Mohamed H. Kalif
Consulente del Lavoro (Email: mhk.consul@gmail.com)
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Buongiorno,
con l’informativa odierna tratteremo due tipologie di locazione che richiedono requisiti stringenti sul piano oggettivo, soggettivo e temporale. Si tratta di tipologie residuali di locazione denominate rispettivamente locazione transitoria e locazione per gli studenti.
La locazione transitoria prevede una durata massima di diciotto mesi, non può essere stipulata per finalità turistiche e alla scadenza non vige il criterio della proroga tacita come nelle altre fattispecie di locazione. Sul piano soggettivo è necessario che il conduttore, ovvero l’inquilino, attesti con idonea documentazione la necessità temporanea dell’utilizzo dell’immobile oggetto della locazione. Le casistiche di natura temporanea previste dalla norma sono generalmente di natura lavorativa, come ad esempio in caso di trasferta di un lavoratore o lavoratrice presso una sede distante centinaia di chilometri, ma possono parimenti rientrare anche esigenze relative alla propria salute o quella di un familiare entro il secondo grado. Sul piano dell’entità del canone il transitorio può essere sottoposto a dei massimali, e dunque avremo un transitorio di tipo concordatario, oppure senza massimale e quindi un transitorio ordinario a canone libero.
Anche il contratto per studenti è di natura transitoria ma di una tipologia particolare prevista per coloro che sono iscritti a un corso di studi universitario. Per la sua stipula è necessario che lo studente abbia una residenza in un comune diverso da quello in cui è ubicata l’università e, altresì, che quest’ultima si trovi nello stesso comune o in uno limitrofo a quello in cui si trova l’immobile oggetto della locazione. Se ricorrono queste tre condizioni è possibile instaurare la locazione per studenti che può anche essere firmata dai genitori a nome loro e per conto dei conduttori. Sul piano temporale questa tipologia di contratto prevede una durata minima di sei mesi e una massima di tre anni. Diversamente dal transitorio puro alla scadenza vige il criterio della proroga tacita per un periodo equivalente a quello precedentemente fissato. Entrambe le fattispecie locazione, infine, necessitano di essere registrate al portale dell’Agenzia delle Entrate entro trenta giorni dalla stipula dell’accordo.
Grazie e buona giornata.
Mohamed H. Kalif
Consulente del Lavoro
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