Creato da exentilocali il 15/03/2008
DEGLI ATA E ITP EX ENTI LOCALI

DISCLAIMER

Questo blog non rappresenta
una testata giornalistica
in quanto non viene aggiornato
sistematicamente.

Non può quindi essere considerato
un prodotto editoriale,
ai sensi della legge
62 del 7/3/2001.

Chi lo visita legge pagine di spunti e riflessioni come fosse un diario.

 

SCRIVI A:

 

Cerca in questo Blog

  Trova
 

NOTIZIE SULLA SCUOLA DA "LA REPUBBLICA"

Caricamento...
 

NOTIZIE DA "LIBERO"

Caricamento...
 

DAL BLOG DI TRAVAGLIO

Caricamento...
 

NOTIZIE DAL GOVERNO

Caricamento...
 

NOTIZIE DAL "CORRIERE DELLA SERA"

Caricamento...
 

NOTIZIE DA "IL GIORNALE"

Caricamento...
 

contatore

 

 

« MODELLO DOMANDA DI RICOSTRUZIONENOTA UIL »

IMPORTANTISSSSSSSSSIMO

Post n°831 pubblicato il 16 Dicembre 2011 da exentilocali

IMPORTANTISSIMO  LEGGETE QUI SOTTO E POI COMPILATE E SPEDITE ENTRO IL 31 DICEMBRE LA DOMANDA PUBBLICATA DI SEGUITO NELLA QUALE SI RICHIEDE LA NUOVA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA

 


Serve a tutti gli ATA ex EE.LL., che abbiano un vantaggio dal riconoscimento dell'anzianità effettiva: sia quelli che non hanno fatto causa; sia quelli che hanno tuttora la causa pendente; sia quelli che hanno avuto una sentenza definitiva negativa.
Non serve agli ATA (pochi) che sono stati favoriti dalla "temporizzazione" e a quelli (pochi) che hanno avuto una sentenza FAVOREVOLE passata in giudicato.

La lettera va spedita per raccomandata con ricevuta di ritorno al MIUR e alla presidenza del Consiglio dei Ministri AL PIU' PRESTO e comunque non oltre il 31/12/2011.

LA DEVE SPEDIRE ANCHE IL PERSONALE CHE E' ANDATO IN PENSIONE, ai fini della futura rivalutazione dell'assegno pensionistico sulla base dell'anzianità effettiva.

Ciò detto, Le comunico altresì quanto segue:

a) il fatto che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo abbia rigettato il reclamo dello Stato Italiano avverso la Sentenza Agrati e che questa sia divenuta definitiva è senz'altro importante e positivo; ma la strada da fare è ancora molto lunga per gli ATA che hanno ancora cause in corso avanti i Tribunali. le Corti d'Appello o la Cassazione. Infatti saranno i giudici italiani, in particolare la Cassazione, a dover decidere come applicare i principi di diritto stabiliti dalla sentenza Agrati e vi è la possibilità che la questione venga rinviata per la terza volta alla Corte Costituzionale. Dobbiamo aspettarci delle non gradite sorprese.

b) per gli ATA che hanno subito una sentenza negativa passata in giudicato, dovrà essere studiata una eventuale azione di risarcimento dei danni per omessa applicazione della normativa comunitaria. La questione non è semplice, per diverse ragioni non esclusa quella del lungo tempo trascorso;

c) paradossalmente il personale ATA che non ha proposto alcun ricorso o non ha avuto sentenza di primo grado, per abbandono ed estinzione della causa, si trova nella possibilità di agire in giudizio grazie alle due sentenze favorevoli
delle Corti europee.

Come Le avevo detto, ho conferito anche con l'avv. Nicola Zampieri di Schio, il valoroso collega che ha sostenuto la causa Scattolon, e siamo entrambi disponibili a studiare come tutelare i diritti degli ATA che hanno "perso" le cause  a seguito del "famigerato" comma 218.

In ogni caso, rimango sempre convinto del fatto che gli ATA debbano organizzarsi collettivamente, perché l'azione diretta dei lavoratori è decisiva.


Cordiali saluti, avv. Isacco Sullam

 
Condividi e segnala Condividi e segnala - permalink - Segnala abuso
 
 
Vai alla Home Page del blog
 

© Italiaonline S.p.A. 2024Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963