Creato da mohamed21 il 01/03/2007

Mohamed H. Kalif

Consulente del Lavoro (Email: mhk.consul@gmail.com)

 

 

« Spot elettorale (1974) -...Festività novembre 2022 »

Lavoro a tempo parziale (prima parte)

Post n°390 pubblicato il 15 Novembre 2022 da mohamed21

Buongiorno,

il lavoro a tempo parziale è una tipologia contrattuale del nostro ordinamento caratterizzata da un orario settimanale inferiore alle 40 generalmente previste (D.Lgs. 81/2015 e Ccnl di settore). Le norme che lo disciplinano prescrivono che nella lettera di assunzione venga riportata sia la durata della prestazione, come ad esempio 5 ore al giorno dal lunedì al venerdì per un totale di 25 ore settimanali, che la collocazione temporale della stessa con puntuale indicazione dell’ora di inizio e dell’ora di fine (Es. dalle 08:00 alle 13:00 oppure dalle 14:00 alle 19:00). In base alla durata il lavoro a tempo parziale si suddivide normativamente in misto, verticale e orizzontale. Quest’ultima fattispecie ricorre nelle prestazioni in cui vi è un numero ridotto di ore per ogni singolo giorno come nell’esempio sopra riportato. Si ha invece part time verticale quando il lavoro è a tempo pieno ma solo per alcuni giorni come in caso di 8 ore il lunedì e martedì e zero ore il mercoledì, giovedì e venerdì. Il misto è una qualunque combinazione delle due che si dovesse verificare come nell’eventualità di 8 ore il lunedì e martedì e 4 ore il mercoledì, giovedì e venerdì.
In base al principio di non discriminazione non vi può essere differente trattamento rispetto al tempo pieno in merito alla paga oraria che sarà dunque la medesima per entrambi. Vi potrà ovviamente essere rispetto alla paga mensile in quanto i full time lavorano più ore e quindi la retribuzione in questo caso sarà differente. Stesso principio ricorre in merito a ferie e permessi che per il part time misto e verticale dovranno necessariamente essere riproporzionati in base alla ridotta prestazione lavorativa. Per il part time orizzontale, invece, vige una deroga riguardo alle ferie in quanto la prestazione, pur essendo ridotta in termini assoluti, se è espletata per tutti i giorni feriali darà diritto agli stessi giorni di ferie del tempo pieno (vedi di nuovo l’esempio sopra riportato). Le norme consentono altresì di effettuare più lavori a tempo parziale a condizione che la somma delle ore settimanali dei relativi contratti non superi la media delle 48 ore; che per ogni 7 giorni siano riconosciute almeno 24 ore consecutive di riposo e, infine, per ogni 24 ore siano garantite almeno 11 ore consecutive di non lavoro. Se queste tre condizioni dovessero sussistere contemporaneamente è possibile instaurare due o più contratti a tempo parziale con differenti datori di lavoro.

Grazie e buona giornata.

Mohamed H. Kalif
Consulente del Lavoro

Amministrazione del personale, Isee,

Dichiarazione dei redditi, Imu, Forfettari,
Locazioni, Colf, Reddito di cittadinanza

 
 
 
Vai alla Home Page del blog

AREA PERSONALE

 

ULTIMI COMMENTI

memorabile brano!
Inviato da: maresogno67
il 31/12/2023 alle 18:34
 
E’ vero, hai ragione, uno dei più grandi jazzisti in...
Inviato da: mohamed21
il 05/02/2023 alle 17:43
 
Uno dei più grandi sassofonisti della storia del Jazz, è...
Inviato da: Mr.Loto
il 04/02/2023 alle 19:50
 
Grazie Gianni, e auguri di buon anno anche a te. Un caro...
Inviato da: mohamed21
il 02/01/2023 alle 09:13
 
Buon Anno, Gianni
Inviato da: maresogno67
il 31/12/2022 alle 17:25
 
 
 

© Italiaonline S.p.A. 2024Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963