contratti di società, di associazione).

 

Definire il rapporto obbligatorio.

     

Si definisce obbligazione il rapporto giuridico in virtù del quale un soggetto (debitore) è tenuto ad effettuare una prestazione economicamente valutabile per soddisfare un interesse, anche non patrimoniale, di un altro soggetto (creditore). Il rapporto giuridico fra creditore e debitore è detto rapporto obbligatorio.

Sono elemento del rapporto obbligatorio: il debito, l’obbligo che grava su di un soggetto al fine di soddisfare l’interesse di un altro soggetto (creditore); il credito, il diritto che ha il soggetto attivo del rapporto di ottenere la prestazione del debitore; la prestazione, ciò che il debitore è tenuto a fare per soddisfare l’interesse del creditore.

 

In cosa si differenzia il rapporto contrattuale

Il rapporto contrattuale scaturisce dalla convergenza di volontà tra due o

o più parti attraverso la quale costituiscono, regolano o estinguono fra

loro un rapporto giuridico patrimoniale(art. 1321 c.c.), quindi nessuno

può essere obbligato indipendentemente dalla propria volontà; la nullità

di tale rapporto può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse

(art. 1421 c.c.).

 
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