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Referendum 25-26 giugno

Post n°94 pubblicato il 19 Giugno 2006 da fabri.t
 

REFERENDUM

SULLA MODIFICA DELLA II PARTE DELLA COSTITUZIONE

Le ragioni di un NO

Appello del Comitato Scientifico

Il referendum del 25-26 giugno è una decisiva occasione per azzerare una riforma che investe parti essenziali della Costituzione repubblicana. Il nostro proposito, dichiarato due anni fa, è stato: aggiornare, non demolire la nostra Carta costituzionale: ma le riforme coerenti con i principi fondamentali della Costituzione possono realizzarsi solo se viene cancellata questa pessima controriforma.

Il testo sottoposto a referendum, indicato con l’improprio nome di “devolution”:

a) ferisce l’unità nazionale attribuendo alle Regioni la competenza esclusiva in materie che riguardano i livelli essenziali delle prestazioni per i diritti alla salute ed alla istruzione. Oltre ai costi mai precisati di questa operazione, che sarebbero comunque molto alti, è chiaro che soluzioni dissociative di questa natura si risolverebbero in un ulteriore depotenziamento delle Regioni finanziariamente più deboli, rendendo vano ogni sforzo di perequazione nell’ambito del federalismo fiscale. In più, il sistema sanitario tenderebbe a differenziarsi per il diverso rapporto tra sanità pubblica e sanità privata. Bisogna poi tener conto dei pesanti effetti di differenziazione derivanti dalla attribuzione del carattere esclusivo alle competenze regionali nelle altre materie non espressamente riservate alla legislazione dello Stato (agricoltura, industria e turismo, tra le altre): in queste materie potrebbe diventare impossibile la determinazione di principi generali unitari e di qualunque politica nazionale;

b) concentra nel Primo Ministro poteri che rendono del tutto squilibrata in senso autoritario la forma di governo dell’Italia, isolandola dagli Stati liberal-democratici. La blindatura del vertice del governo è praticamente assoluta, perché la sua sostituzione con un altro Primo Ministro appartenente alla stessa maggioranza (che eviterebbe lo scioglimento della Camera), è resa impossibile dall’altissimo quorum richiesto. Il Presidente della Repubblica perde il potere di scioglimento della Camera, che passa integralmente al Primo Ministro: la Camera dei deputati è degradata ad una condizione di mortificante inferiorità: o si conforma alla richiesta di approvazione di un testo legislativo su cui il Premier ha posto la questione di fiducia o, se dissente, provoca lo scioglimento dell’Assemblea e il ritorno di fronte agli elettori. La finalità “antiribaltone” non giustifica queste scelte estreme, perché la stabilità del governo dipende soprattutto dal “fatto maggioritario”, realizzabile anche con l’attribuzione di un premio di maggioranza, come è già avvenuto nelle XIV e XV legislature;

c) Il superamento del bicameralismo paritario (escludendo il Senato dal rapporto di fiducia) non è giustificato dalla creazione di un vero Senato federale rappresentativo degli enti e delle comunità territoriali. La riduzione del numero dei parlamentari è un espediente puramente demagogico perché essa è operativa solo dal 2016 quando i capi e capetti di oggi saranno sperabilmente in pensione;

d) La distribuzione delle attribuzioni legislative tra Camera e Senato in base alle diversità delle materie (quelle di competenza esclusive dello Stato, le altre di competenza concorrente con le Regioni) rende del tutto incerto l’esercizio del potere di legiferare, anche perché il Primo Ministro può spostare dal Senato alla Camera la deliberazione in via definitiva sui testi ritenuti fondamentali per l’attuazione del programma di governo;

e) da ultimo, ma non per ultimo, il testo sottoposto a referendum viola l'art. 138 della Costituzione, che non prefigura “riforme totali” della Carta, e viola i diritti degli elettori, radicati negli artt. 1 e 48 Cost., elettori che con un solo "si" o "no" vengono costretti a prendere contemporaneamente posizione sulle modifiche delle funzioni del Presidente del Consiglio, delle funzioni del Presidente della Repubblica, del procedimento legislativo, della composizione e delle funzioni di Camera e Senato, delle competenze legislative regionali, della composizione della Corte costituzionale, del giudizio di legittimità costituzionale in via diretta e del procedimento di revisione costituzionale.

