Mohamed H. Kalif
Consulente del Lavoro (Email: mhk.consul@gmail.com)
Post n°426 pubblicato il 21 Luglio 2023 da mohamed21
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Post n°425 pubblicato il 20 Luglio 2023 da mohamed21
“ ….. pur rimanendo confermata la previsione generale relativa al riconoscimento del Reddito di cittadinanza nel limite massimo di sette mensilità e, comunque, non oltre il termine del 31 dicembre 2023, il decreto-legge n. 48/2023 dispone che tale limite temporale non si applica per i percettori del Reddito di cittadinanza per i quali venga comunicata all’INPS la presa in carico da parte dei servizi sociali entro il suddetto termine di sette mesi, e comunque non oltre il 31 ottobre 2023. Conseguentemente tali percettori potranno continuare a fruire del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023.” Estratto del Messaggio Inps 2632 del 12.07.2023 |
Post n°424 pubblicato il 18 Luglio 2023 da mohamed21
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Post n°423 pubblicato il 12 Luglio 2023 da mohamed21
Buongiorno, per ogni anno di lavoro il dipendente ha diritto a un periodo di ferie non inferiore a quattro settimane. Questo periodo deve essere usufruito per almeno metà entro l’anno di maturazione e la restante parte nei successivi 18 mesi al termine dell’anno di maturazione. Il momento di fruizione è generalmente stabilito dall’azienda, soprattutto per le prime due settimane, ma è necessario che si consideri nelle dovute misure anche le esigenze del prestatore di lavoro. Se per ipotesi vi è un’usuale chiusura aziendale di due settimane ad agosto di ogni anno, tali ferie saranno certamente state decise dall’azienda e il lavoratore dovrà conseguentemente beneficiarne in quel periodo. Per la restante parte, invece, è necessario che vengano effettuate in un momento che sia in linea con le esigenze del lavoratore. Il diritto alla maturazione delle ferie è previsto per i lavoratori a tempo pieno, parziale, determinato, indeterminato, apprendisti e anche durante il periodo di prova preliminare all’assunzione. In sostanza le ferie sono un diritto universale previsto per ogni tipo di contratto di lavoro subordinato e, a seconda dei singoli Ccnl, possono essere riconosciute per un periodo superiore alle quattro settimane previste dalla legge. Caratteristica specifica di questo istituto è il fatto che non può essere monetizzato anche qualora vi fosse un accordo tra l’azienda e il lavoratore. Le ferie devono necessariamente essere godute in quanto servono al recupero delle energie psicofisiche del prestatore. I casi in cui è ammessa la monetizzazione sono pochi e generalmente coincidenti con la cessazione del rapporto di lavoro. Ultimo dato da tenere presente è che eventuali assenze per malattia, infortunio, maternità obbligatoria e permessi danno ugualmente diritto alla maturazione delle ferie per espressa previsione normativa in materia di lavoro. Grazie e buona giornata. |
Post n°422 pubblicato il 07 Luglio 2023 da mohamed21
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Post n°421 pubblicato il 26 Giugno 2023 da mohamed21
Buongiorno, |
Post n°420 pubblicato il 19 Giugno 2023 da mohamed21
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Post n°419 pubblicato il 16 Giugno 2023 da mohamed21
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Post n°418 pubblicato il 13 Giugno 2023 da mohamed21
Buongiorno, vi riporto in basso un elenco delle tipologie di agevolazioni previste dalle norme per l’assunzione di lavoratori giovani. E’ bene primariamente tenere presente che per agevolazione si intende essenzialmente l’esonero totale o parziale della quota di contributi a carico dell’azienda. Questa quota incide generalmente per il 30% della retribuzione lorda mensile e quindi, in caso di assunzione di un collaboratore con uno stipendio medio di 1.000,00 euro, il costo per l’azienda dal punto di vista contributivo sarà nei fatti 1.300,00 euro. In basso vi riporto dunque un elenco sintetico delle agevolazioni in base alle fasce di età. Lavoratori/lavoratrici con età inferiore a 36 anni (Legge 197/2022) A) Esonero totale • Agevolazione prevista: esonero totale dei contributi a carico dell’azienda (decontribuzione al 100%) • Tempistica: il contratto deve essere instaurato entro il 31.12.2023 e l’agevolazione ha una durata di 36 mesi • Requisito aziendale: avere un Durc positivo, ovvero regolarità nei pagamenti previsti dagli enti previdenziali e assistenziali (Inail/Inps), ed essere in regola con la normativa in materia di sicurezza in ambito di lavoro ai sensi della legge 81/2008 • Requisito lavoratore/lavoratrice: avere meno di 36 anni e non deve essere mai stato assunto