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Referendum 25-26 giugno

Post n°94 pubblicato il 19 Giugno 2006 da fabri.t
 

REFERENDUM

SULLA MODIFICA DELLA II PARTE DELLA COSTITUZIONE

Le ragioni di un NO

Appello del Comitato Scientifico

Il referendum del 25-26 giugno è una decisiva occasione per azzerare una riforma che investe parti essenziali della Costituzione repubblicana. Il nostro proposito, dichiarato due anni fa, è stato: aggiornare, non demolire la nostra Carta costituzionale: ma le riforme coerenti con i principi fondamentali della Costituzione possono realizzarsi solo se viene cancellata questa pessima controriforma.

Il testo sottoposto a referendum, indicato con l’improprio nome di “devolution”:

a) ferisce l’unità nazionale attribuendo alle Regioni la competenza esclusiva in materie che riguardano i livelli essenziali delle prestazioni per i diritti alla salute ed alla istruzione. Oltre ai costi mai precisati di questa operazione, che sarebbero comunque molto alti, è chiaro che soluzioni dissociative di questa natura si risolverebbero in un ulteriore depotenziamento delle Regioni finanziariamente più deboli, rendendo vano ogni sforzo di perequazione nell’ambito del federalismo fiscale. In più, il sistema sanitario tenderebbe a differenziarsi per il diverso rapporto tra sanità pubblica e sanità privata. Bisogna poi tener conto dei pesanti effetti di differenziazione derivanti dalla attribuzione del carattere esclusivo alle competenze regionali nelle altre materie non espressamente riservate alla legislazione dello Stato (agricoltura, industria e turismo, tra le altre): in queste materie potrebbe diventare impossibile la determinazione di principi generali unitari e di qualunque politica nazionale;

b) concentra nel Primo Ministro poteri che rendono del tutto squilibrata in senso autoritario la forma di governo dell’Italia, isolandola dagli Stati liberal-democratici. La blindatura del vertice del governo è praticamente assoluta, perché la sua sostituzione con un altro Primo Ministro appartenente alla stessa maggioranza (che eviterebbe lo scioglimento della Camera), è resa impossibile dall’altissimo quorum richiesto. Il Presidente della Repubblica perde il potere di scioglimento della Camera, che passa integralmente al Primo Ministro: la Camera dei deputati è degradata ad una condizione di mortificante inferiorità: o si conforma alla richiesta di approvazione di un testo legislativo su cui il Premier ha posto la questione di fiducia o, se dissente, provoca lo scioglimento dell’Assemblea e il ritorno di fronte agli elettori. La finalità “antiribaltone” non giustifica queste scelte estreme, perché la stabilità del governo dipende soprattutto dal “fatto maggioritario”, realizzabile anche con l’attribuzione di un premio di maggioranza, come è già avvenuto nelle XIV e XV legislature;

c) Il superamento del bicameralismo paritario (escludendo il Senato dal rapporto di fiducia) non è giustificato dalla creazione di un vero Senato federale rappresentativo degli enti e delle comunità territoriali. La riduzione del numero dei parlamentari è un espediente puramente demagogico perché essa è operativa solo dal 2016 quando i capi e capetti di oggi saranno sperabilmente in pensione;

d) La distribuzione delle attribuzioni legislative tra Camera e Senato in base alle diversità delle materie (quelle di competenza esclusive dello Stato, le altre di competenza concorrente con le Regioni) rende del tutto incerto l’esercizio del potere di legiferare, anche perché il Primo Ministro può spostare dal Senato alla Camera la deliberazione in via definitiva sui testi ritenuti fondamentali per l’attuazione del programma di governo;

e) da ultimo, ma non per ultimo, il testo sottoposto a referendum viola l'art. 138 della Costituzione, che non prefigura “riforme totali” della Carta, e viola i diritti degli elettori, radicati negli artt. 1 e 48 Cost., elettori che con un solo "si" o "no" vengono costretti a prendere contemporaneamente posizione sulle modifiche delle funzioni del Presidente del Consiglio, delle funzioni del Presidente della Repubblica, del procedimento legislativo, della composizione e delle funzioni di Camera e Senato, delle competenze legislative regionali, della composizione della Corte costituzionale, del giudizio di legittimità costituzionale in via diretta e del procedimento di revisione costituzionale.

Se vincesse il sì diventerebbe impossibile per molto tempo cambiare un testo approvato dal popolo; mentre se vince il no, c’è solo il rifiuto di “quella” riforma (votata nella passata legislatura) restando aperta la strada per emendamenti migliorativi puntuali coerenti con i principi ed equilibri fondamentali dell’impianto costituzionale: emendamenti da approvare a maggioranza qualificata, in forza della auspicata riforma dell’art. 138 della Costituzione, volta a mettere fine una volta per tutte all’epoca delle riforme costituzionali imposte a colpi di maggioranza.

Firmato da : (selezione di nomi scelti in base a miei criteri di notorietà, legati all' ambito territoriale comune al sottoscritto e/o alla conoscenza personale)

Presidenti o Vice-Presidenti emeriti della Corte costituzionale (17), tra cui:

Leopoldo Elia

Antonio Baldassarre

Enzo Cheli

Francesco Paolo Casavola

Valerio Onida

Gustavo Zagrebelsky

Professori universitari di diritto costituzionale, diritto pubblico e diritto amministrativo (184), tra cui:

Franco Bassanini

Paolo Caretti

Vincenzo Cerulli Irelli

Carlo Amirante

Giuseppe Ugo Rescigno

Michele Scudiero

Massimo Villone

Alberto Lucarelli

Sandro Staiano

Professori universitari di materie giuridiche (102), tra cui:

Pietro Rescigno

Stefano Rodotà

Eligio Resta

Luigi Berlinguer

Professori universitari di altre discipline (184), tra cui:

Arnaldo Bagnasco

Alessandro Pizzorno

Luciano Benadusi

Enrico Pugliese

Amalia Signorelli

Enrico Rebeggiani

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