Creato da italianaturista1 il 25/04/2009

Italia Naturista

Il posto dei naturisti italiani sulla Internet

 

ITALIA NATURISTA - IL PRESIDENTE NUDO SCEMO

Post n°25 pubblicato il 25 Aprile 2009 da italianaturista1

L'angolo del presidente

 

Con questa pagina vorrei esprimervi i miei pensieri, raccontarvi quello che pensiamo di fare, etc., anche per ricevere dai soci Anita e dai naturisti un parere sull'attività dell'associazione.
Per scrivermi: presidente@naturismoanita.it o cescoballa@tele2.it

Francesco Ballardini




Lettera del presidente del 4 settembre 2008


Care/i amiche/ci naturiste/i

mi scuso con tutti voi se fino ad ora non sono riuscito a scrivere su questa pagina a me riservata ma vi assicurò che il fatto di non aver scritto qui è dato da vari motivi tra cui l'impegno per l'Associazione.
Qualcuno ha fatto delle critiche e dell'ironia sul fatto che questa pagina era ancora vuota; sono contento per lui che ha tanto tempo a disposizione per cercare polemiche io cerco di usare il mio tempo molto meglio.
In particolare mi sono dovuto occupare di quisquiglie come: il dare aiuto, consigli e sostegno ad alcuni associati che sono stati denunciati dai CC a Manerba del Garda, a sostenere i naturisti che a Chiavari chiedono all'amministrazione l'ufficializzazione della loro spiaggia naturista, a sostenere la petizione promossa dagli amici dell'ANER contro la pretesa volontà del sindaco di Ravenna di chiudere la spiaggia naturista di Lido di Dante, a sostenere (vi dovevo partecipare e solo cause non dipendenti da me l'hanno impedito) gli amici di Sicilia Naturista per l'uficializzazione della spiaggia di Cattolica Eraclea (grazie Marcello), di sostenere i gruppi che si propongono di propagare il naturismo spontaneo nei luoghi pubblici come al Diaterna (grazie Marco) al Ticino (grazie Alessandro) al Trebbia (grazie Ennio e Alfredo) e ovunque un gruppo di naturisti intende organizzarsi. Ho usato il mio tempo per rispondere a tutti coloro che miscrivono alla mia casella di posta e a cui rispondo sempre (anche se in ritardo) e non con e-mail pre confezionate ma cercando di dare consigli suggerimenti e quant'altro mi viene richiesto.
Ho impiegato il mio tempo a cercare di rimettere in moto l'Associazione con l'aiuto nel nuovo C.D. e dei tanti soci che si sono offerti di collaborare, ho studiato con il nostro webmaster (grazie Simone) la possibilità di rinnovare completamente il sito e renderlo più bello e più facile.
Naturalmente ho fatto anche tanto altro ma in particolare vorrei ricordare che io, come tutti i dirigenti dell'A.N.ITA., faccio questo per passione, nessuno di noi riceve un euro che non sia un rimborso spese giustificato, noi tutti abbiamo un lavoro (che ci dà da vivere) una famiglia che amiamo e interessi che non si esauriscono nel naturismo.
Colgo l'occasione di questo scritto (chissà quando avrò nuovamente tempo per scrivere su questa pagina) per ribadire una posizione dell'A.N.ITA. che qualcuno ha messo in discussione.
L'A.N.ITA. sostiene la pratica del naturismo ovunque sia possibile perciò la sosteniamo sia nei centri ma altrettanto nei luoghi pubblici e aperti a tutti dove la pratica del naturisno è consuetudine e perciò sostiene e favorisce tutti quei gruppi che si organizzano per questo e dà e continuerà a dare sostegno a tutti coloro che ingiustamente vengono denunciati nei luoghi naturisti in Italia: L'A.N.ITA. non condivide percò l'articolo di Pino Fiorella uscito sul numero 38 di Info Naturista in quella parte in cui sostiene che per praticare il naturismo bisogna ritornare a chiudersi nei "ghetti".

