Creato da disbrigopratiche225 il 13/07/2011
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Procedure per domanda di invalidità civile
Invalidità civile
La legge n. 118 del 30 marzo 1971 definisce invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni psico-fisiche congenite o acquisite, non dipendenti da cause di guerra, di servizio o di lavoro, che hanno subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di 18 anni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Ai soli fini dell’assistenza socio-sanitaria e della concessione dell’indennità di accompagnamento, sono considerati mutilati e invalidi civili i soggetti ultra sessantacinquenni che si trovino nella situazione di difficoltà prevista per i minorenni.
A seconda del grado di invalidità si possono distinguere gli invalidi civili in parziali o totali e i benefici che si possono ottenere dipendono dalla percentuale di invalidità indicata sul verbale di visita.
Grado di invalidità
Il grado di invalidità è determinato in base ad apposita tabella approvata con decreto del Ministero della sanità 5 febbraio 1992. La legge considera diverse soglie di invalidità in corrispondenza delle quali prevede diversi benefici.
- 33,3% soglia minima di invalidità:
diritto ad ottenere gratuitamente protesi e ausili ortopedici
- dal 46% in poi:
diritto all’iscrizione nelle liste speciali dei centri per l’impiego
Per avere diritto alle prestazioni economiche la legge prevede che il grado di invalidità sia più elevato:
- dal 74% è riconosciuta la qualifica di invalido civile parziale:
diritto al pagamento di un assegno mensile
- con il 100% è riconosciuta la qualifica di invalido civile totale:
diritto al pagamento della pensione d'inabilità
Qualora la competente Commissione sanitaria abbia accertato che l'interessato si trovi nell' impossibilità di deambulare senza l'aiuto permenente di un accompagnatore o, a non essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ha diritto all'indennità di accompagnamento.
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