Creato da mohamed21 il 01/03/2007

Mohamed H. Kalif

Consulente del Lavoro (Email: mhk.consul@gmail.com)

 

 

BONIFICI tra FAMILIARI: quali limiti ?

Post n°426 pubblicato il 21 Luglio 2023 da mohamed21

 
 
 

Novità Reddito di Cittadinanza

Post n°425 pubblicato il 20 Luglio 2023 da mohamed21

“ ….. pur rimanendo confermata la previsione generale relativa al riconoscimento del Reddito di cittadinanza nel limite massimo di sette mensilità e, comunque, non oltre il termine del 31 dicembre 2023, il decreto-legge n. 48/2023 dispone che tale limite temporale non si applica per i percettori del Reddito di cittadinanza per i quali venga comunicata all’INPS la presa in carico da parte dei servizi sociali entro il suddetto termine di sette mesi, e comunque non oltre il 31 ottobre 2023. Conseguentemente tali percettori potranno continuare a fruire del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023.”
Estratto del Messaggio Inps 2632 del 12.07.2023

 
 
 

Che succede all'INQUILINO se il proprietario VENDE casa?

Post n°424 pubblicato il 18 Luglio 2023 da mohamed21

 
 
 

Ferie

Post n°423 pubblicato il 12 Luglio 2023 da mohamed21

Buongiorno,
per ogni anno di lavoro il dipendente ha diritto a un periodo di ferie non inferiore a quattro settimane. Questo periodo deve essere usufruito per almeno metà entro l’anno di maturazione e la restante parte nei successivi 18 mesi al termine dell’anno di maturazione. Il momento di fruizione è generalmente stabilito dall’azienda, soprattutto per le prime due settimane, ma è necessario che si consideri nelle dovute misure anche le esigenze del prestatore di lavoro. Se per ipotesi vi è un’usuale chiusura aziendale di due settimane ad agosto di ogni anno, tali ferie saranno certamente state decise dall’azienda e il lavoratore dovrà conseguentemente beneficiarne in quel periodo. Per la restante parte, invece, è necessario che vengano effettuate in un momento che sia in linea con le esigenze del lavoratore. Il diritto alla maturazione delle ferie è previsto per i lavoratori a tempo pieno, parziale, determinato, indeterminato, apprendisti e anche durante il periodo di prova preliminare all’assunzione. In sostanza le ferie sono un diritto universale previsto per ogni tipo di contratto di lavoro subordinato e, a seconda dei singoli Ccnl, possono essere riconosciute per un periodo superiore alle quattro settimane previste dalla legge. Caratteristica specifica di questo istituto è il fatto che non può essere monetizzato anche qualora vi fosse un accordo tra l’azienda e il lavoratore. Le ferie devono necessariamente essere godute in quanto servono al recupero delle energie psicofisiche del prestatore. I casi in cui è ammessa la monetizzazione sono pochi e generalmente coincidenti con la cessazione del rapporto di lavoro. Ultimo dato da tenere presente è che eventuali assenze per malattia, infortunio, maternità obbligatoria e permessi danno ugualmente diritto alla maturazione delle ferie per espressa previsione normativa in materia di lavoro.
Grazie e buona giornata.

 
 
 

Come fare per dimostrare che l’azienda non ti paga

Post n°422 pubblicato il 07 Luglio 2023 da mohamed21

 
 
 

Contributi Inps lavoro domestico - Secondo trimestre 2023

Post n°421 pubblicato il 26 Giugno 2023 da mohamed21

Buongiorno,
se ti avvali del supporto di una persona addetta all’assistenza di familiari non autosufficienti, come ad esempio per anziani e bambini, o al supporto della famiglia come nel caso dei servizi domestici, entro il prossimo 10.07.2023 sarà necessario pagare il bollettino relativo ai contributi Inps. Questo bollettino si riferisce al numero totale di ore di lavoro effettuate nel periodo 01.04.2023 - 30.06.2023, ovvero il secondo trimestre dell’anno 2023. Più ore di lavoro saranno state effettuate in questo arco di tempo e maggiori saranno di conseguenza i contributi dovuti. Generalmente l’Inps invia al domicilio del datore di lavoro dei bollettini precompilati e sarebbe opportuno non utilizzarli in quanto, oltre a non riportare l’importo relativo alla cassa colf, potrebbero non essere in linea con le ore effettivamente lavorate nel trimestre. E’ opportuno quindi accedere con le tue credenziale al portale dell’Inps (Vedi link in basso), inserire manualmente il numero di ore effettivamente lavorate, riportare l’importo relativo alla cassa colf e stampare direttamente dal portale il nuovo bollettino. Se non l’hai mai eseguita questa procedura potrebbe non essere semplice e, qualora ve ne fosse necessità, contattami che avrò il piacere di fornirti celermente l’assistenza occorrente. In basso ti riporto in ogni caso il link del portale per l’eventuale predisposizione in autonomia del bollettino relativo al secondo trimestre 2023.