Se vincesse il sì diventerebbe impossibile per molto tempo cambiare un testo approvato dal popolo; mentre se vince il no, c’è solo il rifiuto di “quella” riforma (votata nella passata legislatura) restando aperta la strada per emendamenti migliorativi puntuali coerenti con i principi ed equilibri fondamentali dell’impianto costituzionale: emendamenti da approvare a maggioranza qualificata, in forza della auspicata riforma dell’art. 138 della Costituzione, volta a mettere fine una volta per tutte all’epoca delle riforme costituzionali imposte a colpi di maggioranza.

Firmato da : (selezione di nomi scelti in base a miei criteri di notorietà, legati all' ambito territoriale comune al sottoscritto e/o alla conoscenza personale)

Presidenti o Vice-Presidenti emeriti della Corte costituzionale (17), tra cui:

Leopoldo Elia

Antonio Baldassarre

Enzo Cheli

Francesco Paolo Casavola

Valerio Onida

Gustavo Zagrebelsky

Professori universitari di diritto costituzionale, diritto pubblico e diritto amministrativo (184), tra cui:

Franco Bassanini

Paolo Caretti

Vincenzo Cerulli Irelli

Carlo Amirante

Giuseppe Ugo Rescigno

Michele Scudiero

Massimo Villone

Alberto Lucarelli

Sandro Staiano

Professori universitari di materie giuridiche (102), tra cui:

Pietro Rescigno

Stefano Rodotà

Eligio Resta

Luigi Berlinguer

Professori universitari di altre discipline (184), tra cui:

Arnaldo Bagnasco

Alessandro Pizzorno

Luciano Benadusi

Enrico Pugliese

Amalia Signorelli

Enrico Rebeggiani

speciale info

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FEDERALISTACONVINTO
FEDERALISTACONVINTO il 23/06/06 alle 23:40 via WEB
FEDERALISTACONVINTO (MICHELE X GLI AMICI)VI PROPONE DI VOTARE SI Ho deciso di scrivere cosa cambierà nel nostro ordinamento, qualora vincessero i SI, a dispetto di cosa rimarrebbe in vigore qualora invece primeggiassero i NO. Ecco a voi (spero in breve) una semplice spiegazione. Presidente della Repubblica: OGGI = Elezione: eletto da Camera e Senato in seduta comune con l’aggiunta di tre delegati per Regione eletti dai Consigli regionali in modo che sia assicurato il rispetto delle minoranze. Poteri: è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Età minima per essere eletti: 50 anni. COME DIVENTEREBBE = Elezione: eletto dall'Assemblea della Repubblica: due Camere (dei Deputati e Senato federale), Presidenti di Regione e delle Province di Trento e Bolzano e da un numero di delegati eletti dai Consigli regionali. Poteri: è il Capo dello Stato, rappresenta la Nazione ed è garante della Costituzione e dell'unità federale della Repubblica. Vengono aggiunti due poteri, la nomina dei Presidenti delle Authority e la designazione del vicepresidente del CSM. La concessione della grazia diventa suo potere esclusivo. Età minima per essere eletti: ridotta a 40 anni. Governo: OGGI = Capo del governo: nominato dal Presidente della Repubblica, dirige la politica generale del Governo. Ministri: nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Capo del Governo. Fiducia: dalle due Camere, ognuna delle quali la accorda o la revoca mediante mozione motivata e per appello nominale. COME DIVENTEREBBE = Primo ministro o Premier: nominato dal Presidente della Repubblica sulla base dei risultati delle elezioni, determina la politica generale del Governo e dirige l'attività dei Ministri. Ministri: nominati e revocati dal Primo Ministro. Fiducia: la Camera dei Deputati esprime un voto sul programma del Governo (vedi scioglimento delle Camere). Parlamento: OGGI = Camera dei Deputati: 630 deputati. Approvazione del Regolamento interno a maggioranza assoluta dei componenti. Età minima per essere eletti: 25 anni. Senato della Repubblica: 315 senatori con cinque anni di mandato. Età minima per essere eletti: 40 anni. Bicameralismo: cosiddetto "perfetto". La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due camere, con il passaggio da una all'altra dei progetti/disegni di legge fino a quando tutte e due le Camere approvano lo stesso testo. COME DIVENTEREBBE = Camera dei Deputati: ridotti a 518 i deputati più deputati a vita (ex presidenti della Repubblica e non più di 3 nominati). Approvazione del Regolamento interno a maggioranza di tre quinti dei votanti. Età minima per essere eletti: ridotta a 21 anni. Senato Federale della Repubblica: ridotti a 252 i senatori eletti a livello regionale contestualmente ai rispettivi Consigli regionali. Devono avere legami di appartenenza alla Regione per la quale vengono eletti. Età minima per essere eletti: ridotta a 25 anni. Bicameralismo: la Camera ha l'ultima parola sulle leggi di competenza esclusiva dello Stato, il Senato su quelle di competenza concorrente (mista Stato/Regioni) e regionale, insieme decidono sulla legge di bilancio su quelle costituzionali, elettorali e riguardanti gli enti locali. Scioglimento delle Camere: OGGI = Il Presidente della Repubblica può sciogliere le due Camere (dei Deputati e Senato) o anche solo una di esse, sentiti i rispettivi Presidenti. COME DIVENTEREBBE = Camera dei Deputati: in caso di mozione di sfiducia al Primo Ministro, lo scioglimento è automatico. In caso di richiesta di fiducia negata, il Primo Ministro si dimette e il Presidente della Repubblica scioglie la Camera e indice le elezioni, oppure la maggioranza può presentare una mozione in cui indica il nuovo Primo Ministro che il Presidente della Repubblica sarà tenuto a nominare (Sfiducia costruttiva). Senato federale: il Presidente della Repubblica può sciogliere il Senato federale in caso di sua prolungata impossibilità di funzionamento. Corte costituzionale (Consulta): OGGI = Composizione: 15 giudici, nominati dal Presidente della Repubblica (cinque), dal Parlamento in seduta comune (cinque) e dalle supreme magistrature (cinque). Incompatibilità: Parlamentare, Consigliere regionale, avvocato. COME DIVENTEREBBE = Composizione: 15 giudici, salgono da cinque a sette quelli di nomina parlamentare ( tre dalla Camera, quattro dal Senato federale), quattro vengono nominati dal Presidente della Repubblica e quattro dalle supreme magistrature. Incompatibilità: Parlamentare, Consigliere regionale, avvocato durante il mandato; si aggiungono, nei tre anni dopo la scadenza, incompatibilità con incarichi di governo, cariche elettive o di nomina governativa, svolgimento di funzioni in organi o enti pubblici. Consiglio superiore della magistratura (Csm): OGGI = Presidenza e membri di diritto: è presieduto dal Presidente della Repubblica. I membri di diritto sono il primo presidente e il Procuratore generale della Corte di Cassazione. Membri eletti: per due terzi da tutti i magistrati ordinari e per un terzo dal parlamento in seduta comune. Il CSM elegge un vicepresidente tra i componenti designati dal Parlamento. COME DIVENTEREBBE = Presidenza e membri di diritto: non cambia. Membri eletti: per due terzi da tutti i magistrati ordinari, per un sesto dalla camera e per un sesto dal Senato federale. Il Vicepresidente è scelto dal Presidente della Repubblica. Federalismo e devoluzione: OGGI = Regioni: potestà legislativa in ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Governo: può promuovere la questione di legittimità costituzionale alla Consulta qualora ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione. COME DIVENTEREBBE = Regioni: potestà legislativa esclusiva in materia di assistenza sanitaria, organizzazione scolastica (e parte dei programmi scolastici di interesse specifico regionale), polizia locale (Devoluzione). Definizione delle competenze regionali trasferendo all’esclusiva competenza statale importanti materie di interesse nazionale ( tra cui energia, infrastrutture, tutela della salute, sicurezza sul lavoro). Attuazione, entro tre anni, del federalismo fiscale previsto dalla precedente riforma per gli enti locali, (autonomia finanziaria di entrata e di spesa, risorse autonome, fondo perequativo per territori con minore capacità fiscale, destinazione di risorse aggiuntive in casi determinati. Governo: può impugnare una legge regionale, che ritenga pregiudichi l’interesse nazionale, davanti al Senato federale che rinvia la legge alla Regione per la rimozione della causa d'impugnazione. In caso negativo la legge viene sottoposta al Parlamento in seduta comune che a maggioranza assoluta, può proporre al Capo dello stato l'annullamento parziale o totale della legge. Clausola di supremazia: lo Stato può sostituirsi agli enti locali nel caso di mancata emanazione di norme essenziali.
 
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