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La mobilità

Creare un blog di interscambio per medici dipendenti del SSN che hanno richiesto la mobilità volontaria

 
 

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La mobilita'

Post n°4 pubblicato il 28 Gennaio 2011 da Dottor.mobilita

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA


CIRCOLARE 2 maggio 2006, n.3

Linee  di  indirizzo  per  una  corretta  organizzazione del lavoro e
gestione delle risorse umane, chiarimenti sulla responsabilita' della
dirigenza   e  degli  organi  di  controllo  interno  in  materia  di
personale
  La  mobilita'  e' uno dei piu' importanti strumenti per la corretta
gestione  delle  risorse  umane.  Essa  consente  di  perseguire  una
migliore  distribuzione organizzativa del personale nell'ambito della
pubblica  amministrazione globalmente intesa, di gestire le eccedenze
di   personale   e   di   consentire   lo  scambio  delle  differenti
professionalita'.
  L'ordinamento  propone due tipologie di mobilita'. La prima prevede
la  possibilita'  per le amministrazioni di ricoprire i posti vacanti
in  organico  mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti
in  servizio  presso  altra  amministrazione, che facciano domanda di
trasferimento  (art.  30 del decreto legislativo n. 165 del 2001). La
seconda e' diretta a tutelare la conservazione del posto di lavoro di
quei  dipendenti  che  si  trovino  in  posizione eccedentaria presso
l'amministrazione di appartenenza a causa, ad esempio, di processi di
riorganizzazione (articoli 33, 34 e 34-bis del decreto citato).
  E'  necessario  sottolineare  che l'istituto della mobilita' e' dal
legislatore preferito rispetto alle ordinarie misure di reclutamento.
Infatti,  per  quanto  attiene  la  mobilita'  volontaria, l'art. 30,
comma 2, come integrato dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, dispone
la  nullita'  degli accordi, atti o clausole dei contratti collettivi
volti  ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento
di  mobilita'  rispetto  al  reclutamento  di nuovo personale. Per la
mobilita' d'ufficio, invece, il comma 5 dell'art. 34-bis sancisce che
le  assunzioni  effettuate in violazione del previo esperimento delle
procedure di mobilita' sono nulle di diritto.
  Tale  principio  e'  stato  ulteriormente  ribadito dall'art. 9 del
decreto-legge  n.  4  del  2006,  come  convertito,  che  ha previsto
l'istituzione  di una banca dati informatica, ad adesione volontaria,
finalizzata  all'incontro  fra  domanda  e  offerta  di mobilita', da
tenersi  presso il Dipartimento della funzione pubblica con l'intento
di agevolare la mobilita' volontaria dei pubblici dipendenti.
  Con  tale  disposizione appare chiara l'intenzione del legislatore di
dare  piu'  celere  attuazione  a  tutte  le  disposizioni in tema di
mobilita',   in   quanto   l'amministrazione  ricevente  effettua  un
monitoraggio  periodico delle vacanze per ogni singola sede e profilo
o  qualifica,  agevolando  cosi'  anche  le  attivita'  svolte  dalle
strutture   preposte   a   gestire   le   liste   del   personale  in
disponibilita'.
 

 
 
 
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