in precedenza con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato Nota 1: questa agevolazione non è al momento operativa perché il Ministero del Lavoro è in attesa dell’autorizzazione della Commissione Europea. Non vi sono certezze riguardo ai tempi e se ci si dovesse avvalere di questa normativa in un primo momento sarà occorrente pagare la contribuzione piena e poi, all’arrivo dell’autorizzazione della Commissione Europea, procedere al recupero del credito spettante in base all’istituto del conguaglio. Nota 2: se il lavoratore ha meno di 30 anni è possibile fruire di un ulteriore incentivo pari al 20% della retribuzione erogata. Il requisito occorrente è che il lavoratore non studi, non frequenti corsi di formazione, non lavori e risulti iscritto al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione giovani” (giovani Neet). Lavoratori/lavoratrici con età inferiore a 30 anni (Legge 205/2017) B) Esonero parziale • Agevolazione prevista: esonero parziale dei contributi a carico dell’azienda (decontribuzione al 50%) • Tempistica: non vi è termine entro il quale instaurare il contratto e l’agevolazione ha una durata di 36 mesi a partire dalla data di assunzione • Requisito aziendale: avere un Durc positivo, ovvero regolarità nei pagamenti previsti dagli enti previdenziali e assistenziali (Inail/Inps), ed essere in regola con la normativa in materia di sicurezza in ambito di lavoro ai sensi della legge 81/2008 • Requisito lavoratore/lavoratrice: avere meno di 30 anni e non deve essere mai stato assunto in precedenza con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato Apprendistato professionalizzante (Legge 81/2015) C) Contribuzione ridotta • Agevolazione prevista: esonero parziale dei contributi con la quota a carico dell’azienda che sarà solo al 3,11% per il primo anno, al 4,61% per il secondo anno e al 11,61% per il terzo anno • Tempistica: non vi è termine entro il quale instaurare il contratto e l’agevolazione ha una durata di 36 mesi + eventuali altri 12 mesi a partire dalla data di assunzione • Requisito aziendale: essere in regola con la normativa in materia di sicurezza in ambito di lavoro ai sensi della legge 81/2008. E’ necessario anche che il lavoratore faccia la formazione prevista per gli apprendisti sia all’interno che all’esterno dell’azienda. La formazione è erogata dagli enti formativi accreditati dalla Regione e mediamente sarà di 30 o 40 ore all’anno. • Requisito lavoratore/lavoratrice: avere meno di 30 anni e non aver avuto in precedenza il contratto di apprendistato per la medesima mansione. Grazie e buona giornata. |
Post n°417 pubblicato il 10 Giugno 2023 da mohamed21
Miles Davis, tromba Hank Mobley, sassofono tenore Wynton Kelly, pianoforte Paul Chambers, contrabbasso Jimmy Cobb, batteria |
Post n°416 pubblicato il 27 Maggio 2023 da mohamed21
Buongiorno, se ti avvali dei mezzi di trasporto pubblici e il tuo reddito lordo dell’anno 2022 è inferiore a 20.000,00 euro, hai diritto anche per quest’anno a beneficiare del bonus trasporti. Questo bonus è una misura residuale per il sostegno al reddito e copre totalmente il costo dell’abbonamento qualora sia inferiore a 60,00 euro. Se diversamente il costo è superiore la differenza verrà integrata direttamente dal richiedente stesso. Il buono può essere utilizzato per tutte le tipologie di trasporto pubblico locale, ragionale, interregionale e anche per il servizio di trasporto ferroviario nazionale. Non è occorrente essere in possesso dell’Isee in corso di validità e la richiesta potrà essere inoltrata tramite spid al link che ti riporto in basso.
Grazie e un carissimo saluto.
https://www.bonustrasporti.lavoro.gov.it/ |
Post n°415 pubblicato il 22 Maggio 2023 da mohamed21
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Post n°414 pubblicato il 19 Maggio 2023 da mohamed21
Buongiorno, il 16.06.2023 scadrà il termine per il pagamento della prima rata dell’imposta municipale unica (Imu) relativa all’anno 2023. Questo tributo è dovuto per tutti gli immobili non adibiti ad abitazione principale, ovvero in cui non si è anagraficamente residenti, e di cui si è proprietari o titolari di un diritto reale di godimento (es. usufrutto). L’Imu è altresì dovuta sull’abitazione principale qualora sia accatastata nella categoria A/1, A/8, A/9, ovvero sia un immobile di pregio, villa o castello. Il pagamento dell’imposta è effettuato in due tempi: il primo entro il 16.06 come acconto mentre il secondo entro il 16.12 a titolo di saldo. Siamo quindi a poche settimane dal termine per adempiere al pagamento e se hai necessità di predisporre la prima rata avrò certamente il piacere di fornirti l’assistenza fiscale occorrente.
