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ILLEGALE LA MISURAZIONE DEI CONSMI CON I TELEGESTORI

 

   ATTENZIONE!  NON PERDETE TEMPO !

E'  ILLEGALE LA MISURA DEI CONSUMI  ELETTRICI

Inviate la seguente diffida, di cui al seguente fac - simile,  al  vostro gestore - fornitore di energia elettrica, FERMATELI, prima che vi sostituiscano l'attuale illegale TELEGESTORE, dall'Enel distribuzione chiamato illecitamente " contatore GEM ", con il nuovo TELEGESTORE ancora più illegale, chiamato sempre da Enel "Open Meter".

Il rischio è quello di continuare a pagare consumi elettrici non rilevati lecitamente e quindi di PAGARE ENERGIA  ELETTRICA NON CONSUMATA.

Per essere maggiormente informati, scrivete a: aiutosicuro@.it  o telefonate al nr. 3452826666

Andrea Di Giovanni

MCI - Movimento Cittadini Indifesi

 

 Mittente 

 

 

Destinatario ( gestore )

 

e p.c.

MCI – Movimento Cittadini Indifesi

aiutosicuro@libero.it 

Oggetto: diffida Vs il gestore in indirizzo, nellapersona del suo legale rappresentante pro tempore, relativa alla dismissionedel TELEGESTORE installato al punto POD nr. ………….. e di sua sostituzione conun contatore  omologato MID, noncollegato da remoto, oltre a formulare espressa diffida dall’istallare al puntoPOD de quo, il nuovo TELEGESTORE di seconda generazione.

 

Il sottoscritto ……………………….    Cliente portante                        Nr ……..                   relativamente  al punto POD in oggetto,

in merito alla presente diffida rappresenta quanto segue:

 

Premessoche: 

1) tra le parti è corrente un contratto di appalto avente per oggetto la somministrazione di energia elettrica;

2) Il consumo effettivo dell’energia può essere calcolato solo mediante la lettura diretta del contatore: ne consegue l’importanza basilare della legittimità del contatore alfine della quantificazione del corrispettivo contrattuale;

3) Infatti, solo un contatore certificato MID ed utilizzato in conformità a quanto prevedono i punti 7, 8 e 10 dell’allegato 1al Dgls 22/2007. può essere usato come contatore per la fatturazione di energia attiva in tutti i paesi dell’Unione Europea.

4) Aifini legali, per il contatore è richiesta la certificazione di prodotto secondo lo standard EN50470-1/ -3, così come la certificazione di progettazione (Modulo B) e la certificazione di processo di produzione (modulo D) da parte di un Organismo Notificato, al fine di garantire la tracciabilità del prodotto e garantire il suo valore metrologico, a tutela dei consumatori.

5) tutti iTELEGESTORI di prima generazione attualmente già istallati ed operanti presso le utenze elettriche nazionali, così come quelli di seconda generazione di programmata istallazione, risultano viziati dalle seguentiillegalità:

a) Assenza di omologazione quali TELEGESTORI;

b) Inesistenza giuridica dell’autorizzazioneall’installazione degli stessi TELEGESTORI,poiché effettuata in forza di deliberazioni dell’Autorità per l’energia, priva delle relative attribuzioni istituzionali (la stessa AEEG ammette di non avere legittimazione in merito alla metrologia legale);

c) Nessuna possibilità di sottoporre i sopraindicati TELEGESTORI a prova metrologico-legale,perché non previsti da alcuna normativa ( inoltre, ove fosse stata prevista, occorrerebbe verificare, tutta la filiera di telegestione, compreso il server deldistributore, per ogni singolo TELEGESTORE.) ;

d) Illegale addebito agli utenti dei consumielettrici rilevati con telelettura attraverso la TELEGESTIONE ( allegato 1punto 10 );

e) I preindicati TELEGESTORI, risultano misuratori non idonei per quanto prevede punti 7 e 8 dell’allegato 1 al Dgls 22/2007. 

In assenza di tutto ciò, le misurazioni risultano prive di valore legale e le fatture che li utilizzano, a loro volta non possono avere alcun valore legale.

Per tali specifi cimotivi, il sottoscritto intima al   proprio fornitore di energia elettrica di dismettere, entro 30 giorni a far datadal ricevimento della presente, il TELEGESTORE attualmente in servizio al POD n° ……………,     perché illegale e di sostituirlo con un contatore omologato MID,non interconnesso con alcun altrosoftware remoto, inconformità con il punto 7 ed 8.1 dell’allegato I al Dgls 22/2007 che cosìrecita: “Le caratteristiche metrologiche dello strumento di misura non debbono essere influenzate in modo inammissibile dal collegamento di tale strumento ad altro dispositivo, da alcuna caratteristica del dispositivo collegato o da alcun dispositivo remoto che comunichi con lo strumento di  misura”.

Pertanto, l'unico sistema di misurazione legale dei consumi è rappresentato da un contatore elettronico omologato MID, che non interagisca con alcun altro software.

Non risultano, di conseguenza, legalmente valide le quantità di energia elettrica derivate da letture daremoto con il netwok di TELEGESTIONE, per l'illegalità di tale sistema di misura.

Nell’attesa della dismissione del telegestore esistente, il sottoscritto sospende il pagamento delle bollette emesse sulla base di quantità di energia elettrica misurata con il TELEGESTORE, esistente al mio punto POD, perchè risulta illegale, in quanto:

1) ilTELEGESTORE installato al punto POD in oggetto, non è neppure verificabile come previsto dal decreto 21 aprile 2017, n. 93;

2) l’energia risulta illegalmente rilevata attraverso telelettura da remoto, in difformità da quanto previsto al punto 10dell’all.to I al dgls 22/2007 ( illegalità confermata dalla notevole inefficienza dei sistemi di comunicazione, facilmente influenzabili da fattori esterni, oltre che la grave violazione della privacy degli utenti).

