Buongiorno,
le norme in materia di maternità prevedono l’interdizione dal lavoro per le lavoratrici dipendenti in stato di gravidanza per un arco temporale di cinque mesi (D.Lgs. 151/2001). La collocazione del periodo di interdizione è compresa tra i due mesi precedenti e i tre successivi alla data presunta del parto. In questi cinque mesi vige il divieto per la dipendente di lavorare per la propria azienda e altresì per soggetti terzi estranei al rapporto di lavoro. A fronte di ciò l’Inps garantisce il riconoscimento di un importo, denominato indennità per maternità obbligatoria, equivalente all’ottanta per cento della retribuzione a cui avrebbe avuto diritto se la dipendente avesse regolarmente espletato la propria prestazione lavorativa. A questo importo andrà sommata la quota a carico dell’azienda, a sua volta denominata integrazione maternità conto ditta, e che generalmente è del venti per cento della retribuzione media spettante a norma del contratto collettivo nazionale applicato. La somma di questi due importi consentirà alla lavoratrice di beneficiare di uno stipendio mensile pari a quello dei mesi pregressi di ordinaria attività lavorativa. Il medesimo criterio non ricorre in caso di maternità anticipata e l’entità complessiva dell’importo potrà dunque essere inferiore. Il pagamento dell’indennità avverrà tramite l’azienda che a sua volta si farà rimborsare la quota a carico dell’Inps mediante l’istituto della compensazione (F24). Nello stesso periodo vige anche il diritto alla maturazione integrale dei ratei e dell’anzianità di servizio in merito a ferie, permessi, scatti di anzianità, trattamento di fine rapporto, tredicesima e quattordicesima per i Ccnl in cui è prevista questa ulteriore mensilità. In sostanza durante il periodo di interdizione il rapporto di lavoro viene sospeso, non avviene la normale prestazione lavorativa ma il contratto tra le parti continua ugualmente a produrre i suoi effetti sul piano legale ed economico.
Grazie e buona giornata.
Mohamed H. Kalif
Consulente del Lavoro
Amministrazione del personale, Isee,
Dichiarazione dei redditi, Imu, Forfettari,
Locazioni, Colf, Reddito di cittadinanza
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il 30/06/2024 alle 18:38
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