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Creato da: kimue2 il 01/10/2007
Statuto dell'associazione kipiunehapiunemetta

 

 
« Ultima edizione statuto ...ULTIMA VERSIONE STATUTO ... »

Ultima versione Statuto - II parte

Post n°5 pubblicato il 14 Ottobre 2007 da aMaricalatina
 
Tag: statuto

ART. 11 - DIRITTI dei
SOCI:
i soci iscritti nel registro dell’Associazione e che siano in
regola con il versamento della quota sociale hanno diritto:



1) a partecipare, rispettando le norme previste, a tutte le attività promosse
dall’Associazione, comprese le
attività di servizio
;



2) promuovere ed organizzare
attività corrispondenti ai principi ed alle finalità dell’Associazione previo
assenso del presidente o suo delegato;



3) ai Soci Anziani ed in regola con il
versamento della quota associativa, al diritto di voto nell’Assemblea per
l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la
nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Per la nomina degli organi
direttivi essi godono sia dell'elettorato attivo che passivo Tutti i soci hanno uguali diritti ed
obblighi all’interno dell’Associazione fermo restando quanto indicato al periodo
precedente;



4) appellarsi per ogni questione
disciplinare alle istanze previste dai regolamenti;



5) l'Associazione si
impegna a garantire il massimo apporto dei soci alla formazione della propria
linea strategica, dei programmi, delle decisioni, nonché della verifica
sull'attuazione delle stesse. Per tale ragione, in ogni istanza, l'Associazione
si impegna a garantire la più ampia libertà di espressione sulle questioni in
discussione, a favorire il dibattito ed il confronto delle idee, a vegliare sul
rispetto delle opinioni politiche, delle convinzioni ideologiche e religiose di
ciascun membro, rispettando le manifestazioni di dissenso sulle decisioni prese
ed assicurando sempre la circolazione di tutte le informazioni relative
all'Associazione ed alle sue attività. 



 



ART. 12 - OBBLIGHI dei SOCI: i soci sono tenuti:



 
all'osservanza del presente statuto e di eventuali regolamenti interni emanati
dagli organi direttivi;



 • a
contribuire a definire e realizzare i programmi per il raggiungimento degli
scopi sociali;



• a contribuire a far conoscere ed affermare
gli scopi dell’Associazione;



 • a
difendere il buon nome dell’Associazione ed osservarne il Regolamento, le
deliberazioni assunte dagli organi sociali e anche le regole dettate dalle
federazioni ed organismi a cui l’Associazione, con deliberazione presa in
Assemblea ordinaria, eventualmente, vorrà aderire.



 • al
pagamento della quota sociale entro le scadenze previste.



 



ART. 13 - RECESSO SOCI:
la
qualifica di socio si perde:



a) per recesso:
in socio che intenda recedere dall'Associazione deve darne comunicazione
scritta al Presidente o al Consiglio Direttivo. Il Consiglio, nella prima
seduta utile, prende atto delle istanze di recesso pervenute e le formalizza.



b) per causa di
morte;



c) per esclusione.



 



ART. 14 – ESCLUSIONE DEI SOCI: l’esclusione viene
deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea nei confronti
del socio:



- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli
eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi
dell’Associazione;



- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi
dell’Associazione; che in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali,
all’Associazione;



- che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del
contributo stabilito.



In attesa della
deliberazione definitiva il Presidente ha facoltà di sospendere temporaneamente
il socio da ogni attività dell’Associazione.



Né il recesso, né
l'esclusione danno diritto in alcun modo alla restituzione delle quote annuali
versate. 



ART. 15 - PATRIMONIO: il patrimonio è
indivisibile ed è costituito:



1. dai beni mobili o
immobili acquistati, donati o pervenuti a qualsiasi titolo che diverranno
proprietà dell'Associazione;



2. da eventuali fondi di
riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;



3. de eventuali donazioni,
erogazioni e lasciti.



Il
patrimonio non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’Associazione,
né all’atto del suo scioglimento.



Le entrate
dell'Associazione sono costituite:



1. dalle quote associative
annualmente versate dai soci;



2. da contributi,
erogazioni ed emolumenti conseguenti a manifestazioni o partecipazione ad esse;



3. dai proventi derivanti
delle attività di autofinanziamento e dalla gestione diretta di attività,
servizi, iniziative e progetti;



4. da contributi dello
Stato, di enti o istituzioni pubbliche e di organismi internazionali



5. da tutto quanto altro,
ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità
dell’Associazione.



È fatto divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante
la vita dell’Associazione. Gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio
approvato saranno interamente reinvestiti nell'Associazione per il
perseguimento delle finalità sociali.



ART. 15 - ESERCIZIO
SOCIALE:
l’esercizio sociale va dall’ 1.1 al 31.12 di ogni anno. Entro
quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve
predisporre il rendiconto da presentare all’assemblea degli associati. Il
rendiconto deve essere approvato dall’assemblea degli associati entro quattro
mesi dalla chiusura dell’esercizio.



ART. 16 – STRUTTURA : L'ordinamento interno
dell'Associazione è ispirato a principi di democraticità ed uguaglianza dei
diritti di tutti i soci, le cariche sociali sono elettive e tutti i soci possono
esservi nominati. L'Associazione, per il perseguimento delle proprie finalità,
si avvale prevalentemente delle
attività prestate in forma gratuita e libera dai soci. In caso di particolare
necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di
prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo ai propri
associati.