Grazie e un caro saluto.

https://serviziweb2.inps.it/PagamentiBollettiniLD/accessoUtente.do

 
 
 

Arriva il nuovo DOMICILIO DIGITALE: cos'è e a che serve

Post n°420 pubblicato il 19 Giugno 2023 da mohamed21

 
 
 

Come fare per non pagare l'Imu

Post n°419 pubblicato il 16 Giugno 2023 da mohamed21

 
 
 

Agevolazioni per l’assunzione giovani

Post n°418 pubblicato il 13 Giugno 2023 da mohamed21

Buongiorno,
vi riporto in basso un elenco delle tipologie di agevolazioni previste dalle norme per l’assunzione di lavoratori giovani.
E’ bene primariamente tenere presente che per agevolazione si intende essenzialmente l’esonero totale o parziale della quota di contributi a carico dell’azienda. Questa quota incide generalmente per il 30% della retribuzione lorda mensile e quindi, in caso di assunzione di un collaboratore con uno stipendio medio di 1.000,00 euro, il costo per l’azienda dal punto di vista contributivo sarà nei fatti 1.300,00 euro.
In basso vi riporto dunque un elenco sintetico delle agevolazioni in base alle fasce di età.
Lavoratori/lavoratrici con età inferiore a 36 anni (Legge 197/2022)
A) Esonero totale
• Agevolazione prevista: esonero totale dei contributi a carico dell’azienda (decontribuzione al 100%)
• Tempistica: il contratto deve essere instaurato entro il 31.12.2023 e l’agevolazione ha una durata di 36 mesi
• Requisito aziendale: avere un Durc positivo, ovvero regolarità nei pagamenti previsti dagli enti previdenziali e assistenziali (Inail/Inps), ed essere in regola con la normativa in materia di sicurezza in ambito di lavoro ai sensi della legge 81/2008
• Requisito lavoratore/lavoratrice: avere meno di 36 anni e non deve essere mai stato assunto in precedenza con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
Nota 1: questa agevolazione non è al momento operativa perché il Ministero del Lavoro è in attesa dell’autorizzazione della Commissione Europea. Non vi sono certezze riguardo ai tempi e se ci si dovesse avvalere di questa normativa in un primo momento sarà occorrente pagare la contribuzione piena e poi, all’arrivo dell’autorizzazione della Commissione Europea, procedere al recupero del credito spettante in base all’istituto del conguaglio.
Nota 2: se il lavoratore ha meno di 30 anni è possibile fruire di un ulteriore incentivo pari al 20% della retribuzione erogata. Il requisito occorrente è che il lavoratore non studi, non frequenti corsi di formazione, non lavori e risulti iscritto al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione giovani” (giovani Neet).
Lavoratori/lavoratrici con età inferiore a 30 anni (Legge 205/2017)
B) Esonero parziale
• Agevolazione prevista: esonero parziale dei contributi a carico dell’azienda (decontribuzione al 50%)
• Tempistica: non vi è termine entro il quale instaurare il contratto e l’agevolazione ha una durata di 36 mesi a partire dalla data di assunzione
• Requisito aziendale: avere un Durc positivo, ovvero regolarità nei pagamenti previsti dagli enti previdenziali e assistenziali (Inail/Inps), ed essere in regola con la normativa in materia di sicurezza in ambito di lavoro ai sensi della legge 81/2008
• Requisito lavoratore/lavoratrice: avere meno di 30 anni e non deve essere mai stato assunto in precedenza con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
Apprendistato professionalizzante (Legge 81/2015)
C) Contribuzione ridotta
• Agevolazione prevista: esonero parziale dei contributi con la quota a carico dell’azienda che sarà solo al 3,11% per il primo anno, al 4,61% per il secondo anno e al 11,61% per il terzo anno
• Tempistica: non vi è termine entro il quale instaurare il contratto e l’agevolazione ha una durata di 36 mesi + eventuali altri 12 mesi a partire dalla data di assunzione
• Requisito aziendale: essere in regola con la normativa in materia di sicurezza in ambito di lavoro ai sensi della legge 81/2008. E’ necessario anche che il lavoratore faccia la formazione prevista per gli apprendisti sia all’interno che all’esterno dell’azienda. La formazione è erogata dagli enti formativi accreditati dalla Regione e mediamente sarà di 30 o 40 ore all’anno.
• Requisito lavoratore/lavoratrice: avere meno di 30 anni e non aver avuto in precedenza il contratto di apprendistato per la medesima mansione.
Grazie e buona giornata.

