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Mohamed H. Kalif

Consulente del Lavoro (Email: mhk.consul@gmail.com)

 

 

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Lavoro intermittente

Post n°393 pubblicato il 06 Dicembre 2022 da mohamed21

Buongiorno,

tra le forme contrattuali atipiche del nostro ordinamento vi è certamente il contratto di lavoro intermittente noto anche come lavoro a chiamata (D.Lgs 81/2015). Si tratta di una forma di rapporto di lavoro altamente flessibile in cui il prestatore pone a disposizione dell’azienda il proprio tempo e competenze in base alle esigenze di volta in volta ravvisate da quest’ultima. Diversamente dagli ordinari contratti di lavoro subordinato non vi è in questo caso la certezza in merito alla prestazione e all’ammontare della stessa. Tutte le aziende del settore privato possono ricorrere a questa fattispecie contrattuale a condizione che il lavoratore abbia meno di venticinque anni, più di cinquantacinque anni o che il lavoro intermittente sia specificamente previsto dal contratto collettivo nazionale applicato. La stessa norma pone anche dei limiti al suo utilizzo prescrivendo, per lo stesso lavoratore nei confronti della stessa azienda, un massimale di quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. Se questi limiti dovessero essere superati il contratto intermittente si trasformerà automaticamente in un ordinario rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Gli unici settori esclusi da questa previsione sono il turistico, pubblici esercizi e lo spettacolo in cui è consentito il superamento del massimale triennale. Altro limite di natura generale riguarda l’impossibilità di ricorrere al lavoro intermittente per sostituire lavoratori con la medesima mansione in stato di sciopero, in cassa integrazione o in unità produttive di aziende in cui nei precedenti sei mesi siano avvenuti licenziamenti collettivi. Peculiarità ulteriore da considerare è che il lavoro intermittente può prevedere l’obbligo di disponibilità, e quindi in questo caso si avrà diritto all’indennità di disponibilità, oppure senza obbligo di disponibilità e dunque ci si potrà rifiutare di rispondere a un’eventuale chiamata qualora non si fosse in condizione di farlo. Oltre alla Comunicazione Obbligatoria di assunzione prevista per ogni tipo di contratto dipendente tramite l’Unilav, in questo caso sarà necessario effettuare un’ulteriore comunicazione sempre al Ministero del Lavoro e in occasione di ogni chiamata o ciclo di chiamate non superiore a trenta giorni.


Grazie e buona giornata.

Mohamed H. Kalif
Consulente del Lavoro

Amministrazione del personale, Isee,

Dichiarazione dei redditi, Imu, Forfettari,
Locazioni, Colf, Reddito di cittadinanza

 
 
 
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