ART. 17 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE: sono organi
dell’Associazione:



• l’Assemblea degli associati;



• il Consiglio Direttivo;



• il Presidente



• due Vice Presidenti



Fatti salvi gli Organi istituzionali,
l'Associazione si riserva la possibilità di costituire al suo interno Commissioni
di Lavoro
che si occupino (a titolo esemplificativo) dell'approfondimento
di temi sensibili, dello sviluppo di attività specifiche, dell'ideazione e/o
gestione di progetti. I membri delle Commissioni sono responsabili nei
confronti del consiglio per le attività ad esse attribuite, e possono in
qualsiasi momento essere revocati dal Consiglio.



ART. 18 - RESPONSABILI
DI SETTORE:
la struttura dell'Associazione prevede la nomina di Responsabili
di Settore
per ogni settore di attività (teatro, musica, progetti, etc.). I
Responsabili di settore sono eletti biennalmente a maggioranza assoluta
dal Consiglio direttivo, possono essere rimossi in qualunque momento a
maggioranza assoluta dallo stesso Consiglio Direttivo e sono rieleggibili. Essi
hanno il compito di coordinare le attività del settore e di fungere da
referenti per le relazioni del proprio settore con l'esterno. Prima di prendere
qualsiasi decisione relativa alle attività dell'Associazione, i responsabili di
settore devono sottoporre la proposta al Consiglio Direttivo, per ottenerne
l'approvazione.



ART. 19 - ELEZIONE
DEGLI ORGANI SOCIALI:
le elezioni degli organi sociali si tengono ogni due anni, a partire dalla
convocazione della prima Assemblea. Tutti i soci sono tenuti a partecipare
all’Assemblea, dove hanno diritto di parola. Tutti i Soci Anziani hanno diritto
di parola e voto e concorrono all’elezione del
Consiglio Direttivo, che
alla prima riunione elegge al suo interno un Presidente e due Vice-presidenti.
L’elezione degli
organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è
informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo
e passivo. Le cariche sociali s’intendono definitivamente attribuite quando gli
eletti abbiano accettato la designazione.



ART. 20 - ASSEMBLEA: L’Associazione ha
nell'Assemblea il suo organo sovrano. L’Assemblea degli associati è composta
dalla generalità dei soci. L'Assemblea dei soci viene convocata almeno una
volta all'anno per discutere dell’andamento dell’Associazione. L’Assemblea
generale dei soci approva il bilancio annuale, approva gli eventuali
regolamenti, vota sulle proposte, ratifica l’ammissione o l’esclusione dei soci
deliberati dal Consiglio Direttivo e delibera sulle questioni che il Consiglio
o il Presidente ritengano di sottoporre alla sua attenzione. Durante
l’Assemblea i soli Soci Anziani eleggono
biennalmente il Consiglio Direttivo. L'assemblea si
riunisce inoltre quando ne venga fatta richiesta motivata dal Consiglio o da un
quinto dei soci. Le delibere vengono prese a maggioranza dei soci presenti,
qualunque sia il loro numero; non sono ammesse deleghe al voto. Le votazioni per la delibera dell'Assemblea
possono effettuarsi: per appello nominale o per alzata di mano. Hanno diritto al voto sulle questioni sottoposte
all’Assemblea i soci la cui iscrizione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo
e che siano in regola col pagamento della quota associativa.



La convocazione delle Assemblee deve
effettuarsi mediante comunicazione anche elettronica indirizzata ai soci almeno
10 (dieci) giorni prima della adunanza o mediante affissione nell’albo
dell’Associazione, presso la sede sociale ovvero sull’apposita pagina del sito
internet, contenente l ’ordine del
giorno, il luogo, la data e l’orario della convocazione. L’Assemblea potrà essere convocata anche
fuori dalla sede sociale purché in Italia.



ART. 21 – SVOLGIMENTO
DELL'ASSEMBLEA:
l’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in
sua assenza dal Vice Presidente più anziano o dalla persona designata
dall’assemblea stessa. Il Presidente nomina un Segretario e, se opportuno, due
scrutatori. Delle riunioni dell'Assemblea si redige un verbale sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario.

 
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Commenti al Post:
Kimue
Kimue il 14/10/07 alle 19:14 via WEB
art 18: responsabile direi annualmente, non binneale, o solo per il priodo necessario allo sviluppo del progetto, per il resto sono d'accordo sui diritti e sui doveri, gli lascerei un pò più di libertà di manovra ma deve sempre rendicontare ogni cambiamento all'assamblea...insomma altro argomento di riflessione.
(Rispondi)
 
Kimue
Kimue il 14/10/07 alle 19:20 via WEB
il resto mi sembra non faccia un piega. Ariottimo lavoro!
(Rispondi)
 
wing3
wing3 il 15/10/07 alle 10:16 via WEB
Abbiamo già cambiato il responsabile da 2 a un'anno, 2 so' troppi. Abbiamo modificato alcune definizioni che erano palesemnte in contrasto... poi vedrete ma nella sostanza non cambia nulla, era la forma che era sbagliata. Il responsabile non rende conto all'assemblea plenaria (che si riunisce almeno una volta l'anno) ma al Consiglio Direttivo (che è l'organo esecutivo dell' ass.) che si riunisce almeno una volta al mese (che poi sarebbe la riunione del mrtedi); in questo modo le proposte e le decisioni vengono ratificate in modo snello e veloce.
(Rispondi)
 
 
Kimue
Kimue il 15/10/07 alle 12:43 via WEB
si mi piace, un anno e resoconto almeno una volta al mese, perfetto.
(Rispondi)
 
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