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Deve dimettersi un sindaco appena nominato Assessore regionale?

Post n°23 pubblicato il 23 Marzo 2013 da mluccis
 
Foto di mluccis

È vero: la materia della incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità alle cariche pubbliche nazionali, regionali, comunali e provinciali è assai specialistica e complessa. Ma non per questo non se ne può parlare, in fondo riguarda la rappresentanza degli interessi dei cittadini comuni mortali e la democrazia. E farlo senza timore di essere smentito da un’interpretazione più autorevole: quella ministeriale, ad esempio, o della magistratura che decida un ricorso.

 

Per questo dico la mia sul caso della signora Terzi, sindaco di Dalmine, appena nominata Assessore regionale. A proposito, in bocca al lupo!

 

Le norme a cui fare riferimento sono:

a) gli articoli da 55 a 70 del testo unico sulle autonomie locali (il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267);

b) lo statuto della Regione Lombardia (in particolare l’articolo 25, comma 4).

 

Per quanto complesse, le prime, cioè quelle su eleggibilità e incompatibilità nei comuni e nelle province, hanno un punto fermo dall’unità d’Italia ad oggi: sono “di stretta interpretazione”. Con semplicità sono un corpo chiuso: quello che dicono è detto, e quello che non dicono non si può sussumere nemmeno in via analogica o con riferimento ad altre norme.

 

Ciò risolve un primo problema nel caso Dalmine: la carica di sindaco di Dalmine non è incompatibile con quella di assessore regionale. Ciò semplicemente perché alcuna delle norme del testo unico degli enti locali (articoli 55-70 del D.Lgs. 267/2000) ha previsto (e disciplinato) tale incompatibilità. Cosa significa? Significa che, secondo quelle norme - alle quali solo ci si può rifare - la signora Terzi potrebbe continuare ad occupare le due cariche (sindaco e assessore regionale).

 

Ho usato il condizionale perché nel nostro caso c’è, però, un’altra norma che dobbiamo leggere: l’articolo 25, comma 4, dello statuto regionale che dice al Presidente della Regione: puoi nominare gli assessori solo “tra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere regionale”.

 

Ecco, allora, il problema che potrebbe porsi per la signora Terzi la quale, come sindaco in carica di Dalmine, sarebbe incompatibile ove fosse consigliere regionale. Lo dice il comma 1 dell’articolo 65 del testo unico sugli enti locali: “Il presidente e gli assessori provinciali, nonché il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale”.

 

Da qui deduco, senza stracciarmi le vesti se un’autorevole diversa interpretazione dovesse smentirmi, che il decreto del Presidente Maroni di nomina ad assessore del sindaco di Dalmine, potrebbe incontrare qualche problema di conformità allo statuto regionale dinanzi a un eventuale ricorso.

 

Un corollario a questa situazione potrebbe poi essere il seguente: fino a quando non intervenga una nuova situazione che ponga nel nulla il decreto di nomina a assessore regionale della signora Terzi (ad esempio un annullamento che segua ad un ricorso), la signora Terzi ben potrà ricoprire entrambi i ruoli (sindaco e assessore regionale).

 

E senza per questo scandalizzarsi: si pensi ai tantissimi casi di parlamentari nazionali che in situazioni del tutto analoghe hanno ricoperto negli anni passati, contemporaneamente anche il ruolo di amministratore locale. Salvo poi a scegliere per l’uno o per l’altro con il passare in giudicato di una sentenza dell’autorità giudiziaria contraria al doppio incarico.

 

Un’altra considerazione che mi pare opportuna per quello che ho letto e sentito sul caso: il consiglio comunale di Dalmine non può pronunciare la decadenza della signora Terzi da sindaco e dare la possibilità all’amministrazione dalminese di concludere il suo mandato naturale a primavera 2014 con la sostituzione del vicesindaco. Ciò perché quelle norme – di stretta interpretazione - del testo unico sugli enti locali che ho citato, non prevedono il procedimento di decadenza per la fattispecie in cui si trova in questi momenti il sindaco di Dalmine. Intendo dire che diversamente, ad esempio, del caso in cui si trovano i sindaci eletti consiglieri regionali – cariche incompatibili secondo quelle stesse norme – i quali sono chiamati a risolvere l’incompatibilità in una delle forme previste dallo stesso testo unico, per il caso del sindaco di Dalmine nominata assessore regionale non sussiste, come abbiamo detto, l’incompatibilità a sindaco. E proprio per questo non è utilizzabile lo strumento della decadenza disciplinato dall’articolo 69 del D.Lgs. 267/2000.

 

Quale, allora la soluzione?

 

Posto sia corretto quello che precede, tralasciando le questioni di opportunità politica (sulle quali non ci metto il becco) e quelle della valutazione del peso dei due incarichi (che può risolvere solo la signora Terzi, nel senso, se la sente oppure no di cumulare i due gravosi incarichi, magari solo per un anno perché comunque Dalmine va ad elezioni naturalmente a primavera 2014?), penso che sul piano giuridico sia praticabile una soluzione sola: la signora Terzi dovrebbe dimettersi da sindaco per evitare che il decreto del Presidente Maroni possa essere contestato davanti a un giudice sul piano della conformità all’articolo 25, comma 4, dello statuto regionale. Alle dimissioni del sindaco, seguirà lo scioglimento del consiglio comunale, la decadenza della giunta e la nomina del commissario. A questi (e non al vicesindaco) il compito di portare il comune alle elezioni alla scadenza naturale della primavera del 2014: ciò secondo quanto si ricava dall’articolo 53, commi 3 e 4, e 141, commi 1 e 3, del D.lgs. 267/2000 e dagli articolo 1 e 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182.

 

Escludo ogni altro tipo di soluzione e, certamente, quella dell’intervento del Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 142 , comma 1, del più volte citato D.Lgs. 267/2000 che disciplina, fra le altre cose, la rimozione del sindaco “per gravi e persistenti violazioni di legge”: in tale situazione non si trova sicuramente il sindaco di Dalmine che, invece, si è correttamente voluta rimettere al parere che il Ministero dell’Interno fornirà sulla questione che la riguarda. 

 

Michele Luccisano

Ranica

 
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