3) i contatori GEM ed Open Meter di seconda generazione, ancorchè omologati MID, quali contatori, se impiegati in interconnessione con altri software, quali TELEGESTORI nel networkdi TELEGESTIONE, risultano totalmente illegali, perché, modificabili da remoto in modo illecito;

A tale fine, con la presente, metto in mora patrimoniale fin daora,  i responsabili del procedimento, che ha portato a tale inaccettabile situazione, dei quali chiedo, a tutti gli effetti di legge  i nominativi.

In caso di omessa comunicazione o riscontro di quanto richiesto, il sottoscritto valuterà gli estremi di un decreto ingiuntivo, per le somme da Voi incassate e non dovute, a causa della illegalità del rilevamento dei consumi elettrici.

Con riferimento alla prospettata sostituzione del TELEGESTPRE  esistente con un nuovo TELEGESTORE di seconda generazione, Vi diffido da tale sostituzione in quanto il sistema di rilevamento dei miei consumi risulterebbe legalmente viziato dalle medesime considerazioni sopraesposte. come lo è, quello attualmente esistente al mio punto POD.

Distinti saluti                                     data   

 

 
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RIMUOVERE IL TELEGESTORE PERCHE' ILLEGALE

               IL TELEGESTORE E' ILLEGALE

ECCO COME CHIEDERNE LA RIMOZIONE

 


mittente

 

Spett.le

 Nome eindirizzo del Fronitore

E p.c. 

Ø Autoritàper l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico

Direzioneinfrastrutture, unbundling e certificazione

piazzaCavour 5 – 20121 Milano

email:infrastrutture@autorita.energia.it

 

Ø AlMINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DirezioneGenerale per Comitatocentrale metrico

ViaMolise, 2  -   00187 Roma;

 

Ø Ministero dello Sviluppo Economico

Via Sallustiana,53 - 00187 Roma

Dott. GiuseppeCapuano  -  Dirigente DIV. XV 

(giuseppe.capuano@mise.gov.it) 

 

  Oggetto: DIFFIDA AD ADEMPIERE ex. art. 1454 c.c. da parte di ( indicare il nome ) contro  ( indicare il nome del Fornitore ), nella sua qualità di mandante della sottoscritta nei rapporti con  l’Impresa distributrice, ad ottenere la dismissione del Telegestore, utilizzato come sistema di misurazione dei consumi elettrici presso il punto POD ( indicare il numero )  cliente n.( indicare il numero )  perché autorizzatoda AEEG,  in violazione della direttiva MID e con deliberazione in difetto assoluto delle funzioniattribuitele dalla legge istitutiva del 14novembre 1995, n. 481, perciò sottoposta alla sanzione di nullità assoluta di cuiall’art. 21-septies l. 7agosto 1990, n. 241e l’inserimento al suo posto di un contatore omologato MID, noninterconnesso con altri software e previsto per il funzionamento a scheda edinoltre diffidare per gli stessi motivi il distributore dal posizionare al puntoPOD citato il telegestore OPEN METER ;

La/o sottoscritta/o                                               in virtù del mandato contrattuale ad Enel Energia spa, per tutto quanto attiene ai rapporti con l’Impresa distributrice competenteterritorialmente,

PREMESSO CHE:

La sottoscritta haverificato  l’utilizzo per lafatturazione inerente il punto POD in oggetto, di quantità di energia, nonlegalmente misurata e non legalmente rilevata, attraverso .un telegestoreillecitamente autorizzato dall’AEEG;

ACCERTATO CHE:

1) All’AEEG ai sensi della legge istitutiva del 14novembre 1995, n. 481. “  sono state attribuite solamente le c.d. “ gestione post misura” ;

2) Pertanto all’Autorità, sono state assegnate soloattribuzioni inerenti la c.d.  “gestione post misura”, rimanendoesclusa la “ gestione della misura deiconsumi “ e tutto quanto concerne la metrologia legale;

3) Lo stesso MISE, ha segnalato come l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico è competente …, a partiredai dati di misura generatisinei contatori di energiaelettrica, a valledell'elaborazione metrologica;

4) Sempre il MISE, nella Seduta diannuncio 403 del 01/04/2015l ha affermato: “ In particolare, compito dell'Autorità è quello di disciplinare lac.d. «gestione post misura», ovverole modalità di utilizzo dei dati quantitativi, derivanti dalla misurazione dienergia elettrica, ai fini della determinazione delle partite energeticheeffettivamente consegnate nell'ambito dell'esecuzione di contratti dicompravendita (all'ingrosso e al dettaglio) e di trasporto di energia elettrica(trasmissione e distribuzione), nonché della corretta applicazione dei relativicorrispettivi (prezzi di vendita e tariffe di trasporto, distribuzione emisura);

5) Ciononostante,l’AEEG  e l’AEEGSI, in difetto diattribuzioni hanno emesso delibererelative alla Telegestione, sia la prima del18 dicembre 2006 n. 292/06, emessa dall’Autorità ( AEEG ), in assenza di poteri istituzionali in merito allametrologia legale cheprevede: “Direttive per l’installazionedi misuratori elettronici di energia elettrica predisposti per la telegestioneper i punti di prelievo in bassa tensione”. sia la seconda sui nuovi smartmeter, “Realizzati secondo le specifichefunzionali emanate dall’AEEGSI con la Deliberazione 87/2016/R/eel,”, entrambeafflitte da vizio di nullità per “difetto assoluto di attribuzione” in capoall’AEEG ( art. 21-septies l. 7 agosto 1990, n. 241).

