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Cassazione penale , sez. IV, sentenza 17.05.2013 n° 21285
Post n°15 pubblicato il 20 Novembre 2013 da francescoperniola
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La mancata apposizione delle spondine del letto, per il rifiuto opposto dal paziente,non esimono l’infermiere da responsabilità per omicidio colposo in caso di decesso per grave trauma contusivo conseguente a caduta accidentale. E non può essere richiamato il comportamento negligente tenuto dagli altri operatori sanitari quale scusante, poiché sia l’obbligo di protezione che la posizione di garanzia gravanti sulla figura dell’infermiere determinano l’ obbligo di adozione di misure preventive atte ad evitare il verificarsi di eventi accidentali.
Così la Suprema Corte di Cassazione sezione IV Penale con la sentenza del 12 febbraio-17 maggio 2013, n. 21285, che rigetta il ricorso presentato dall’infermiere.
La questione scaturiva dal decesso di un paziente ricoverato presso l’Unità di Terapia Intensiva Coronarica per la mancanza di apposizione, da parte dell’imputata, delle spondine al letto. Il paziente si presentava, già dal mattino dello stesso giorno dell’incidente, a elevato rischio di caduta per condizioni di grave agitazione, disorientamento e confusione mentale, e l’apposizione delle sponde al letto, quale strumento non cruento e non invasivo avrebbe contribuito a diminuire fortemente il rischio di caduta.
Dal procedimento conseguiva in primo grado sentenza di condanna dell’infermiere per i reati di cui agli artt. 40, cpv., 113 e 589 cod. pen., sentenza confermata anche in appello con ridimensionamento in aumento del trattamento sanzionatorio.
Con il ricorso in Cassazione la difesa dell’infermiere poneva l’attenzione sulla sussistenza di responsabilità in capo agli altri componenti del personale infermieristico nei turni precedenti quelli dell’imputata che, valutate le condizioni del paziente, avrebbero dovuto adottare misure preventive del rischio caduta così da pervenire all’esclusione o all’attenuazione della responsabilità dell’imputata stessa. Inoltre adduceva, a difesa del comportamento dell’imputata, il rifiuto apposto dal paziente al posizionamento delle spondine al letto.
La valutazione di tutto ciò rimane, però, negativa anche in sede di legittimità in cui viene confermata la responsabilità colposa dell’imputata in ragione dell’elevatissima negligenza e della notevole gravità del reato con conseguente applicazione della pena di reclusione.
Per la Corte, infatti, è evidente che vi sia un obbligo di protezione in capo all’infermiere, in ragione delle mansioni esercitate e quindi della posizione di garanzia rivestita, ad adottare la misura dell’apposizione delle sponde al letto "volta ad evitare il verificarsi di eventi accidentali, peraltro ampiamente prevedibili", non potendo tra l’altro l’imputata giovarsi del rifiuto opposto dal paziente, facilmente e doverosamente superabile richiedendo l'Intervento del medico di guardia. Ritiene la Corte inoltre superflua la richiesta di verifica della sussistenza di eventuali responsabilità in capo ad altri componenti del personale infermieristico poiché tale accertamento non avrebbe condotto all'esclusione od alla limitazione della colpevolezza della imputata
(Altalex, 21 agosto 2013. Nota di Tiziana Rumi)