ART. 22 - CONSIGLIO
DIRETTIVO: l’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo che cura
l’amministrazione ordinaria e straordinaria. Il Consiglio Direttivo è formato
da un minimo
di 7 persone scelte fra gli associati, che restano in carica per due anni e sono rieleggibili.
Alla prima convocazione il Consiglio Direttivo nomina il Presidente e due Vice
presidenti scegliendo fra i propri membri. Altresì elegge a maggioranza
assoluta i Responsabili dei settori di attività dell'Associazione. Il Consiglio
direttivo decide sull’ammissione dei soci entro 30 giorni dalla ricezione della
domanda di ammissione. Il Consiglio stesso può nominare, all'interno del
Consiglio Direttivo, un Segretario che dia esecuzione alle deliberazioni del
Consiglio Direttivo, rediga il verbale delle riunioni, si incarichi della
esazione delle entrate, adempia a tutte le mansioni di segreteria. Tale carica
può essere cumulata con quella di Vicepresidente dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal
Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure
quando ne sia fatta domanda da almeno 2 dei membri. La convocazione è fatta
mediante affissione presso i locali della sede sociale, ovvero sull’apposita
pagina del sito internet, almeno 7 giorni prima dell’adunanza. L’avviso di
convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora
della riunione nonché l’elenco delle materie da trattare. Le sedute sono valide quando vi intervenga
la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza
assoluta di voti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la
gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo
esemplificativo, al Consiglio:
1. curare l’esecuzione
delle deliberazioni assembleari;
2. redigere il rendiconto
preventivo e quello consuntivo;
3. compilare i regolamenti
interni;
4. stipulare tutti gli
atti e contratti inerenti all’attività sociale;
5. deliberare circa
l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati da ratificare in
Assemblea;
6. eleggere i responsabili
di settore corrispondenti alle branche di attività in cui si articola la vita
dell’Associazione;
7. nominare i responsabili
delle commissioni di lavoro;
8. promuovere le iniziative
e le manifestazioni sociali utili al perseguimento delle finalità sociali;
9. incaricare il
Presidente di chiamare singoli soci o persone esterne all’Associazione, ma
desiderose di contribuire alla realizzazione delle finalità sociali
dell’Associazione, a vari incarichi di collaborazione allo scopo di permettere
un migliore perseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione.
Il Consiglio può delegare in tutto o in parte
i suoi poteri al Presidente o ai Vice Presidente. Inoltre può delegare ai suoi
componenti specifiche materie in esecuzione delle decisioni prese.
ART. 23 – SOSTITUZIONE:
in
caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio provvede a sostituirli,
tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in
carica debbono convocare l’assemblea perché provveda alla sostituzione di
mancanti.
ART. 24 – PRESIDENTE: il Presidente viene
eletto dal Consiglio Direttivo alla prima riunione e dura in carica quanto il
Consiglio che lo ha eletto (due anni). Il Presidente ha la rappresentanza e la
firma legale dell’Associazione che impegnano la stessa sia nei riguardi degli
associati, sia nei riguardi dei terzi. Al Presidente è attribuito in via
autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio
Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. Il Presidente
sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio
Direttivo e ne cura l’esecuzione.
ART. 25 - I VICE
PRESIDENTI: I due Vice Presidenti, eletti dal Consiglio direttivo durante la
prima riunione posteriore alla sua costituzione assieme al Presidente,
sostituiscono quest'ultimo in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia
impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Nell'Assemblea dei Soci, in caso
di assenza del Presidente, presiede l'Assemblea il vice presidente più anziano
presente.
ART. 26 – MODIFICHE ALLO STATUTO: Le modifiche al
presente statuto vanno deliberate dall'Assemblea dei soci con la maggioranza
assoluta dei soci iscritti, espressa in Assemblea appositamente convocata. Le
modifiche devono essere proposte dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta
dei membri o da un terzo dei soci. Nel voto per la modifica dello statuto è
ammessa la delega di voto tra soci ordinari, col massimo di due deleghe
ciascuno.
ART. 27 – ARTICOLI NON MODIFICABILI: gli art. 1, 2 , 3 e 4 del presente statuto
non possono in alcun modo essere oggetto di revisione e sono pertanto sottratti
all’iter di modifica di cui all’art. precedente.
ART. 28 - SCIOGLIMENTO:
lo
scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea con il voto
favorevole di almeno i due terzi dei presenti aventi diritto di voto (Soci
Anziani). In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un
liquidatore nella persona del Presidente pro-tempore.
Eventuali
passività registrate all'atto dello scioglimento verranno coperte con
l'intervento di tutti i soci fino al versamento massimo dell'intera quota
annuale. In caso di scioglimento il patrimonio sociale
deve essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di
pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190
della L. 23 dicembre 1996, n. 662.
ART. 29 – LOGO: L'Associazione
denominata Kipiunehapiunemetta ha come suo simbolo e logo una “K”
allungata a forma di onda chiusa da un “+”, come riportato in figura. -> AGGIUNGERE Il
simbolo, di norma accompagnato dalla dicitura “Kipiunehapiunemetta” e/o dai
contatti, può essere utilizzato esclusivamente dall'Associazione o da
Associazioni ad essa affiliate, previo consenso espresso.
L'uso
della denominazione e del simbolo dell'Associazione Kipiunehapiunemetta è
pertanto precluso a chiunque non faccia parte dell'Associazione o non ne abbia
fatto specifica richiesta al Presidente o al Consiglio direttivo.
ART. 30 - CLAUSOLA
COMPROMISSORIA: in caso di divergenze o disaccordi interni all’Associazione
deciderà inappellabilmente un arbitro nominato di volta in volta dall’Assemblea
dei soci a maggioranza assoluta.
ART. 31 – TRASPERENZA E
PUBBLICITA' DEGLI ATTI: gli atti, i verbali, le delibere nonché l’intera
documentazione prodotta dall’Associazione si intende a disposizione di ogni
socio che desideri prenderne visione presso i locali dell’Associazione stessa.
ART. 32 - NORME DI
RINVIO: per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto,
valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di
legge vigenti.
Statuto registrato presso Ufficio Atti Pubblici,
il.......................con numero...................e allegato all'atto
costitutivo ricevuto dal notaio............................in
data......................repertorio n°..............................;
successive modificazioni registrate su Libro Verbali Assemblee vidimato con
n°................................del Tribunale di...................in
data..............................