6) In tali occasioni, l’AUTOTITA’, oltre ad averedeliberato esorbitando dalle funzioni attribuitele, incorrendo nelle sanzionipreviste  dall’art. 21-septies l. 7agosto 1990, n. 241, hatravolto la direttiva MID, infatti ha autorizzato la misurazione attraversotelegestori interconnessi influenzabili da remoto, collocati presso le utenzeelettriche.

7) Detti telegestori che Enel distribuzione, chiamaimpropriamente contatori GEM,  non sono più contatoriomologabili MID, seinterconnessi con altri  software nelnetworking di telegestione, poichè contrastano con l’allegato 1  di cui ai punti 7 ( idoneità ),  8 ( sicurezza ) e 10 ( telelettura etelegestione ) del Dgls 22/2007.

8) Pertanto itelegestori, non risultano conformi alle direttive MID, perché i software di misurazione risultano influenzabili da remoto daaltri software, a danno degli utenti;

9) Infatti,l’interconnessione dei telegestori, con altri software, nel networking ditelegestione, consente ad altri software la possibilità di “ comandare “ altelegestore presso gli utenti, di conteggiare il kWh  ad esempio ogni 3000 secondi invece che ogni3600 secondi, frodando l’utente del 20% di energia, tutto ciò è documentato inun dossier del centro ricerche della Ecotecnologie.

10) La possibilità di frodare l’utente,vietata dalla direttiva MID citata, rendenon omologabile il contatore GEM dell’Enel, se interconnesso ad altri software.

Loscandalo dell’AEEG, è rappresentato dall’avere autorizzato l’utilizzo di talecontatore GEM, interconnesso nel sistema di telegestione quale  telegestore, funzionante da front end, inassenza di attribuzioni per funzioni di misurazione dell’energia elettricaconsumata presso le utenze.

PERTUTTI QUESTI MOTIVI

Lasottoscritta considerato che:

1) Enel energia spa, in violazione della direttiva MID e delle delibere autorizzative dell’AEEGin viziatedi nullità assoluta, per difetto assoluto di attribuzioni di cui all’art. 21-septies l. 7 agosto 1990, n. 241, ha posizionato alpunto POD in oggetto, telegestore costituito dal contatore GEM internnesso conaltri sostware nel sistema di telegestione;

2) Infatti,l’inserimento del telegestore attualmente presso l’utenza de quo è statoeffettuato  a seguito della delibera AEEG nr. 292/06, in difetto dell’attribuzione conferita dalla leggeistitutiva, relativa esclusivamente per “ gestioneextra misura “, e pertanto in assoluta incompetenza per autorizzarel’implementazione dei telegestori;

3) Enel, ha dichiarato come a seguito della DeliberaAEEGSI 87/2016/R/eel, ha progettato e si accinge ad istallare, un sistema ditelegestione del servizio elettrico che prevede l’attivazione presso il puntoPOD in oggetto, di un apparecchio denominato ENEL OPEN METER;

4) Prima l’AEEG  e poi l’AEEGSI, hanno esorbitato dallefunzioni attribuite per legge, fino ad arrivare ad autorizzare telegestori,che  apertamente violano la direttivaMID.

5) Tale direttiva, infatti, esclude che il contatore GEM o gli OPEN METER,certificati come strumenti di misura autonomi, possano essere interconnessi nelsistema di telegestione.

La sottoscritta alla firma delcontratto di fornitura ha dato mandato al Fornitore, per la stipula dicontratti di trasporto e dispacciamento.

In particolare la sottoscritta haautorizzato e conferito mandato ad Fornitore per la stipula dei Contratti:

1) di trasporto con l’impresa distributrice competente territorialmente;

2) di dispacciamento per il punto di fornitura in oggetto.

In virtù di tale contratto, il Fornitore ha sottoscritto per conto dellasottoscritta,  i necessari contratticon il Gestore della Rete e con l’Impresa distributrice competenteterritorialmente.

Con lapresente la sottoscritta INTIMA e DIFFIDA,  ( indicare il nome del fornitore )       nella suaqualità di mandante nei rapporti con il distributore, ad ADEMPIERE, ai sensi e per gli effettidell’art. 1454 del Codice Civile entro e non oltre il termine di 30  giorni dal ricevimento della presente,  provvedendo:

1. Affinché provveda, nella sua qualità di mandante della sottoscritta nei rapporticon  l’Impresa distributrice competente territorialmenteentro il termine indicato ad ottemperare alla dismissione deltelegestore utilizzato come sistema di misurazione dei consumielettrici al punto PODin oggetto, perché autorizzato daAEEG,  in violazione della direttiva MID ed in difetto assoluto delle attribuzioniricevute  ai sensi della legge istitutiva del 14 novembre 1995, n. 481, pertanto sanzionabile con la nullità assoluta inconformità all’art. 21-septies l. 7agosto 1990, n. 241,  così dainserire al suo posto  un contatore omologato MID, non interconnessocon altri software;

11) Affinché nella stessa qualità, provveda a diffidare il Distributore locale dal posizionare al punto PODin oggetto l’apparecchio Enel Open Meter, perché Realizzatosecondo le specifiche funzionali emanate dall’AEEGSI con la Deliberazione87/2016/R/eel,”, viziata da nullità assoluta per “difetto assoluto di attribuzione” in capo all’AUTORITA’, e perciò risulta inesistentegiuridicamente e non produttiva di effetti, infatti,  ai sensi della legge istitutiva del 14novembre 1995, n. 481., gli è stataattribuita solamente la c.d. “  gestione post misura”, pertanto  in difetto assoluto di attribuzione restaassoggettata alle sanzioni previste dall’art. 21-septies l. 7 agosto 1990, n. 241,.

