insegnante sostegno

AZIONI DI CONTINUITA’ TRA ORDINI DI SCUOLA DIVERSI


(La legge sancisce ma la cultura dell’integrazione deve mettere in atto.)La Legge 104 del 1992 all’art.14 e la C.M. 1/88  prevedono per l’alunno disabile che le Istituzioni Scolastiche possono attivarsi per creare condizioni relazionali accoglienti e positive che armonizzino il passaggio dell’alunno disabile al diverso ordine di scuola. La rilevazione dei bisogni diversi per ciascuno alunno, in particolare se disabile, sollecita la messa in campo di risposte adeguate alle differenze. Un alunno disabile, con particolari problematiche relazionali, che potrebbe incorrere in disagio o rifiuto della nuova situazione scolastica o delle nuove figure di riferimento, può essere aiutato dall’Istituzione Scolastica, che pratica la cultura dell’integrazione, ad inserirsi nel nuovo  ordine di scuola senza traumi.L’insegnante di sostegno che ha seguito l’alunno nel precedente ordine di scuola gli sarà vicino nella scuola superiore per il tempo necessario all’inserimento. In sede di programmazione e previa autorizzazione degli organi Istituzionali competenti si concorderanno e programmeranno tra le due scuole interessate incontri collegiali  per agevolare la conoscenza dell’alunno.Potranno prevedersi: 1.    incontri per trasmissione e scambio di informazioni e documentazione; 2.    incontri tra docenti di classe, genitori ed operatori dei servizi socio-sanitari; 3.    partecipazione del docente di sostegno della scuola di provenienza dell’alunno agli incontri di programmazione del nuovo piano educativo individualizzato.Un inserimento e un’accoglienza  capace di suscitare lo “star bene a scuola” dell’alunno disabile nella nuova struttura che sia al  tempo stesso condizione “sine qua non” in grado di facilitare l’integrazione sociale nel nuovo ambiente e soprattutto non produca dispersione o regressioni nella crescita e nello sviluppo.