Grazie a tutte/i per la pazienza

Francesco Ballardini

 
 
 

ITALIA NATURISTA - NATURISMO ONLINE

Post n°24 pubblicato il 25 Aprile 2009 da italianaturista1

Chi sono i Naturisti

 

I Naturisti sono quelle persone che hanno come comune filosofia l'accettare la nudità come una cosa buona e giusta, e non confondono in nessun modo il nudo con la pornografia, riconoscendosi nella ormai storica definizione:
"Il naturismo è un modo di vivere in armonia con la Natura, caratterizzato dalla pratica della nudità in comune, con lo scopo di favorire il rispetto di se stessi, degli altri e dell'ambiente".
Pensiamo che tutte le leggi che impediscono la pratica sana del naturismo siano una vera disgrazia e contribuiscano all'impoverimento dell'immagine dell'uomo. Ovviamente non vogliamo andare in giro nudi ovunque, ma praticare il naturismo in posti adatti, in modo che coloro che per qualche ragione non la pensano come noi non vengano offesi dai nostri corpi. Noi accettiamo coloro che non amano il naturismo (ma lo avranno mai provato?), e quindi vogliamo anche noi essere rispettati. Chiediamo che ci sia consentito poter stare come meglio vogliamo, senza sfoggiare alcun costume firmato (questo è per noi esibizionimo) in pace ed in perfetta armonia con l'ambiente circostante.


I Naturisti nella vita quotidiana.
I Naturisti non vivono in maniera diversa dalle altre persone. Alcuni sono di sinistra, altri di destra e qualcuno e' totalmente apolotico; alcuni sono sposati, altri sono single, alcuni hanno forti convinzioni religiose, altri sono completamentamente atei; alcuni amano il calcio, altri il tennis, altri non sanno nemmeno che cosa sia lo sport. Ma tutte queste diversita' camminano insieme condividendo una comune scelta di vita: l'aver capito per esempio la bellezza di fare il bagno al mare nudi, o sempre nudi fare una passeggiata nel bosco. Persone di tutte le eta', dai bambini ai piu' anziani, vivono serenamente l'esperienza del naturismo sia in centri di vacanza che su tante spiagge libere. Se qualche (speriamo ancora per poco) non naturista legge queste righe e se è rimasto anche solo un po' incuriosito provi ad andare in qualsiasi area ove è possibile praticare il naturismo in Italia o all'estero e sarà sicuramente uno di noi.
 



La storia del Naturismo

 

Il Naturismo non e' certo una idea nuova, ma e' vecchia di migliaia di anni. Gia' in culture totalmente diverse come quella Giapponese, quella Romana, quella Hawaiiana, e quella Greca la nudita' era largamente praticata. Con l'inquisizione chiaramente la nudita' venne considerata disdicevole. Purtroppo anche oggi il Nudismo stenta ad essere accettato a causa di antichi ed infondati pregiudizi.
Anche Galileo Galilei fu un antesignano del naturismo, come risulta dal suo capitolo bernesco "Contro il portar la toga (Galileo Galilei)".
Quanto e' popolare il naturismo nel mondo

 

Siamo in molti, ma sicuramente con della buona informazione saremmo molti di piu'. Le principali nazioni in cui esistono zone in cui praticare il Naturismo sono: Australia, Austria, Croazia, Danimarca, Francia (forse la nazione dove il naturismo e' piu' praticato), Germania, Italia, Jamaica, Nuova Zelanda, Olanda, Spagna, Svezia, Svizzera, Norvegia. Negli USA, pur essendo molto sentito il problema (prova ne sono i molteplici siti Internet che trattano l'argomento), hanno pochi luoghi pubblici riservati, ma il naturismo si pratica ugualmente in club privati.