Grazie e un caro saluto. |
Post n°413 pubblicato il 13 Maggio 2023 da mohamed21
Ella Fitzgerald, voce Tee Carson, pianoforte Keter Betts, contrabbasso Joe Harris, batteria |
Post n°412 pubblicato il 18 Aprile 2023 da mohamed21
Buongiorno,
Contratti di lavoro, elaborazione cedolini, 730/Unico, Isee, Imu, Regime Forfettario, Locazioni, Colf |
Post n°411 pubblicato il 16 Aprile 2023 da mohamed21
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Post n°410 pubblicato il 06 Aprile 2023 da mohamed21
Buongiorno, se hai necessità di predisporre la tua dichiarazione dei redditi avrei certamente il piacere di fornirti l’assistenza fiscale occorrente. La mia modalità operativa è come di consueto da remoto e tutta la documentazione necessaria potrà essere inviata tramite posta elettronica. A mia volta quando avrò predisposto la dichiarazione te la rinvierò sempre tramite email unitamente alla ricevuta di trasmissione. Il tutto è pensato per venirti incontro nel migliore e più efficace dei modi possibili dal punto di vista temporale e operativo. Grazie come sempre e un carissimo saluto. P.s. Se mi hai già dato l’incarico di predisposizione della dichiarazione dei redditi non è necessario rispondere a questa email (post) e sarà mia cura ricontattarti a breve. Grazie.
Mohamed H. Kalif Consulente del Lavoro
Contratti di lavoro, elaborazione cedolini, 730/Unico, Isee, Imu, Regime Forfettario, Locazioni, Colf |
Post n°409 pubblicato il 01 Aprile 2023 da mohamed21
Lester Bowie, tromba Roscoe Mitchell, sassofono contralto Joseph Jarman, sassofono tenore Malachi Favors, basso Don Moye, batteria |
Post n°408 pubblicato il 24 Marzo 2023 da mohamed21
Buongiorno, la giurisprudenza in materia di lavoro non consente in linea generale l’instaurazione di un contratto di lavoro dipendente tra parenti entro il terzo grado. Questo è un orientamento consolidato e giustificato dalla circostanza che in caso di parentela potrebbe venire meno il tipico conflitto di interessi di un ordinario rapporto di lavoro, e quindi potrebbe venire meno la necessaria funzione di terzietà del sostituto d’imposta (azienda) nel rapporto tra il lavoratore e l’erario. A riguardo l’interesse principale del lavoratore è ricevere lo stipendio al termine del mese a prescindere dall’andamento positivo o negativo della situazione aziendale. L’interesse dell’azienda, invece, è avere il miglior apporto professionale dal collaboratore con possibilmente il minor costo e tempo. Oltre a ciò il sostituto ha l’obbligo di trattenere mensilmente dal cedolino i contributi e le imposte previste dalle normative in materia di fisco, previdenza e assistenza. Si evince dunque che tra i due soggetti vi sono obblighi, finalità e divergenze che non sarebbero ravvisabili con certezza in caso di parentela tra gli stessi. A tal fine vige una presunzione di esclusione assoluta di divergenza nel contratto tra coniugi in quanto non è contemplabile una conflittualità di interessi, e quindi tra gli stessi non è mai possibile instaurare un contratto di lavoro dipendente. Per gli altri parenti non vi è analoga presunzione di esclusione assoluta a condizione però che non convivano tra loro, non vi sia comunanza di interessi e in caso di ispezione siano in grado di dimostrare con prove certe l’onerosità della prestazione. Se vi è modo di rispettare queste tre condizioni basilari si potrebbe in linea teorica instaurare un contratto di lavoro dipendente anche tra fratelli e sorelle e/o genitori e figli. Vi riporto in basso due delle innumerevoli sentenze della Corte di Cassazione relative a questo tema: “nel caso in cui i soggetti del rapporto di lavoro siano conviventi le relazioni di affetti familiari di parentela e di interessi tra essi esistenti giustifica la presunzione di gratuità, mentre, nell’ipotesi di soggetti non conviventi sotto lo stesso tetto, ma appartenenti a nuclei familiari distinti e autonomi, tale presunzione cede il passo a quello di normale onerosità del rapporto superabile con la dimostrata sussistenza di sicuri elementi contrari.” (Cassazione sentenza n. 3287/1986). __________ “Il rapporto di lavoro subordinato tra familiari va dimostrato in maniera rigorosa, nel senso che la presenza di versamenti contributivi non è sufficiente a configurare il rapporto come subordinato, perché è necessaria una rigorosa prova degli elementi costitutivi e di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato.” (Cassazione sentenza n. 9043/2011) Grazie e buona giornata Mohamed H. Kalif Consulente del Lavoro
Contratti di lavoro, elaborazione cedolini, 730/Unico, Isee, Imu, Regime Forfettario, Locazioni, Colf |
Post n°407 pubblicato il 10 Marzo 2023 da mohamed21
Buongiorno, |
Inviato da: maresogno67
il 31/12/2023 alle 18:34
Inviato da: mohamed21
il 05/02/2023 alle 17:43
Inviato da: Mr.Loto
il 04/02/2023 alle 19:50
Inviato da: mohamed21
il 02/01/2023 alle 09:13
Inviato da: maresogno67
il 31/12/2022 alle 17:25