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Mohamed H. Kalif

Consulente del Lavoro (Email: mhk.consul@gmail.com)

 

 

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Licenziamento

Post n°461 pubblicato il 19 Marzo 2024 da mohamed21

Buongiorno,

il licenziamento è l’atto unilaterale con cui un’azienda cessa il rapporto di lavoro con il lavoratore alle proprie dipendenze. La legge che norma questo istituto è la 604 del 1966 in cui le fattispecie contemplate sono il licenziamento per giustificato motivo soggettivo, per giusta causa e per giustificato motivo oggettivo. L’ultima tipologia risiede sostanzialmente in motivazioni di tipo economico declinabili sul piano produttivo e organizzativo o, nei casi più gravi, anche nella cessazione delle attività aziendali. La chiusura dell’azienda a riguardo è una delle motivazioni principali con cui avviene la cessazione del contratto per giustificato motivo oggettivo. Quello per giustificato motivo soggettivo, invece, rientra nell’alveo dei licenziamenti disciplinari in cui la cessazione del contratto, anche se è stata decisa dal datore di lavoro, nella sostanza è causata dal comportamento negligente del lavoratore. Esempio tipico è il reiterato scarso rendimento del lavoratore per cause non riconducibili al datore di lavoro. Il licenziamento per giusta causa, infine, pur rientrando anch’esso tra quelli di natura disciplinare, è di una fattispecie più grave del precedente e non consente la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto di lavoro. E’ il cosiddetto licenziamento “in tronco” che non contempla il preavviso per il venir meno del rapporto fiduciario e ad oggi è la più severa forma di licenziamento prevista dell’ordinamento. Esempi di licenziamento per giusta causa sono l’assenza ingiustificata per molteplici giorni senza dare spiegazioni; lo svolgere attività per conto proprio durante l’orario di lavoro o fornire a terzi dati o documenti sensibili di cui si è venuti a conoscenza per il ruolo ricoperto in azienda.
Caratteristica comune a tutte le tipologie di licenziamento è che devono essere comunicate per iscritto e, altresì, tutte e tre e a prescindere dal comportamento doloso del dipendente danno comunque diritto a beneficiare dell’indennità di disoccupazione (Naspi).

Grazie e buona giornata.


 
 
 
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