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Mohamed H. Kalif

Consulente del Lavoro (Email: mhk.consul@gmail.com)

 

 

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Termine e modalità di pagamento della retribuzione

Post n°478 pubblicato il 23 Gennaio 2025 da mohamed21

Buongiorno,
il contratto di lavoro è un accordo scritto tra due soggetti a prestazioni corrispettive. Il prestatore è colui che pone a disposizione dell’azienda il proprio tempo e competenze per avere in cambio, e quindi come corrispettivo, lo stipendio preventivamente concordato. Il termine entro cui ricevere lo stipendio non è determinato sul piano legale ed è necessario fare riferimento al contratto collettivo nazionale del proprio settore. I Ccnl attualmente in vigore sono 985 e per ognuno di essi i sindacati hanno la facoltà di determinare una diversa data entro cui pagare la retribuzione. Non vi è dunque uniformità sul piano nazionale nonostante gran parte di essi preveda come termine il 10 del mese successivo a quello lavorato. Quindi per la mensilità di febbraio l’azienda ha tempo per il pagamento al più entro il giorno 10 marzo. Questa data non è da intendersi come quella entro la quale effettuare il bonifico ma quella in cui il corrispettivo dovrà essere nelle disponibilità del prestatore. A meno che non si ricorra a dei bonifici istantanei di fatto il termine ultimo per le aziende è l’8 o il 9 del mese successivo. A tale riguardo la ricezione dello stipendio con considerevole e reiterato ritardo o, ancor di più, non riceverlo del tutto integra la condizione per la giusta causa di dimissione. Il pagamento della retribuzione è la controprestazione dell’azienda e se ciò dovesse mancare si ha un’inadempienza contrattuale che darà diritto a recedere per giusta causa. Sul piano soggettivo poi la dimissione per giusta causa consentirà al prestatore o prestatrice di richiedere l’indennità di disoccupazione (Naspi).
Riguardo alle modalità di pagamento della retribuzione, infine, vi è diversamente una chiara e inderogabile normativa che impone l’utilizzo dei mezzi di pagamento tracciabili, ovvero che impone sostanzialmente l’utilizzo del bonifico o dell’assegno. Non è quindi consentito pagare lo stipendio o un acconto dello stesso tramite i contanti e chi lo dovesse fare è passibile di una sanzione compresa tra un minimo di 1.000,00 e un massimo di 5.000,00 euro (Art. 1 Commi 910-913 Legge 205/2017). Unica deroga a tale previsione riguarda il settore del pubblico impiego e quello residuale delle collaborazioni familiari (Colf, babysitter, assistenza anziani ecc.. ecc.. ).
Grazie e buona giornata.

 
 
 
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