 
 
 

Teo (concerto dal vivo) - Miles Davis

Post n°417 pubblicato il 10 Giugno 2023 da mohamed21

Miles Davis, tromba
Hank Mobley, sassofono tenore
Wynton Kelly, pianoforte
Paul Chambers, contrabbasso
Jimmy Cobb, batteria

 
 
 

Bonus trasporti 2023

Post n°416 pubblicato il 27 Maggio 2023 da mohamed21

Buongiorno,

se ti avvali dei mezzi di trasporto pubblici e il tuo reddito lordo dell’anno 2022 è inferiore a 20.000,00 euro, hai diritto anche per quest’anno a beneficiare del bonus trasporti. 

Questo bonus è una misura residuale per il sostegno al reddito e copre totalmente il costo dell’abbonamento qualora sia inferiore a 60,00 euro. Se diversamente il costo è superiore la differenza verrà integrata direttamente dal richiedente stesso. Il buono può essere utilizzato per tutte le tipologie di trasporto pubblico locale, ragionale, interregionale e anche per il servizio di trasporto ferroviario nazionale. Non è occorrente essere in possesso dell’Isee in corso di validità e la richiesta potrà essere inoltrata tramite spid al link che ti riporto in basso.   

 

Grazie e un carissimo saluto.

           

 

https://www.bonustrasporti.lavoro.gov.it/

 
 
 

Addio Pec: ecco la nuova email certificata

Post n°415 pubblicato il 22 Maggio 2023 da mohamed21

 
 
 

Imu, prima rata 2023

Post n°414 pubblicato il 19 Maggio 2023 da mohamed21

Buongiorno,

il 16.06.2023 scadrà il termine per il pagamento della prima rata dell’imposta municipale unica (Imu) relativa all’anno 2023. Questo tributo è dovuto per tutti gli immobili non adibiti ad abitazione principale, ovvero in cui non si è anagraficamente residenti, e di cui si è proprietari o titolari di un diritto reale di godimento (es. usufrutto). L’Imu è altresì dovuta sull’abitazione principale qualora sia accatastata nella categoria A/1, A/8, A/9, ovvero sia un immobile di pregio, villa o castello. Il pagamento dell’imposta è effettuato in due tempi: il primo entro il 16.06 come acconto mentre il secondo entro il 16.12 a titolo di saldo. Siamo quindi a poche settimane dal termine per adempiere al pagamento e se hai necessità di predisporre la prima rata avrò certamente il piacere di fornirti l’assistenza fiscale occorrente.

 

Grazie e un caro saluto.

 
 
 

Summertime (concerto dal vivo) - Ella Fitzgerald and the Tee Carson trio, 1968, Berlino

Post n°413 pubblicato il 13 Maggio 2023 da mohamed21

Ella Fitzgerald, voce
Tee Carson, pianoforte
Keter Betts, contrabbasso
Joe Harris, batteria

 
 
 