2. Ed inoltre

3. Al fine disemplificare, eliminando le bollette e le letture,  la gestione del punto POD in oggetto, ilcontatore di cui al punto 1, può essere predisposto per il pagamento deiconsumi elettrici,   attraverso undispositivo a scheda  pre o post pagata,purchè ciò non incida sui parametri metrologici dello strumento di misura.

La sottoscritta,  avverte ilFornitore  ( indicare il nome ), nella sua qualità di mandante nei rapporti con ildistributore locale, che decorso inutilmente tale termine,  agirà ulteriormente nelle sedi competenticivili e penali, per il ripristino della situazione esistente il giorno dellacollocazione illegale del telegestore al punto POD in oggetto, oltre alrisarcimento di tutti i danni subiti e subendi con aggravio di spese a suocarico.

Con ogni piùampia riserva di diritti, ragioni e azioni, valga la presente ad interrompere ogni prescrizione e decadenza

Distinti saluti.

Firma__________________

 

 

 
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TELEGESTIONE ILLEGALE

 
 AUTORIZZATO ILLEGALMENTE DA AEEGSI

ILLEGALE il nuovo telegestore Enel Open Meter. 

Enel ha affermato che:” lo smart meter di seconda generazione è uno degli elementi di punta della strategia Open Power di Enel, un processo di rinnovamento verso un concetto di energia aperta, accessibile, tecnologicamente all’avanguardia, sostenibile”. 
Viene da dire: che belle parole !
Purtroppo nessuna di queste belle parole ne decanta, il rispetto scrupoloso delle norme relative alla metrologia legale.
Tutto ciò mentre viene dato ampio spazio alla bellezza degli smart meter, super intelligenti, sarebbero una fondamentale forza simbolica, ecco a tale proposito cosa ha affermato il designer Michele De Lucchi: “ progettare un contatore è una cosa molto particolare perché è un oggetto che per anni rappresenta l’azienda e fa da interfaccia con i clienti. 
Oltre alle funzionalità tecniche è fondamentale la sua forza simbolica.
 E disegnare oggetti che devono vivere per tanto tempo è una grande sfida. 
Per questo mi sono avvalso anche dell’aiuto di un team di giovani designer e della loro sensibilità nuova per capire i bisogni della collettività””. 
Enel, come detto non fa mai riferimenti al Dgls 22/2007 ed ai suoli allegati, ed invece così precisa: “Il contatore di seconda generazione è il risultato di un percorso che tiene conto di quanto avvenuto negli ultimi anni sul mercato e dell’evoluzione tecnologica nel campo della misura e della telegestione.
Enel Open Meter si attiene alle specifiche per i nuovi misuratori previste dalla delibera 87/2016 dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, che ha stabilito anche una serie di indicatori di performance”La delibera 87/2016 dell’Autorità non è una direttiva MID. 
Enel afferma che la sua tecnologica nel campo della misura e della telegestione Open Meter si attiene alle specifiche per i nuovi misuratori previste dalla delibera 87/2016 dell’Autorità, come se fosse una direttiva MID.
Una confessione in piena regola di violazione delle leggi e delle normative sulla metrologia legale.
Infatti, come afferma la stessa ENE, Open Meter , è stato realizzato secondo le specifiche funzionali emanate dall’AEEGSI con la Deliberazione 87/2016/R/eel,” che però è afflitta da vizio di nullità assoluta per “difetto assoluto di attribuzione”, pertanto priva di giuridica esistenza ai sensi dell’art. 21-septies l. 7 della legge n. 241 dell’agosto 1990.
Ciò, perché la legge istitutiva del 14 novembre 1995, n. 481, ha assegnato all’AUTORITA’ per il settore dell’energia elettrica, esclusivamente le c.d. “ funzioni post misura”.
Pertanto, è innegabile, che le delibere emesse dall’AUTORITA’, inerenti “funzioni relative alla misurazione” e quindi relative alla metrologia legale, debordano dalle “ funzioni post misura”, attribuitele dalla LEGGE istitutiva del 14 novembre 1995, n. 481, comportando inevitabilmente, il "difetto assoluto di attribuzione" e la nullità assoluta delle delibere, come ha confermato per tali casi, la .sentenza del (Cons. Stato Sez. VI, 27-01-2012, n. 372). 
Si può pertanto affermare con certezza come, ai sensi di legge, la Deliberazione 87/2016/R/eel,” che ha autorizzato l’istallazione del nuovo Open Meter è afflitta da vizio di nullità radicale, per “difetto assoluto di attribuzione” in capo all’AEEGSI. 
La stessa AEEGSI ha confermato l’illegittimità della Delibera n. 292/06 e di riflesso la 87/2016, ammettendo la sua incompetenza per funzioni connessi alla misurazione dei consumi, nella consultazione del 9 luglio 2007, n. 27/07, relativa all’istituzione del GdL 071, infatti, così ha affermato al 3.9: 
“ Con riferimento al tema della metrologia legale in soggetto, invocando il punto 10.5 dell’allegato I al decreto MID, dichiara che: “ l’utilizzo dei dati rilevati a distanza non è riconosciuto dall’attuale legislazione metrologica". 
Sul tema della metrologia legale l’Autorità non ha poteri istituzionali e non può, di conseguenza, dare risposta alle questioni ad essa inerenti.”Una doppia ammissione dell’AEEG, di incompetenza in tema di metrologia legale e di illegittimità della telelettura. Nonostante tale palese ammissione di non possedere poteri istituzionali sulla metrologia legale, ha emesso le direttive sopra citate in aperta violazione della legge, per “difetto assoluto di attribuzione” che ne comporta la nullità, reclamabile in ogni tempo, anche con “ actio nullitatis “, nel caso in cui il Mise o la stessa AEEGSI, non provvedano alla revoca, così come è stato loro intimato dal Movimento Cittadini Indifesi.Purtroppo, non è l’unica illegalità che impedisce l’impiego del telegestore Open Meter, capziosamente denominato contatore dall’Enel. Infatti, l’AUTORITA’, oltre ad avere deliberato esorbitando dalle funzioni attribuitele in violazione dell’art. 21-septies l. 7 agosto 1990, n. 241, ha travolto la direttiva MID, perché ha autorizzato la misurazione attraverso telegestori interconnessi influenzabili da remoto, collocati presso le utenze elettriche.
Detti telegestori che Enel distribuzione, chiama impropriamente contatori GEM, o Open Meter, non sono più contatori omologabili MID, se interconnessi con altri software nel networking di telegestione, poichè violano l’allegato 1 di cui ai punti 7 ( idoneità ), 8 ( sicurezza ) e 10 ( telelettura e telegestione ) del Dgls 22/2007. Infatti, l’interconnessione dei telegestori, con altri software, nel networking di telegestione, consente ad altri software la possibilità di “ comandare “ al telegestore presso gli utenti, di conteggiare il kWh ad esempio ogni 3000 secondi invece che ogni 3600 secondi, frodando l’utente del 20% di energia.
Tutto ciò è documentato in un dossier del centro ricerche della Ecotecnologie.
La possibilità di frodare l’utente, vietata dalla direttiva MID citata, rende non omologabile gli Open Meter o il contatore GEM dell’Enel, se interconnessi ad altri software. 
Lo stesso MISE, ha segnalato come l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico è competente a partire dai dati di misura generatisi nei contatori di energia elettrica, a valle dell'elaborazione metrologica;
Sempre il MISE, nella Seduta di annuncio 403 del 01/04/2015 ha affermato: 
“ In particolare, compito dell'Autorità è quello di disciplinare la c.d. «gestione post misura», ovvero le modalità di utilizzo dei dati quantitativi, derivanti dalla misurazione di energia elettrica, ai fini della determinazione delle partite energetiche effettivamente consegnate nell'ambito dell'esecuzione di contratti di compravendita (all'ingrosso e al dettaglio) e di trasporto di energia elettrica (trasmissione e distribuzione), nonché della corretta applicazione dei relativi corrispettivi (prezzi di vendita e tariffe di trasporto, distribuzione e misura); 
L’AUTORITA’ ha affermato che gli smart meter o open meter sono stati: “Realizzati secondo le specifiche funzionali emanate dall’AEEGSI con la Deliberazione 87/2016/R/eel.”, mentre Enel, nella conferenza di presentazione ha affermato di essere stata autorizzata da tale decreto e non già dalle istituzioni metrologiche legalmente preposte.
Lo scandalo dell’AEEG, è rappresentato dall’avere autorizzato l’utilizzo di tale telegestore, Open Meter, in assenza di attribuzioni per funzioni di misurazione dell’energia elettrica consumata presso le utenze mentre quello di Enel è di aver immesso sul mercato e posizionato o in via di posizionamento uno strumento di misura non previsto dalla metrologia legale ed in aperta violazione del Dgls 22/2007.
Sabrina Di Giovanni 