In Italia? Anche in questo caso e'difficile fare una stima precisa. Gli iscritti alle organizzazioni naturiste sono circa 6000, cui sono da aggiungere un certo numero di persone iscritte ad organizzazioni straniere. Il maggior numero di naturisti italiani (almeno 200.000) non e' attualmente iscritto a nessuna associazione. Solo associandosi e' pero' possibile dimostrare quanti siamo ed aver voce nel chiedere spazi pubblici ove poter praticare il naturismo in piena tranquillita'.

I soci dell'Anita sono costantemente informati di tutte le iniziative tese a promuovere il naturismo in Italia.
Contro il portar la toga (Galileo Galilei)

 
 
Galileo Galilei (1590)

Io piglio un male a null'altro secondo,
Un mal che sia cagion degli altri mali,
Il maggior male che si trovi nel mondo;
Il quale ognun che vede senz'occhiali
Che sia l'andar vestito, tien per certo:
Questo lo sanno in sino gli animali,
Che vivono spogliati e allo scoperto;
E sia pur l'aria calda o'l tempo crudo,
Non istan mai vestiti o al coperto.
Volgo poi l'argomento e ti conchiudo,
E ti fo confessare a tuo dispetto,
Che'l sommo ben sarebbe andare ignudo.

E perché vegghi che quel ch'io ho detto
E' chiaro e certo e sta com'io lo dico,
Al senso e alla ragion te ne rimetto.
Volgiti a quel felice tempo antico,
Privo d'ogni malizia e d'ogni inganno,
Ch'ebbe sì la natura e'l cielo amico;
E troverai che tutto quanto l'anno
Andava nud'ognun, picciol e grande,
Come dicon i libri che lo sanno.
Non ch'altro, e non portavon le mutande,
Ma quant'era in altrui di buono o bello
Stava scoperto da tutte le bande.

Un'altra cosa mi fa strabiliare,
E sto per dirti quasi ch'io c'impazzo,
Né so trovar com'ella possa stare:
Ed è, che se qualcun per suo sollazzo,
Sendo 'ngegnoso e alto di cervello,
Talor va ignudo, e' dicon ch'egli è pazzo:
I ragazzi gli gridan: Véllo, véllo;
Chi gli fa pulce secche e chi lo morde,
Traggongli sassi e fannogli il bordello;
Altri lo vuol legar con delle corde,
Come se l'uomo fusse una vitella:
Guarda se le persone son balorde!

E se tu credi che questa sia bella,
E' bisogna che 'n cielo, al parer mio,
Regni qualche pianeto o qualche stella.
Però se vuol così Domenedio,
Che finalmente può far ciò che vuole,
Io son contento andar vestito anch'io,
E non ci starò a far altre parole:
Andommen anch'io dietro a questa voga;
Ma Dio sa lui, se me n'incresce e duole!

 
 
 

ITALIA NATURISTA - SENTENZA GIUDICE NATURISTA

Post n°23 pubblicato il 25 Aprile 2009 da italianaturista1

Sentenza della Corte di Cassazione n.3557 del 2000

 
ATTI CONTRARI ALLA PUBBLICA DECENZA - ESPOSIZIONE DEL CORPO NUDO SULLA PUBBLICA SPIAGGIA - COSTITUISCE VIOLAZIONE ALL'ART. 726 C.P.

( Cassazione - Sezione Terza Penale - Sent. n. 3557/2000 - Presidente U. Papadia - Relatore C. Grillo )

FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in premessa, il Tribunale di Massa assolveva "perché il fatto non costituisce reato" H.R.H. dalla contravvenzione di cui all'art. 726 c.p., accertata il 21/8/95, "per avere compiuto in luogo pubblico atti contrari alla pubblica decenza denudandosi sulla spiaggia al cospetto di più persone".

Secondo il giudicante, tale condotta non era penalmente censurabile in quanto "la persona nuda in stato di quiete ... non costituisce in base ai moderni costumi di vita atto contrario alla pubblica decenza".

Propone ricorso il Procuratore Generale della Repubblica, lamentando l'erronea interpretazione della legge penale e l'illogica motivazione della gravata decisione, avendo il giudicante confuso la condotta integrante il delitto di atti osceni con quella richiesta per la configurazione della contravvenzione in questione, giacché "la pubblica decenza va riferita all'atto turpe o sconcio che si pone in contrasto con le più elementari regole di educazione".

