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comma 735 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 . Pubblicità compensi Amministratori Società Pubbliche.
- gli incarichi di amministratore delle società partecipate da soci pubblici e i relativi compensi debbano essere pubblicati nell'albo e nel sito informatico dei medesimi a cura del responsabile individuato da ciascun ente;
- la pubblicità e' soggetta ad aggiornamento semestrale;
- la violazione dell'obbligo di pubblicazione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro, irrogata dal Prefetto nella cui circoscrizione ha sede la società;
- la stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato erogate, entro trenta giorni dal percepimento.
Ora assistiamo a tre casistiche per quanto riguarda i comportamenti a livello nazionale:
a) qualche ente pubblica visibilità dell’intero organo direttivo sia per quanto riguarda i nominativi e gli incarichi ricoperti correlati con i compensi mensili o annuali
b) altri pubblicano i compensi degli amministratori operanti nelle società, ma solo quelli da loro nominati
b) la maggior parte non adempie né in un senso né nell’altro
Nella nostra provincia, per ciò che appare nei siti ufficiali degli Enti richiamati dal comma 735, prevale il terzo caso.
Ci permettiamo una piccola dissertazione tecnica.
Lo spirito della norma è quello di ridurre il costo sociale delle aziende pubbliche, per poi poterne monitorare gli effetti attraverso:
· la definizione di parametri massimali per i compensi individuali
· la definizione del numero massimo dei componenti gli organismi direttivi
· l’obbligatorietà per gli azionisti di darne visibilità semestrale
Ora, seguendo la casistica di cui al punto b), tutta la parte dei Consigli di Amministrazione eletta in modo assembleare sfuggirebbe alla visibilità e lo spirito della legge verrebbe tradito. Infatti nelle nomine a voto assembleare non c’è correlazione tra elettore ed eletto. Pertanto, pubblicando solo una parte dell’informazione non si potrebbe avere la percezione del numero dei membri nonché la completa visione del costo, questo comportamento sarebbe da censurare e l’ipotesi da adottare sarebbe quindi la prima in a).
Le viene chiesto un intervento in merito affinché i dettami del comma 735 vengano chiariti e rispettati.
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