Ufficio stampa MCI - Movimento Cittadini Indifesi digiovanniandrea1@gmail.com , blog ufficiale “aiuto sicuro”, cell.3452926666.

 
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I CONTATORI RUBANO

Post n°27 pubblicato il 02 Febbraio 2017 da aiutosicuro
 

 

PER EVITARE BOLLETTE DI LUCE "IMPAZZITE"

OCCORRE SOLO UNO "STUPIDO" CONTATORE MID A SCHEDA    

TELEGESTIONE TRA DISONESTA' E IPOCRISIA

La telelettura è illegale: l'utilizzo dei dati rilevati a distanza non  è riconosciuto dall'attuale legislazione metrologica

 

L'origine del "male" ebbe inizio nel 2001, quando Enel distribuzione ai soli fini di ottenere illegalmente  un'enorme vantaggio economico, ideò e poi in una corsa senza ostacoli  obbligò 37 milioni di Italiani a sostituire il contatore dei consumi elettrici presenti nei loro punti di prelievo.

DISONESTA'

Disonesta, però, non è stata solo la sostituzione del contatore esistente, con uno strumento di misura, completamente elettronico.

Il "male" non è il contatore elettronico, in se e per se,  tra l'altro ormai universalmente prodotto, ma il suo utilizzo in un sistema interconnesso di telegestione.

La interconnessione consente la programmazione da remoto del software del telegestore, ivi compresa la funzione tempo, elemento principale nel calcolo dei consumi, infatti la misurazione dell'energia  è indicata in kWh.

La funzione tempo è pertanto rapportata ai secondi, se il loro numero contenuto nell'ora è programmato a 3.000, piuttosto che a 3.600, la registrazione risulta falsata e l'utente è costretto a pagare il 20% di energia, che non ha consumato.

Naturalmente al maggior importo per l'energia, vanno ad aggiungersi tutti gli altri oneri, IVA compresa e collegati.

Nel caso in cui, l'utente controllando i suoi consumi, scopre che non corrispondono a quelli registrati  dal telegestore ( una volta inserito nel networking di telegestione, il suo nome non è più "contatore"), se reclama e chiede il controllo, per il distributore è un giuoco da ragazzi rimettere i secondi/ora a 3600.