All'odierno dibattimento il P.G. conclude come riportato in epigrafe.
Il ricorso è fondato.

La linea di demarcazione tra gli atti osceni e quelli indecenti, non sempre di facile individuazione, ha fornito agli interpreti la possibilità di affermare che i primo offendono la verecondia sessuale, suscitando nell'osservatore sensazioni di ripugnanza o di desideri erotici, ma sempre comunque toccando la sfera degli interessi sessuali lato sensu, mentre i secondi ledono semplicemente quel complesso di regole etico-sociali attinenti al normale riserbo ed alla elementare costumatezza, potendo generare - se non anche disgusto - quanto meno disagio, fastidio, riprovazione.

E' indispensabile, quindi, ai fini della determinazione delle categorie dell'osceno e degli atti contrari alla pubblica decenza, che il giudice individui il vero sentimento della collettività in un determinato momento, in conformità alla progressiva evoluzione del modo di pensare della maggior parte dei cittadini.

Orbene, nel compiere tale accertamento - ad avviso del Collegio - ben possono essere utilizzati come parametri di valutazione del modificarsi dei costumi sul territorio nazionale, contrariamente a quanto affermato da qualche decisione ormai datata di questa Corte, i mezzi di comunicazione ed informazione (televisione, giornali, cinema) ed anche le mode, intese come costumi o comportamenti diffusi e generalmente accettati o tollerati, in quanto "specchio del comune sentire". Peraltro tali parametri non vanno considerati astrattamente, ma devono necessariamente essere rapportati allo specifico contesto in cui è accaduto il fatto ed alle particolari modalità di esso.

Per quanto concerne il "nudo integrale", oggetto del presente procedimento, ovviamente non accompagnato da atteggiamenti erotici o pruriginosi di cui lo esibisce, si osserva che esso - con riferimento al sentimento medio della comunità, ai valori correnti della coscienza sociale ed alle reazioni dell'uomo medio normale - si presta a differenti valutazioni proprio a seconda del contesto in cui si pone.
E' evidente che non può considerarsi indecente, ad esempio, la nudità integrale di un modello o di un artista in un'opera teatrale o cinematografica, ovvero in un contesto scientifico o didattico, o anche di un naturista in una spiaggia riservata ai nudisti o da essi solitamente frequentata, mentre invece suscita certamente disagio, fastidio, riprovazione chi fa mostra di sé, ivi compresi gli organi genitali, in un tram, in strada, in un locale pubblico, o anche in una spiaggia frequentata da persone normalmente abbigliate.

In particolare, l'esibizione su una spiaggia non appartata degli organi genitali, benché in stato di "quiete", secondo la colorita definizione del giudicante, diversamente da quella del seno nudo femminile, che ormai da vari lustri è comportamento comunemente accettato ed entrato nel costume sociale, costituisce sicuramente, secondo questa Corte, un atto lesivo dell'attuale comune sentimento di riserbo e costumatezza. Tant'è vero che, nella fattispecie in esame, furono proprio gli altri bagnanti a sollecitare l'intervento della polizia, certamente disturbati dalla visione che ad essi si presentava.

Pertanto, nonostante la prossimità del termine prescrizionale del contestato reato, la decisione gravata deve essere annullata.

PER QUESTI MOTIVI
la Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Massa.



Testo tratto dal sito ufficiale del Ministero della Giustizia: www.giustizia.it/cassazione/giurisprudenza/cass/3557sen_00.html

 
 
 

ITALIA NATURISTA ONLINE - SENTENZE GIUDICE NATURISTA!

