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Il valore della privacy

Post n°9 pubblicato il 13 Settembre 2012 da matyu5
 

Il diritto alla riservatezza nell’era della tecnologia

 

In un’epoca come la nostra chiunque dal proprio telefonino può scattar foto e video e poi caricarli sul web; prima di farlo però, e bene conoscere le norme che regolano il diritto alla privacy. Solo così si potrà condividere immagini e video nella rete senza nuocere se stesso e gli altri.

Le norme in materia di privacy sulla divulgazione in rete di foto e video non sono complicate da conoscere, ma sono le stesse che si applicano a qualunque altro mezzo di comunicazione.  

Nel caso in cui l’utente assista a un evento in luogo pubblico, come una partita di calcio, un concerto e senta il desiderio di riprendere il calciatore o il cantante preferito, non è necessario richiedere il consenso dell’inte­ressato, a meno che l'evento sia coperto da diritti di esclusiva. Deve solo far attenzione che l’immagine o il video non leda l’onore e la reputazione della persona.

Se alcune persone del pubblico sono involontariamente riprese dalla tua telecamera, non è necessario chiedere loro l’auto­rizzazione.   Il centro della tua ripresa, infatti, l’evento e non le persone comu­ni che sono entrate involontariamente e da comprimarie nell’obiettivo. Anche qui bisogna stare attenti che le persone fortuitamente  immortalate figurino come un’anonima folla e non stiano facendo qualcosa che se filmato, possa nuocere loro.  In tal caso corre l’obbligo di non pubblicare la foto.

Se scrivi in giornali online, forum e blog sappi che in nome del diritto di cronaca può essere prevista la diffusione di dati e immagini personali senza il consenso del soggetto interessato. In questo caso la notizia riveste un pubblico inte­resse, quale il diritto all’informa­zione e i fatti avvengono in luoghi pubblici. Bisogna però come sempre rispettare un codice etico, evitando tutte le immagini che non sono necessarie all’articolo, le foto scattate per mettere volontariamente in cattiva luce l’interessato, e in generale le­sive della dignità della persona.

Quando non vi è l’esigenza di soddisfare il diritto d’infor­mazione, né si è in presenza di un evento pubblico privo di diritti di esclusiva ma si è in presenza di foto o video privati, occorre obbligatoriamente ottenere il consen­so dell’interessato se si vogliono pubblicare on line.  L’interessato ha il diritto di essere pienamente edotto circa le finalità del trattamento che s’intende effettuare con tali dati. Anche se avesse dato risposta positiva può in ogni momento cambiare idea e richiedere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati personali.

 Se non sei un personaggio pubblico e non stai facendo cose d’interesse collettivo ma vedi lo stesso imma­gine o video pubblicati on line senza il tuo esplicito consenso è tuo diritto chiedere ed ottenere la rimozione dei tuoi dati personali pubblicati illegittimamente. Se lo ritieni opportuno, puoi anche richiedere il risarcimento di eventuali danni esistenziali, morali, e in caso, patrimoniali. È anche presente la responsabilità penale nel caso in cui l'utilizzo dell'immagine comporti una lesione della propria reputazione e se i filmati ritraggono il soggetto privato nella sua intimità domestica vi è un ulteriore aggravante.   Questi reati sono puniti con una reclusione che va da sei mesi a quattro anni.

 Ancora più attenzione va pre­stata se si ritraggono minorenni, la cui riservatezza deve essere tutelata maggiormente. Quindi anche se ritratti in situazioni pubbliche, è corretto farsi rilasciare sempre l’au­torizzazione dei genitori per la pubblicazione. Bisogna altresì tener presente che in caso di minore età prevale sempre e comunque il loro diritto alla riservatezza rispetto al diritto di cronaca.

 

La normativa vigente sulla privacy "Codice in materia di protezione dei dati personali" 1º gennaio 2004.

 

 

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