Creato da exentilocali il 15/03/2008
DEGLI ATA E ITP EX ENTI LOCALI
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Con la raccomandazione di leggere gli ultimi post pubblicati si diffonde una nota della uil di Como che potrebbe interessare tutti
UIL SCUOLA
Via TORRIANI n. 27
22100 COMO
Tel. 031 243209
La Uil Scuola di Como, impegnata fin dall’inizio a combattere contro il furto operato ai danni dei 70.000 Ata ed Itp transitati dagli Enti Locali allo stato, ai quali è stata azzerata la carriera, con danni gravissimi sullo stipendio e sulla pensione., ha chiesto e ottenuto dall’Avv. Sarina Amata ( l’Avvocato che sta seguendo, per la Uil Scuola di Como, le cause in Cassazione) una nota riassuntiva riguardo gli ultimi sviluppi giudiziari che si stanno succedendo nel tempo.
Nota Avvocato Sarina Amata
Nota relativa al PERSONALE ATA ex ENTI LOCALI, redatta sulla scorta delle recenti sentenze (sentenza della Corte dei Diritti Inviolabili dell’Uomo, sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e sentenza della Suprema Corte di Cassazione) di seguito evidenziate.
La sentenza della Corte dei Diritti dell’Uomo (Agrati e altri /Italia, del 7 giugno 2011, definitiva dal 28 novembre 2011) stabilisce che lo Stato Italiano ha violato l’art. 6, comma 1 della Convenzione Europea dei diritti Dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali e l’art. 1 del protocollo n. 1 della medesima Convenzione.
Per il detto art. 6, comma 1 “ Ogni persona ha diritto ad un’equa …..udienza …davanti ad un tribunale indipendente ed imparziale …ai fini della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile…”
La Convenzione prevede il diritto ad un equo processo i cui principi basilari sono il contraddittorio, la parità delle parti come anche la terzietà e imparzialità del giudice.
Al contempo l’art. 1 sopra menzionato prevede che “Ogni persona fisica ..ha diritto al rispetto dei suoi beni.
Il personale ATA con il passaggio dagli Enti Locali ai ruoli dello Stato (1.1.2000) ha iniziato a maturate diritti di carattere economico di cui è stato illegittimamente spogliato.
Ne consegue che la norma introdotta dall’art. 1, comma 218, legge 266/2005, viola non solo il principio dell’equo processo ma anche il principio posto a tutela della proprietà.
Per la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Scattolon /Miur del 6 settembre 2011) nel caso in esame, la direttiva 77/187 CEE osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente.
Anche la Suprema Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 20980, del 12.10.2011, ha mutato giurisprudenza adeguandosi alla sentenza della Corte di Giustizia Europea.
E’ verosimile che nelle successive pronunce la Suprema Corte di Cassazione si adeguerà anche alla sentenza della Corte Europea dei Diritti Inviolabili dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali divenuta definitiva da meno di un mese (28.11.2011).
Quanto sopra descritto, interessa il personale ATA ex EE.LL. che dal riconoscimento dell’anzianità effettiva ottiene un vantaggio economico e giuridico. . Ovviamente, ciò interessa anche il personale ATA andato in pensione ai fini della futura rivalutazione dell’assegno pensionistico sulla base dell’anzianità effettiva.
Per gli ATA che hanno ancora cause pendenti avanti i Tribunali, Corti d’Appello o alla Cassazione, con ottimismo si può sperare in un esito positivo.
Per coloro che non hanno fatto causa si apre finalmente la possibilità di chiedere il riconoscimento giuridico ed economico dell’anzianità di servizio maturata presso l’Ente Locale di provenienza.
Per coloro che invece hanno avuto una sentenza negativa divenuta definitiva, perché non impugnata nei termini a causa del mutamento normativo con effetto retroattivo e del conseguente mutamento giurisprudenziale sia di merito che di legittimità, nonché dalle relative pronunce della Corte Costituzionale, vi sono gli estremi per ottenere la rimessione in termine ex art. 153, 2° c. c.p.c., e quindi la possibilità di impugnare la sentenza dinanzi al giudice competente.
Altra strada percorribile, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell’istanza di rimessione in termini ex art. 153, 2° comma, potrebbe essere quella di procedere contro la Pubblica Amministrazione per arricchimento senza causa e risarcimento danni.
Inoltre, coloro che a seguito della sentenza favorevole di primo grado hanno ottenuto il pagamento delle differenze stipendiali maturate e successivamente la richiesta di restituzione delle somme ricevute, possono chiedere di sospendere la restituzione in attesa della definitiva soluzione della questione.
Si autorizza la pubblicazione della presente nota con tutti i mezzi ritenuti opportuni.
Cordiali saluti.
Milano 09 gennaio 2012
Avv. SARINA AMATA
Patrocinante in Cassazione
Via SAN VINCENZO, 9
20123 MILANO
Tel/Fax 02/89423158 e.mail: sarinaamata@libero.it
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