Post n°22 pubblicato il 25 Aprile 2009 da italianaturista1

Sentenza della Corte di Cassazione n.1765 del 2000

 
Corte Suprema di Cassazione
Giurisprudenza Civile e Penale

ATTI OSCENI - ART. 527 COD. PEN. - ESIBIZIONE DI ORGANI GENITALI MASCHILI AD UNA DONNA - DIVERSA RILEVANZA PENALE IN FUNZIONE DEL CONTESTO SOGGETTIVO IN CUI L'EVENTO E' CONCRETAMENTE INSERITO.

(Cassazione - Sezione Terza Penale - Sent. n. 1765/2000 - Presidente U. Papadia - Relatore P. Onorato)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

l - Con sentenza del 10.2.1999, parzialmente riformando quella resa il 2.7.1998 dal pretore di Sondrio, la corte di appello di Milano ha dichiarato A. G. colpevole dei seguenti reati:

a) artt. 81 cpv. e 635 c.p., per aver ripetutamente danneggiato le piante di pomodori dell'orto dei coniugi L. R., staccandone i frutti ancora acerbi;

c) artt. 81 cpv. e 635 c.p. per aver ripetutamente danneggiato, rompendoli, i vasi posti sul terreno antistante l'abitazione dei coniugi L. R.;

d) art. 726 c.p., per aver commesso atti contrari alla pubblica decenza, urinando e defecando sulla concimaia sita nei pressi della propria abitazione;

e) art. 527 c.p., per aver commesso atti osceni, mostrando ripetutamente il pene a D. C. A., coniugata L. R. : fatti tutti commessi in Albosaggia sino all'ottobre 1996.

Per l'effetto, ritenuta la continuazione tra i reati, la corte milanese ha condannato l'imputato alla pena di tre mesi e tre giorni di reclusione.

2- Il G. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi. In particolare lamenta:

2.l - nullità del decreto di citazione a giudizio, perché il capo di imputazione conteneva un indicazione cronologica per tutti i fatti (fino all'ottobre 1996) del tutto generica e tale da impedire un'adeguata difesa (in particolare, per quanto concerne gli atti osceni - secondo il ricorrente - non è dato sapere quando iniziarono e quanti furono);

2.2- carenza di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p., in relazione al delitto di cui all'art. 527 c.p., sia perché difetta la motivazione in ordine alla concreta visibilità ed esposizione al pubblico della concimaia dove sarebbero stati compiuti gli atti osceni; sia perché non è stato accertato se l'esibizione dell'organo genitale sia avvenuto per istinto libidinoso oppure per disprezzo e offesa della signora D. C.;

2.3 - erronea applicazione della norma incriminatrice in relazione ai reati di danneggiamento, perché mancava la prova della materialità del danneggiamento e della sua attribuibilità all'imputato;

2.4 - insussistenza del delitto di cui all'art. 527 c.p., giacché l'esibizione del pene per orinare non può essere considerato atto osceno, se non accompagnata da gesti o palpamenti atti a esprimere libido.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3 - Il primo motivo di ricorso (n. 2.1) è infondato.

Legittimamente la corte territoriale ha disatteso l'analoga censura formulata con l'atto di appello, osservando che il pubblico ministero aveva contestato i reati unificandoli nella continuazione interna e indicando come data di commissione quella sino alla quale la condotta si era protratta. Siffatta contestazione doveva ritenersi sufficientemente chiara e completa, tale comunque da consentire all'imputato l'esercizio del diritto alla difesa.

Tanto ciò è vero che il G. ha potuto dimostrare di essersi allontanato da casa il 14.8.1996 per andare a falciare l'erba in un maggengo (anche se poi la corte di merito ha ritenuto la circostanza non decisiva per escludere il danneggiamento avvenuto quel giorno, evidentemente prima dell'allontanamento da casa); così come ha potuto dimostrare che alcuni fatti di imbrattamento risalivano a una data anteriore di oltre 90 giorni alla querela (sicché la stessa corte lo proscioglieva dal relativo reato, contestatogli sub capo b) dell'imputazione).

4 - I1 secondo e il quarto motivo del ricorso (nn. 2.2 e 2.4) vanno trattati congiuntamente, perché entrambi relativi al reato di atti osceni.