Allora non c'è rimedio?  No!  Il rimedio è chiedere il rimborso delle somme pagate in virtù di quantità di energia illegalmente misurata.

Come illegalmente misurata? Se il telegestore è omologato CE e riporta la M ed il numero relativo alla metrologia legale ?

L'illegalità, come abbiamo precisato prima, ricade nell'utilizzo di un contatore, che se pure perfettamente omologato come strumento autonomo, non risulta più legale, appena interconnesso con altri strumenti e con altri software, capaci di interagire da remoto.

Illegale, perché  attraverso tale interconnessione con il server di Enel distribuzione, viola la normativa sulla metrologia legale, ed in particolare i punti 7 ( idoneità) ed 8 ( sicurezza ).

Naturalmente le nostre affermazioni, non si fondano solo sul mancato rispetto dei punti 7 ed 8 dell'allegati 1 del citato decreto, infatti, sono  supportate da un riscontro sul campo, effettuata dal laboratorio di ricerca elettronica della Ecotecnologie, reperibile su internet, alla voce "dossier Enel".

Ciò, anche se l'illegalità della telegestione e del telegestore, prescindono dall'effettivo utilizzo fraudolento che ne viene fatto, in quanto basta la violazione della MID, inerenti i citati punti 7 ed 8, nel momento in cui Enel utilizza ai fini di telegestione il contatore elettronico, omologato come strumento autonomo.

Occorre precisare inoltre, che e - distribuzione è l'unica a conoscere la password per l'accesso al software del telegestore e quindi ad avere la possibilità di intervenire sulle funzioni metrologiche ed in particolare sulla funzione tempo, che pertanto potenzialmente può variare a suo piacimento il numero di secondi/ora a danno degli utenti.

I motivi per cui, Il collegamento del software del telegestore ad altro software, lo rende non idoneo a fungere da contatore probante dei consumi elettrici dell'utente, derivano dalla normativa MID, infatti,  il punto 8.1 - protezione dall'alterazione - a pag. 17  precisa che:" le caratteristiche metrologiche dello strumento di misura non debbono essere influenzate in modo inammissibile dal collegamento di tale strumento ad altro dispositivo, da alcuna caratteristica del dispositivo collegato o da alcun dispositivo remoto che comunichi con lo strumento di misura"

LE FALSE AFFERMAZIONI DI ENEL

Inoltre, è completamente falsa l'affermazione di Enel, in risposta alle contestazioni sulla illeicità delle quantità di energia esposta in fattura, infatti, così  si è espressa a proposito della telelegestione: "consente la lettura in remoto di quanto visualizzato dal display del contatore senza possibilità di modificare i dati rilevati dal contatore stesso ".

Tale affermazione di e- distribuzione è falsa, perché, al punto POD de quo non è presente alcuna telecamera per leggere : "quanto visualizzato nel display".

Inoltre tale affermazione oltre che falsa, risulta paradossale, in quanto sul display, non compaiono i consumi automaticamente, bensì a seguito di intervento manuale.

La falsa affermazione di Enel  è solo un tentativo maldestro, tendente a dare valore legale  alla telelettura.

Infatti, l'illeicità della telelettura è ribadita dalla stessa AEEGSI, che nel verbale dell'Esito della consultazione 9 luglio 2007, n. 27/07, e istituzione del GdL 071, così afferma al punto 3.9: " Con riferimento al tema della metrologia legale in soggetto, invocando il punto 10.5  dell'allegato I al decreto MID, afferma che l'utilizzo dei dati rilevati a distanza non  è riconosciuto dall'attuale legislazione metrologica. Sul tema della metrologia legale  l'Autorità non ha poteri istituzionali e non può, di conseguenza, dare risposta alle questioni ad essa inerenti."

A conferma degli  obblighi   dei   fabbricanti di strumenti di misura la normativa prescrive: "   All'atto dell'immissione sul mercato  o  della  messa  in  servizio  dei  loro strumenti di  misura,  i  fabbricanti  garantiscono  che  sono  stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di  cui all'allegato I e agli allegati specifici dello strumento."

Tale rispetto, impone l'impossibilità di omologare apparecchi di misura come gruppo autonomo e successivamente di collegarli in telegestione, in violazione dei requisiti di  cui  all'Allegato 1 ed ai sopracitati punti  8   ( sicurezza )  dell'allegato  I,   ed al punto 7 Idoneita' , come invece ha fatto e sta facendo e - distribuzione.

Ciò a prescindere della non opponibilità all'utente dei consumi ottenuti attraverso la telelettura.

IPOCRISIA

Pertanto, ove tutte le affermazioni di ENEL ENERGIA ELETTRICA SPA e di e-distribuzione, a proposito della telelettura di "quanto visualizzato sul display, non fossero  frutto di una sbornia natalizia, saremmo in presenza di un tentativo maldestro di nascondere la verità.

E' frutto si disonestà e di ipocrisia, nascondere che il telegestore presente al punto POD è telegestito a scopo di frode, nei confronti dell'utente, attraverso la riprogrammazione delle funzioni metriche principali, potendo accedere al software locale con la password ben nota ad e - distribuzione e pertanto tali fraudolenti interventi, non lasciano tracce di forzature.

Ipocrisia, di quanti applaudono al nuovo contatore intelligente, perché più intelligente di quello che abbiamo nelle nostre case e nelle nostre aziende, e che sta operando, la truffa ampliando i consumi effettivi a danno degli utenti.

Certamente il nuovo telegestore, più intelligente "non sarà meno ladro".

