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« acquaMARIO MONICELLI »

tassa sui rifiuti

Post n°9 pubblicato il 07 Maggio 2009 da diviaroma

 

 

 

La Cassazione ha stabilito che l'imposta del 10% normalmente addebitata dai Comuni sulle bollette è illegittima. Ecco come chiedere il rimborso. Anche il "Canone di depurazione" sull'acqua non è dovuto

Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’IVA del 10%, normalmente addebitata sulle bollette della tassa sui rifiuti, è illegittima. La Cassazione, allineandosi con l’orientamento degli altri Paesi dell'Unione europea, ha decretato che il corrispettivo che i cittadini devono pagare per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, è una tassa e non una tariffa. Se fosse una tariffa, l’IVA sarebbe applicabile, ma essendo una tassa non è legittimo.

Controllate, dunque, attentamente la bolletta: se è stata applicata l'Iva nella misura del 10% sulle voci di raccolta e smaltimento rifiuti, si potrà chiedere il rimborso immediato al Comune o alle società appaltatrici che gestiscono il servizio. Il risarcimento può essere richiesto per un massimo di 10 anni e per ogni anno di IVA ingiustamente pagata. Ad esempio, un cittadino che paga una tassa di 800 euro l'anno ha versato al proprio comune 80 euro di Iva illegittima, che moltiplicati per 10 anni ammontano a 800 euro complessivi.

Per agire basta inviare un foglio con i dati anagrafici, recapiti telefonici, eventuale indirizzo di posta elettronica e codice fiscale e una copia dell'atto di richiesta della tassa sui rifiuti per cui richiedere il rinborso e delle relative ricevute di avvenuto pagamento (per tutti gli anni dal 1998 a oggi)  al Codacons, Azione Iva rifiuti, via Filippo Corridoni 25, 00195 Roma. Gli avvocati e i consulenti dell'associazione valuteranno se è possibile ottenere il rimborso e redigeranno gratuitamente il ricorso personalizzato. 
 
Si ricorda, infine, che anche il "Canone di depurazione" sulle bollette dell'acqua non è dovuto, allorchè vi sia la carenza funzionale o la totale assenza del relativo impianto.Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n° 335/2008 del 10 ottobre 2008.Solo da questa data, dunque, è non è più amesso riscuotere la tassa, mentre per il passato questa era del tutto legittima. 

Fonte: "KATAWEB consumi"

 
 
 
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