Al riguardo, il collegio osserva che nessun dubbio può sussistere sulla circostanza che la concimaia in cui il G. compì gli atti contestati era concretamente visibile, cioè esposta al pubblico, così come richiesto dall'art. 527 c.p.. Infatti, i giudici di merito hanno accertato, con motivazione incensurabile in questa sede, che sebbene parzialmente circondata da un muro, peraltro di altezza degradante, essa era comunque esposta agli sguardi di chi si trovava nei pressi.

Tuttavia, secondo quanto risulta dalle sentenze dei giudici di merito, gli atti compiuti dal G. non integravano i requisiti dell'oscenità. Com'è noto, infatti, atto osceno è quello che offende oggettivamente il comune sentimento del pudore in materia sessuale, e non quello che offende la semplice costumatezza, o pubblica decenza, tutelata dall'art. 726 c.p.. Per integrare il delitto di cui all'art. 527 c.p., quindi, è necessario che l'agente abbia coscienza e volontà di offendere il pudore sessuale.

Nella fattispecie concreta, il G. usava la concimaia per soddisfare i suoi bisogni fisiologici (tanto che è stato condannato per la contravvenzione di cui all'art. 726 c.p.); e inoltre, a volte aspettava che la vicina fosse nei pressi per far finta di orinare e per mostrare ostentatamente i propri genitali (v. sentenza del pretore, pag. 3, e sentenza di appello, pag. 5).

L'esibizione degli organi, però, non era accompagnata da frasi, palpamenti o gesti sessualmente allusivi, o comunque da un atteggiamento e un contesto tale da poterla qualificare come espressione di libidine sessuale, così come richiede la nozione di osceno. Sul punto entrambi i giudici di merito omettono qualsiasi considerazione, invalidando così il giudizio di responsabilità. Quella esibizione di genitali, piuttosto, per il comportamento complessivo dell'imputato, considerato in se stesso e soprattutto in rapporto alla persona offesa, appariva chiaramente come manifestazione di disprezzo, ossia come volontà di offendere l'onore o il decoro della vicina di casa. Per conseguenza, doveva qualificarsi non come atto osceno, ma come ingiuria, atteso che l'ingiuria può essere non solo verbale, ma anche reale, cioè compiuta con gesti sconci o altri atti materiali di spregio verso una persona presente.

La giurisprudenza di legittimità, se letta correttamente, è generalmente conforme a questa impostazione. Per essa infatti l'esibizione degli organi genitali configura il delitto di atti osceni quando mira al soddisfacimento della libido (Cass. Sez. III, n. 8959 del 3.1.1997, ud. 3.7.1997, P.M. in proc. Gallone, rv. 208445); l'esibizione ostentata del pene maschile verso una donna integra il reato di atti osceni, quando ha per fine il soddisfacimento erotico dell'agente (Cass. Sez. III, n. 9435 del 7.9.1995, ud. 7.7.1995, Vegetali, rv. 202717); l'esibizione in pubblico degli organi genitali maschili per il soddisfacimento della propria libido, in quanto offensiva della costumatezza sessuale, integra gli estremi del delitto di atti osceni (Cass. Sez. III, n; 4900 del 17.5.1985, ud. 5.3.1985, Catalano, rv. 169276); ogni atto che abbia un contenuto specifico riferibile alla sfera sessuale (nella specie esibizione in pubblico degli organi genitali accompagnata da palpamenti e gesti diretti a sottolinearla) integra l'elemento materiale del delitto di atti osceni (Cass. Sez. III, n. 10898 del 6.12.1984, ud. 15.6.1984, Cialli, rv. 166988).