Però l'ipocrisia più rilevante è quella di "vendere" all'opinione pubblica le virtù di questi nuovi telegestori.

Tra questi Paolo Bortoni, presidente dell'authority per l'energia elettrica il Gas e il sistema idrico  in un'intervista  così  afferma:  "I nuovi contatori consentiranno l'eliminazione del load profiling e la disponibilità di dati più accurati, superando la rilevazione per fasce orarie fisse e 'sclerotizzate'.

E così prosegue: "la scelta dei clienti tra le diverse offerte, che è il meccanismo fondamentale su cui si basa la competitività dei mercati retail, trasferirà loro, nel medio periodo, questi vantaggi".

Ed infine conclude: "Si pensi anche alla possibilità di offerte prepagate, che potranno costituire un valido strumento di gestione dei casi di morosità del cliente senza la necessità di riportare il cliente nel regime di servizio universale, una volta venuta meno la Maggiore Tutela nel 2018".

Questa è IPOCRISIA  della stessa AEEG, che aveva benedetto precedentemente (Allegato A alla deliberazione n.118/03) la load profiling e la disponibilità di dati più accurati; ORA INVECE ESULTA  perché la nuova telegestione, ne consentirà l'eliminazione  assieme alla rilevazione per fasce orarie 'sclerotizzate'.

ALTRA SOMMA IPOCRISIA, del Presidente Petrone è quella relativa: "alla possibilità di offerte prepagate" attraverso i nuovi telegestori.

Omettendo di ammettere che, i contatori prepagati sono i sostituti della telegestione intelligente o stupida che sia.

Infatti, se l'utente paga il suo consumo elettrico con una scheda prepagata, che bisogno c'è di telegestire da remoto le utenze?

Secondo noi servirà solo all'Enel, per manipolare il software di misurazione a proprio piacimento e beneficio illecito, oltre che a vendere i prodotti extra-energia, ma non certamente a vendere l'energia elettrica, per il cui compito basta un semplice contatore a scheda.

Ormai, infatti,  esistono contatori omologati MID, che erogano l'energia elettrica con una scheda di tipo telefonico, che può essere prepagata o post pagata a secondo l'offerta del gestore elettrico.

A che cosa servirà la telegestione, se da remoto, non avrà più il compito ( illegale in molti paesi UE )di:

1.   effettuare illegalmente la telelettura,

2.   ridurre la potenza,

3.   distaccare l'utenza;

4.   riprogrammare il software di misurazione, ecc.

La risposta è semplice: non servirà a tutto ciò che rientri nella legalità della vendita di energia elettrica agli utenti.

IL RISPARMIO E' PALESE:

Pensate un po' all'eliminazione dei costi di sistema, relativi: alla telegestione, alle bollette, ai contenzioni sulle maxi bollette; ed ai risparmi per l'utente:  prezzo unico tutto compreso per kWh, impossibilità di falsare la registrazione dei consumi elettrici da remoto, effettiva concorrenza tra i gestori, senza l'attuale farraginosità tra costo energia, costi opachi e tasse  su tasse.

Naturalmente l'AEEGSI, in questo caso dovrebbe fare l'AUTORITA' e vigilare affinchè la riduzione dei costi di sistema     sia a beneficio degli utenti e non già dei potenti.

Per dire BASTA CON L'IPOCRISIA della indispensabilità della telegestione e della istallazione di nuovi mostri mangiasoldi (telegestori super intelligenti di nuova generazione).

Per risolvere gli abusi, che impoveriscono gli utenti, costretti alla fame da bollette illecite, costosi contenziosi e pagamento di costi inutili, OCCORRE SOLO UNO "STUPIDO" CONTATORE MID A SCHEDA PRE O POST PAGATA.

 L'uso di carte pre o post pagate,  ormai costituiscono un'opzione diffusa in molti paesi Europei, dell'America Latina e negli Stati Uniti riscuote enormi consensi.

Contro la "poverta' energetica"  occorre che i contatori a scheda dispongano di un'ampia gamma di metodi di pagamento onde non discriminare i clienti vulnerabili.

FUORI DALL'IPOCRISIA

Abbiamo il dovere di togliere dal cerchio dell'ipocrisia tutte le persone che si sono battute per denunziare l'illegalità dei telegestori, anche se magari non centrando l'aspetto principale e cioè che non è illegale solo il contatore non omologato, ma anche quello omologato se utilizzato contro legge in un sistema interconnesso di telegestione.

Tra i pochi da togliere dal cerchio dell'ipocrisia, citiamo l'Ing.re Beltrame, che nel suo blog ha centrato in pieno l'obiettivo, ed il ricercatore Giuseppe Desantis direttore del centro ricerche di Ecotenologie srl di Siracusa, che ha documentato scientificamente il modo in cui E - distribuzione può operare in modo fraudolento.

In chiusura a proposito dell'ipocrisia degli addetti ai lavori osannanti ai nuovi telegestori, ricordiamo che: chi può intervenire e ciò nonostante non interviene si fa correo delle altrui illeicità.

Andrea Di Giovanni

Ufficio stampa MCI . Movimento Cittadini Indifesi

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I DISABILI SONO CITTADINI INDIFESI

Foto di aiutosicuro

TRA NOD E SUD

I DISABILI  ITALIANI

NON SONO UGUALI

I cittadini DISABILI del SUD, sono indifesi, infatti le leggi a loro favore restavo disapplicati,a differenza  del NORD ITALIA.

Infatti, in base all'articolo 14 della legge Biagi le aziende che hanno l’obbligo di inserire in organico persone con disabilità possono accordarsi con cooperative sociali di tipo B: queste ultime li impiegano al loro posto in cambio di commesse.