Detrazione spese mediche

Post n°412 pubblicato il 18 Aprile 2023 da mohamed21

Buongiorno,

le spese sanitarie per la propria salute o di chi si ha a carico danno diritto alla detrazione fiscale in occasione della dichiarazione dei redditi. L’aliquota base relativa alla detrazione è il 19% del totale delle spese mediche sostenute nell’anno precedente. Per beneficiarne è necessaria l’indicazione delle proprie generalità sul documento attestante la prestazione, ad esempio codice fiscale per gli scontrini e nome cognome e codice fiscale sulle fatture, e il saldo della stessa mediante sistemi di pagamento tracciabili. E’ dunque occorrente che le spese per la salute vengano pagate con bancomat, bonifico, assegno, carta di credito o carta prepagata. Le eccezioni a questa regola generale sono l’acquisto di medicinali da banco, di dispositivi medici nonché le prestazioni sanitarie nelle strutture pubbliche o private accreditate. Facendo quindi degli esempi è possibile pagare in contanti l’acquisto di un medicinale in farmacia, gli occhiali da vista o lenti a contatto dall’ottico, analisi e visite presso gli ospedali pubblici o le strutture convenzionate con il pubblico. Diversamente non è possibile pagare in contanti una visita da un privato dentista, ortopedico, cardiologo, ginecologo, psicologo ecc.. ecc.. in quanto non si avrebbe diritto alla detrazione del 19%. La mia raccomandazione a riguardo è usare sempre sistemi di pagamento tracciabili per non dover ricordare le diverse fattispecie che derogano dalla regola generale. Ulteriore peculiarità delle spese mediche, infine, riguarda la franchigia di 129,11 euro determinata dalla legge. Ciò implica che per le spese mediche è occorrente, prima dell’applicazione della percentuale di detraibilità, diminuire l’importo totale della franchigia e solo successivamente calcolare il 19%. Due brevi esempi ci chiariranno la procedura prevista dalla norma.
Esempio n. 1: totale spese mediche anno precedente 400,00 euro; franchigia 129,11 euro; differenza 270,89 euro (400,00 - 129,11); detrazione spettante 51,47 euro (è il 19% di 270,89). — Esempio n. 2: totale spese mediche anno precedente 952,75 euro; franchigia 129,11 euro; differenza 823,64 euro (952,75 - 129,11); detrazione spettante 156,49 euro (è il 19% di 823,64).

Grazie e buona giornata.

Mohamed H. Kalif
Consulente del Lavoro

 

Contratti di lavoro, elaborazione cedolini, 730/Unico, Isee, Imu, Regime Forfettario, Locazioni, Colf

 
 
 

Totò cerca casa (scena timbri)

Post n°411 pubblicato il 16 Aprile 2023 da mohamed21

 
 
 

Dichiarazione redditi anno 2023

Post n°410 pubblicato il 06 Aprile 2023 da mohamed21

Buongiorno,

se hai necessità di predisporre la tua dichiarazione dei redditi avrei certamente il piacere di fornirti l’assistenza fiscale occorrente. La mia modalità operativa è come di consueto da remoto e tutta la documentazione necessaria potrà essere inviata tramite posta elettronica. A mia volta quando avrò predisposto la dichiarazione te la rinvierò sempre tramite email unitamente alla ricevuta di trasmissione. Il tutto è pensato per venirti incontro nel migliore e più efficace dei modi possibili dal punto di vista temporale e operativo. 

Grazie come sempre e un carissimo saluto.

P.s. Se mi hai già dato l’incarico di predisposizione della dichiarazione dei redditi non è necessario rispondere a questa email (post) e sarà mia cura ricontattarti a breve. Grazie.   

 

Mohamed H. Kalif

Consulente del Lavoro

 

Contratti di lavoro, elaborazione cedolini, 730/Unico, Isee, Imu, Regime Forfettario, Locazioni, Colf

 
 
 

Odwalla/The Theme (Live) - Art Ensemble of Chicago (1980, Monaco)

Post n°409 pubblicato il 01 Aprile 2023 da mohamed21

Lester Bowie, tromba
Roscoe Mitchell, sassofono contralto
Joseph Jarman, sassofono tenore
Malachi Favors, basso
Don Moye, batteria

 
 
 

