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DELITTO PRETERINTENZIONALE

Post n°153 pubblicato il 01 Febbraio 2009 da JayVincent

 

Il Codice Penale, articolo 43, comma 2, definisce così la preterintenzionalità: "il delitto: […] è preterintenzionale quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente".

Bene, mi pare evidente che dalla illogica (eufemismo) scelta di Piero Bucchi sia scaturito un danno più grave di quello voluto.

Al rinunciare a qualsiasi forma di gioco interno, di appoggio e intimidazione si è aggiunta l'aggravante di consentire a Sharrod Ford il completo dominio dell'area, nonchè della partita.

16 punti, 12 rimbalzi, 4 recuperi, 31 di valutazione.

L'imputato può prendere la parola.

Come di te? Lo ha già fatto?

Lo ha già fatto dicendo che l'assenza di Sow non si è sentita, che abbiamo tenuto botta e abbiamo perso perchè i tiri non entravano mai?

Allora l'imputato è colpevole.

Senza attenuanti.

L'udienza è tolta, il potere decisionale dovrebbe esserlo di conseguenza.

 

 
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