LIBERI PENSIONATI
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Rimborsi spese per lavoro dipendenteChiarimenti dell'Agenzia delle Entrante in merito all'imponibilità dei rimborsi spesa chilometrici ai dipendenti inviati in trasferta. L’Agenzia delle Entrate chiarisce, con la Risoluzione n.92/E/2015, in risposta ad un interpello, quando i rimborsi chilometrici alpersonale in trasferta sono da considerarsi esenti da imposte. In particolare,l’Agenzia chiarisce che: “I rimborsichilometrici erogati per l’espletamento della prestazione lavorativa in unComune diverso da quello in cui è situata la sede di lavoro, sono esenti daimposizione, sempre che, in sede di liquidazione, l’ammontare dell’indennitàsia calcolato in base alle tabelle ACI, avuto riguardo alla percorrenza,al tipo di automezzo usato dal dipendente e al costo chilometrico ricostruitosecondo il tipo di autovettura. Detti elementi dovranno risultare dalladocumentazione interna conservata dal datore di lavoro”. => Rimborsi spese in azienda: calcolo e contabilità Dunque: · se la distanza percorsa dal dipendente dalla propriaabitazione alla località di missione è inferiore rispetto aquella calcolata partendo dalla sede di lavoro, l’intero rimborso chilometrico,in base alle tabelle ACI, va considerato come non imponibile aisensi dell’articolo 51, comma 5, secondo periodo, del TUIR; · nell’ipotesi che il rimborso risulti invece superiore rispettoa quello calcolato dalla sede di servizio, la differenza è da considerarsi imponibile aifini fiscali, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del TUIR. => Trasferta e distacco del lavoratore: rimborsi a confronto Fonte: Agenzie delle entrate – Risoluzione n.92/E/2015. |
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