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La definizione di Organismo Paritetico ed Ente Bilaterale per la sicurezza sul lavoro

Post n°143 pubblicato il 28 Ottobre 2013 da ok626
 

La definizione di organismo paritetico ed ente bilaterale per la sicurezza sul lavoro arriva direttamente dal DLgs 81/08, che all'art. 10 recita:

"1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le AA.SS.LL. del SSN, il Ministero dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL ora INAIL ndr), il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministero dello sviluppo economico per il settore estrattivo, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA ora INAIL ndr), gli organismi paritetici e gli enti di patronato svolgono, anche mediante convenzioni, attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro".

Ulteriori precisazioni arrivano poi dal comma h, art. 2 del "Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 – Occupazione e mercato del lavoro":

"«enti bilaterali»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento".

Infine la circolare n.20 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 29/06/2011 - "Attività di formazione in materia di salute e sicurezza svolta da enti bilaterali e organismi paritetici o realizzata in collaborazione con essi" ribadisce l'importanza di questi organismi nel supporto alle imprese e ai lavoratori per la gestione della sicurezza, della prevenzione degli infortuni e nella vigilanza sulle malattie professionali. Tali ruoli possono essere svolti solo se l'ente è in possesso dei requisiti indicati dagli articoli riportati all'inizio di questo testo. Primo fra tutti la costituzione dell'organismo "a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative  nell’ambito del sistema contrattuale di riferimento". 

 
 
 
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