Non può invece condividersi quella opinione secondo cui "la esibizione di organi genitali maschili ad una donna, anche se compiuta al fine di offesa o disprezzo, anziché di soddisfacimento di impulso sessuale, è per sua natura offensiva del comune senso del pudore ed integra il delitto di atti osceni" (Cass. Sez. III, n. 2656 del 4.4.1973, ud. 13.11.1972, Di Costantino, rv. 123724). Questa tesi, nella sua assolutezza, trascura una considerazione elementare di fisiologia umana e di antropologia, e cioè che alcuni organi dell'apparato genitale genitale maschile e femminile svolgono anche altre funzioni (in particolare il pene svolge anche la funzione di eliminare l'urina): sicché non può correttamente affermarsi, anzitutto sotto un profilo fisiologico e antropologico, che l'esibizione di organi genitali è "per sua natura" attinente alla sfera sessuale e quindi offensiva del pudore. A1 contrario, così come esplicitamente o implicitamente affermato anche dalla giurisprudenza su richiamata, la nudità dei genitali può assumere un diverso rilievo penale in funzione del contesto oggettivo e soggettivo in cui è concretamente inserita: così può configurare un atto osceno, quando esprime, anche psicologicamente, un istinto sessuale; ma può semplicemente costituire un atto contrario alla pubblica decenza, quando è mero esercizio della funzione fisiologica dell'urinare; o addirittura sfugge a qualsiasi rilevanza penale se è inserita in un contesto pedagogico o didattico (es. durante una lezione di anatomia o di educazione sessuale) ovvero in particolari contesti settoriali (per es. di tipo naturista o salutista).

5- E' invece infondata la terza censura (n. 2.3) relativa ai danneggiamenti, giacché la sentenza impugnata ha motivato in modo puntuale e logico, comunque non censurabile in sede di legittimità, sia in ordine alla materialità dei danni subiti dai coniugi L. R. (vasi rotti, ortaggi danneggiati, pomodori verdi staccati dalle piante, etc.), sia in ordine alla responsabilità dell'imputato (dovendosi escludere la causa meteorologica o in genere accidentale, e considerando la circostanza che i danneggiamenti erano avvenuti al confine tra la proprietà dei querelanti e quella dell'imputato).

6 - In conclusione, la sentenza deve essere annullata limitatamente al delitto di atti osceni contestato al capo c) dell'imputazione. In seguito alla corretta e integrale lettura delle sentenze dei giudici di merito, il fatto contestato e accertato a carico dell'imputato (esibizione del pene in presenza della signora D. C.) doveva essere giuridicamente qualificato come ingiuria e non come atto osceno.

Poiché il reato di cui all'art. 527 c.p. era il più grave fra quelli contestati e ritenuti, sicché è stato assunto per il calcolo della pena base, da aumentare ai fini della continuazione, gli atti vanno rimessi ad altra sezione della corte milanese, perché provveda a rideterminare la pena complessiva.

PER QUESTI MOTIVI
La corte annulla la sentenza impugnata in ordine al reato di cui all'art. 594 c p., così qualificato il fatto di cui al capo c) della rubrica, e rinvia ad altra sezione della corte di appello di Milano per la determinazione della pena. Rigetta il ricorso nel resto.

 
 
 

ITALIA NATURISTA - SENTENZA GIUDICE NATURISTA!TUTTO IL MONDO NUDO!

Post n°21 pubblicato il 25 Aprile 2009 da italianaturista1
Foto di italianaturista1


Decreto di archiviazione a San Vincenzo (LI) del 1994
Sentenza di assoluzione a Guvano (SP) del 2000

 
SENTENZA A SEGUITO DI DIBATTIMENTO Artt 544 e segg. - 549 C.P.P.
SENTENZA N. 20564 IN DATA 10/10/2000 DEPOSITATA IL 24/11/00

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ll tribunale di La Spezia il Dott. Brusacà ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento penale CONTRO CANALE GABRIELE, nato a Genova il 20/02/1945, residente a Genova, Viale Canepa n.15/10 elett.te dom.to c/o Avv. Roberto Santamaria foro Genova PRESENTE LIBERO IMPUTATO della contravvenzione di cui all'art. 726 c.p. per avere, denudandosi in spiaggia pubblica, compiuto atti contrari alla pubblica decenza. Acc.to in Vernazza il 13/07/97. CONCLUSIONI Il Pm chiede che venga affermata la penale responsabilità dell'imputato e chiede la condanna alla pena di lire 300.000 di ammenda