Ma la norma rimane quasi lettera morta per l'opposizione dei sindacati e l'assenza di volontà politica

Un articolo quasi sconosciuto della legge Biagi potrebbe dare un forte impulso all’inserimento lavorativo delle persone disabili.

Ma per ora non è così, anche per l’opposizione dei sindacati.

L’articolo 14 della riforma del mercato del lavoro firmata dal giuslavorista ucciso dalle Nuove Br consente alle aziende che hanno l’obbligo di assunzione, quelle con più di 15 dipendenti, di impiegare i disabili – in particolare intellettivi, i più deboli e difficili da gestire – presso cooperative sociali B: onlus ma imprese a tutti gli effetti, che possono operare in tutti i settori produttivi impiegando almeno il 30% di soggetti svantaggiati.

In pratica la coop assume il lavoratore al posto di un’impresa profit, la quale in cambio assegna alla cooperativa commesse di lavoro proporzionate al costo del personale assunto.

Così il disabile viene occupato in un contesto organizzativo più sensibile alle sue esigenze,mentre la società ha un’opportunità di crescita.

Peccato che questo strumento sia stato sfruttato pochissimo, nonostante rappresenti una valida alternativa all’assunzione diretta: nel 2013 gli avviamenti al lavoro ex articolo 14 sono stati solo 219 in tutta Italia.

Eppure percorrendo questa strada si potrebbe superare l’impasse per cui le persone disabili, pur in teoria tutelate dalla legge sul collocamento obbligatorio, sono di fatto ancora largamente emarginate dal mercato del lavoro.

Come testimoniano i dati dell’ultima relazione al Parlamento sull’applicazione della legge 68: solo 18.295 le assunzioni effettuate nel 2013, mentre i posti riservati ai disabili ma vacanti sono ben 41.238.

 E a peggiorare la situazione c’è il fatto che spesso nemmeno gli enti locali rispettano l’obbligo: di recente la deputata Pd Ileana Argentin ha denunciato per esempio che il Comune di Roma dovrebbe assumerne altri 300 per essere in regola.

Cifre preoccupanti,temperate solo dalla buona notizia che un emendamento alla legge di Stabilità ha rifinanziato in extremis il fondo ad hoc prevedendo che da ora in poi vi siano destinati strutturalmente 20 milioni l’anno.

Ma quali sono i motivi del flop dell’inserimento nelle cooperative?

In primo luogo,spiega Claudio Messori, direttore dell’Agenzia per il lavoro dell’associazione nazionale invalidi del lavoro (Anmil), “le rappresentanze dei lavoratori  hanno sempre visto con sospetto l’art 14,perché considerano l’inserimento in coop sociale una forma di ghettizzazione del lavoratore in un contesto ritenuto assistenziale e non professionalizzante”.

Un altro fattore che non ha aiutato è la procedura di applicazione dell’articolo 14:  gli inserimenti in cooperativa infatti possono avvenire solo in base a convenzioni quadro territoriali tra le province, che gestiscono il collocamento obbligatorio, e le parti sociali:ovvero sindacati, associazioni imprenditoriali e confederazioni o leghe delle cooperative.

Le convenzioni disciplinano aspetti molto dettagliati e devono essere validate dalla Regione di riferimento.

Insomma, un iter lungo.

Dove le province sono state attive e intraprendenti, le convenzioni sono state fatte e attuate,altrove si è fermato tutto.

Il 90% degli inserimenti ex art. 14 si concentra nel nord ovest, mentre nel centro e nel sud è una sfilza di zeri.

Colpa di tanti fattori, in testa l’assenza di volontà politica.

 Incredibile il caso della Campania.

“La legge regionale sulla cooperazione sociale è stata approvata a febbraio 2015 con 24 anni di ritardo sulla legge nazionale, infatti abbiamo fatto festa grande”, spiega Giovanpaolo Gaudino, presidente di Federsolidarietà Campania.

“Per questo le coop sociali si sono sviluppate pochissimo, soprattutto quelle di tipo B che devono confrontarsi con il mercato”.

La Lombardia all’opposto è la regione all’avanguardia nel panorama italiano ed è qui che si trovano le sperimentazioni più interessanti, soprattutto da parte di imprenditori sociali che hanno scommesso su attività economiche ad alto valore aggiunto, smentendo il pregiudizio che vede queste imprese come una forma di assistenzialismo mascherato e le considera confinate in attività marginali come le pulizie o il facchinaggio.

Per esempio la cooperativa Pensieri & Colori è un’agenzia di comunicazione di Milano che ha trovato clienti importanti ed è riuscita a inserire disabili nel ruolo di grafico pubblicitario e di contabile, in un caso proprio grazie all’articolo14.

Mentre l’atelier Uroburo, sempre a Milano, impiega persone con disagio psichico nella realizzazione di gioielli artigianali di pregio con la collaborazione di designer affermati.

Infine, in Brianza si sta realizzando uno dei primi progetti di partnership industriale tra la cooperativa Nuova Iride di Monza e la multinazionale Flowserve, che le ha affidato la lavorazione di un componente meccanico per pompe industriali ad alta tecnologia.

 Flowserve ha realizzato a proprie spese una linea produttiva adattata alle esigenze delle due persone disabili che ci lavorano.

Una partnership che è andata oltre l’adempimento degli obblighi di legge per l’azienda profit: gli adattamenti tecnici e organizzativi realizzati in cooperativa sono stati poi trasferiti su tutta l’azienda, perché si è scoperto che valorizzavano molto di più il lavoro anche delle persone cosiddette “normali”. 

di Ida Cappiello |28 marzo 2015

 
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