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Stando all'art. 3, 1° comma, del d. lgs. 195 del 2005 l'informazione ambientale detenuta dall'autorità pubblica va resa disponibile a chiunque ne faccia richiesta, senza che il richiedente debba dimostrare la sussistenza di un proprio specifico interesse ad ottenere l'informazione. Poiché fa parte dell'informazione "ambientale", che dev'essere resa disponibile a chiunque dietro semplice richiesta, anche l'informazione concernente lo stato dell'acqua, è sperabile che l'Amministrazione Comunale provveda in futuro a fornire a chi risiede a CAPENA notizie in merito agli esiti dei controlli che sulla purezza dell'acqua per uso domestico sono effettuati periodicamente dalla ASL competente? |
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