FATTO E DIRITTO
CANALE Gabriele veniva tratto a giudizio con decreto del GIP - a seguito di rituale opposizione a decreto penale di condanna - in data 22/12/99 per il reato di cui a rubrica. In dibattimento - svoltosi alla presenza dell'imputato - venivano escussi i testi di cui alle liste tempestivamente presentate dalla parti; all'esito poi delle conclusioni rassegnate dalle parti, il Tribunale decideva come da dispositivo del quale dava lettura alle parti presenti in udienza. Risulta dall'esame di tutti i testi sia del PM, Maresciallo Salines, sia della difesa, Veneri ed Omizzolo, che l'imputato si trovava il giorno del fatto nella spiaggia di Guvano completamente nudo, come molte altre persone; quella spiaggia pur non essendo certificata come spiaggia per nudisti, viene frequentata consuetudinariamente da persone praticanti il naturismo e nudismogià da molti anni; per l'accesso in spiaggia si deve percorre un sentiero estremamente disagevole per circa 40 minuti ovvero tramite una galleria buia; non si può arrivare casualmente presso il lido dalla strada; vi è una pacifica convivenza tra i nudisti e gli altri frequentatori della spiaggia. A parere del giudicante nel fatto contestato all'imputato, nudismo integrale in quella specifica località, non sussistono gli estremi dell' atto contrario alla pubblica decenza, intesa come quella condotta che vulnera l'insieme di regole minime di convivenza e decoro che improntano il vivere sociale comunemente riconosciuto in un certo momento storico. E' un dato acquisito il ritenere l'esistenza di una evoluzione del costume che si traduce nella tolleranza e tollerabilità nei confronti del nudismo inserito nella più generale pratica del naturismo. L'aumento di coloro che lo praticano comporta un aumento di chi, pur non praticandolo, lo ammette o comunque non ne è disturbato o turbato nel proprio senso pudore o della riservatezza. Non si può inoltre prescindere da una valutazione dell'intero contesto fattuale in cui il fatto si è svolto, perché ben altro può essere il disvalore dell'esposizione in una spiaggia comunemente accessibile di intensa frequentazione, rispetto all'esposizione in un lido appartato normalmente frequentato da soggetti amanti del nudismo. La giurisprudenza di merito si è ormai attestata su univoche posizioni riconoscendo come atti contrari alla pubblica decenza solo quelli che ledono le regole etiche sociali attinenti al normale riserbo e alla elementare scostumatezza, sì da produrre disagio, fastidio e riprovazione avuto riguardo ai comuni parametri di valutazione, rapportati allo specifico contesto e alle particolari modalità del fatto (Cass. sez. III 20.3.2000 n° 3557).
Appare evidente - continua la suprema Corte - che non può considerarsi indecente la nudità integrale di un naturista in una spiaggia riservata ai nudisti o da essi solitamente frequentata come nel caso che ci occupa.
La sempre più diffusa tolleranza verso condotte "diverse", purchè non lesive delle altrui libertà, costituisce discriminante di condotte che fino a non molto tempo fa avrebbe invece costituito ipotesi di reato perché generante nella collettività media un senso di fastidio e di menomazione psicologica della libertà.
Il nudismo integrale, praticato nelle forme del caso di specie, perde quel carattere di offensività del sentimento di decoro e riserbo. L'imputato deve, pertanto, essere assolto per l'insussistenza del fatto.
P. Q. M. Il Tribunale in composizione monocratica visto l'art. 530 CPP

ASSOLVE
CANALE Gabriele dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste. Fissa in giorni45 il termine per il deposito della sentenza.
La Spezia, 10 ottobre 2000

 
 
 

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buon 25 aprile! ms
Inviato da: maresogno67
il 25/04/2009 alle 16:57
 
 

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