Contratto di lavoro tra parenti

Post n°408 pubblicato il 24 Marzo 2023 da mohamed21

Buongiorno,
la giurisprudenza in materia di lavoro non consente in linea generale l’instaurazione di un contratto di lavoro dipendente tra parenti entro il terzo grado. Questo è un orientamento consolidato e giustificato dalla circostanza che in caso di parentela potrebbe venire meno il tipico conflitto di interessi di un ordinario rapporto di lavoro, e quindi potrebbe venire meno la necessaria funzione di terzietà del sostituto d’imposta (azienda) nel rapporto tra il lavoratore e l’erario. A riguardo l’interesse principale del lavoratore è ricevere lo stipendio al termine del mese a prescindere dall’andamento positivo o negativo della situazione aziendale. L’interesse dell’azienda, invece, è avere il miglior apporto professionale dal collaboratore con possibilmente il minor costo e tempo. Oltre a ciò il sostituto ha l’obbligo di trattenere mensilmente dal cedolino i contributi e le imposte previste dalle normative in materia di fisco, previdenza e assistenza. Si evince dunque che tra i due soggetti vi sono obblighi, finalità e divergenze che non sarebbero ravvisabili con certezza in caso di parentela tra gli stessi. A tal fine vige una presunzione di esclusione assoluta di divergenza nel contratto tra coniugi in quanto non è contemplabile una conflittualità di interessi, e quindi tra gli stessi non è mai possibile instaurare un contratto di lavoro dipendente. Per gli altri parenti non vi è analoga presunzione di esclusione assoluta a condizione però che non convivano tra loro, non vi sia comunanza di interessi e in caso di ispezione siano in grado di dimostrare con prove certe l’onerosità della prestazione. Se vi è modo di rispettare queste tre condizioni basilari si potrebbe in linea teorica instaurare un contratto di lavoro dipendente anche tra fratelli e sorelle e/o genitori e figli.
Vi riporto in basso due delle innumerevoli sentenze della Corte di Cassazione relative a questo tema:
“nel caso in cui i soggetti del rapporto di lavoro siano conviventi le relazioni di affetti familiari di parentela e di interessi tra essi esistenti giustifica la presunzione di gratuità, mentre, nell’ipotesi di soggetti non conviventi sotto lo stesso tetto, ma appartenenti a nuclei familiari distinti e autonomi, tale presunzione cede il passo a quello di normale onerosità del rapporto superabile con la dimostrata sussistenza di sicuri elementi contrari.” (Cassazione sentenza n. 3287/1986).
__________
“Il rapporto di lavoro subordinato tra familiari va dimostrato in maniera rigorosa, nel senso che la presenza di versamenti contributivi non è sufficiente a configurare il rapporto come subordinato, perché è necessaria una rigorosa prova degli elementi costitutivi e di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato.” (Cassazione sentenza n. 9043/2011)
Grazie e buona giornata

Mohamed H. Kalif

Consulente del Lavoro

 

Contratti di lavoro, elaborazione cedolini, 730/Unico, Isee, Imu, Regime Forfettario, Locazioni, Colf

 
 
 

Termine e modalità di pagamento della retribuzione

Post n°407 pubblicato il 10 Marzo 2023 da mohamed21

Buongiorno,

il contratto di lavoro è un accordo scritto tra due soggetti a prestazioni corrispettive. Il prestatore è colui che pone a disposizione dell’azienda il proprio tempo e competenze per avere in cambio, e quindi come corrispettivo, lo stipendio preventivamente concordato. Il termine entro cui ricevere lo stipendio non è determinato sul piano legale ed è necessario fare riferimento al contratto collettivo nazionale del proprio settore. I Ccnl attualmente in vigore sono 985 e per ognuno di essi i sindacati hanno la facoltà di determinare una diversa data entro cui pagare la retribuzione. Non vi è dunque uniformità sul piano nazionale nonostante gran parte di essi preveda come termine il 10 del mese successivo a quello lavorato. Quindi per la mensilità di febbraio l’azienda ha tempo per il pagamento al più entro il giorno 10 marzo. Questa data non è da intendersi come quella entro la quale effettuare il bonifico ma quella in cui il corrispettivo dovrà essere nelle disponibilità del prestatore. A meno che non si ricorra a dei bonifici istantanei di fatto il termine ultimo per le aziende è l’8 o il 9 del mese successivo. A tale riguardo la ricezione dello stipendio con considerevole e reiterato ritardo o, ancor di più, non riceverlo del tutto integra la condizione per la giusta causa di dimissione. Il pagamento della retribuzione è la controprestazione dell’azienda e se ciò dovesse mancare si ha un’inadempienza contrattuale che darà diritto a recedere per giusta causa. Sul piano soggettivo poi la dimissione per giusta causa consentirà al prestatore o prestatrice di richiedere l’indennità di disoccupazione (Naspi).

Riguardo alle modalità di pagamento della retribuzione, infine, vi è diversamente una chiara e inderogabile normativa che impone l’utilizzo dei mezzi di pagamento tracciabili, ovvero che impone sostanzialmente l’utilizzo del bonifico o dell’assegno. Non è quindi consentito pagare lo stipendio o un acconto dello stesso tramite i contanti e chi lo dovesse fare è passibile di una sanzione compresa tra un minimo di 1.000,00 e un massimo di 5.000,00 euro (Art. 1 Commi 910-913 Legge 205/2017). Unica deroga a tale previsione riguarda il settore del pubblico impiego e quello residuale delle collaborazioni familiari (Colf, babysitter, assistenza anziani ecc.. ecc.. ).

Grazie e buona giornata.

Mohamed H. Kalif
Consulente del Lavoro

Contratti di lavoro, elaborazione cedolini, Isee,
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Colf, Naspi, RED, Bonus asilo nido, Assegno unico,
Maternità, Congedo parentale

 
 
 

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