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AFFIDAMENTO DEI FIGLI

Post n°2 pubblicato il 24 Novembre 2008 da padripersempre

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEPARAZIONE DEI GENITORI E AFFIDAMENTO DEI FIGLI, Legge 8 febbraio 2006, n. 54 pubblicato in G.U. n. 50 del 1° marzo 2006

(AltaLex del 03/03/2006) Articolo di Pierangela Dagna Con l'approvazione definitiva del disegno di legge n. 3537 recante "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli" (1), il Parlamento adegua finalmente la legislazione italiana alla normativa vigente negli altri Paesi europei (2),
nonché alla Convenzione sui diritti del fanciullo sottoscritta a New York il 20 Novembre 1989 e resa esecutiva in Italia con la legge n. 176 del 1991. Le nuove norme della legge 8 febbraio 2006, n. 54, si fondano sul principio della bigenitorialità, ovvero prevedono come regola, in caso di separazione dei genitori, l'affidamento dei figli ad entrambi i coniugi separati e, lasciano solo come scelta residuale, da parte del giudice, quella dell'affidamento ad un solo genitore. Viene quindi capovolto l'attuale sistema monogenitoriale di affidamento dei figli che comprimeva e mortificava i diritti del genitore non affidatario, spesso escluso dalle scelte importanti relative alla vita e all'educazione dei figli. L'affidamento dei figli minori in Italia Analizzando i dati dei rapporti annuali elaborati dall'Istat (3), si può evidenziare come l'affidamento monogenitoriale in Italia sia nettamente prevalente sugli altri tipi di affidamento dei figli. E' altrettanto evidente come l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre continui a prevalere rispetto ad altre soluzioni: rappresenta l'84% dei casi contro il 3,8% dei figli affidati al padre a seguito di separazione e al 5,7% (di figli affidati al padre) nei procedimenti di divorzio. L'affidamento a terzi è una categoria residuale che interessa meno dell'1% dei figli coinvolti nelle separazioni e nei divorzi dei loro genitori. L'età del minore influisce sensibilmente sulle scelte dei coniugi e del giudice relative all'affidamento: la possibilità che sia il padre ad ottenerlo è molto scarsa per i figli di età inferiore ai sei anni, mentre aumenta al crescere dell'età della prole. Se i minori hanno più di 14 anni è il padre il genitore affidatario nel 7,7% dei casi di separazione e nel 9,1% di quelli di divorzio. Il dato superiore di affidamenti esclusivi al padre nel divorzio si spiega con il fatto che in genere i figli sono più grandi al momento del divorzio dei loro genitori rispetto al momento della separazione dei medesimi. La scelta dell'affidamento congiunto è strettamente legata alle modalità di gestione più o meno conflittuale della crisi coniugale(4): nei procedimenti di separazione e divorzio conclusi con il rito consensuale in genere il ricorso all'affidamento congiunto è più frequente. Nei procedimenti conclusi con rito giudiziale, invece, aumenta la percentuale di affidamenti esclusivi ad uno dei genitori. Per quanto riguarda i provvedimenti più rilevanti presi nelle cause di separazione e divorzio, notevole importanza assumono quelli relativi alla frequenza di visita dei figli stabilita nei confronti del genitore non affidatario. In genere viene disposta una frequenza di visita compresa fra i due e i sei giorni (si tratta del 53,3% dei casi); più raramente è stabilita la visita settimanale (nel 22,2% dei casi) e quella giornaliera (nel 15,8% dei casi). Quanto al luogo di residenza dei genitori, il dato prevalente è quello dell'abitazione di ciascuno dei genitori nello stesso comune (ed è l'83% dei casi) o comunque nella stessa provincia (è l'11,5% dei casi). In merito poi all'assegnazione della casa familiare, è noto ? e anche la giurisprudenza più recente conferma questo orientamento (5) ? che di preferenza spetti al genitore affidatario dei figli o con il quale convivono i figli maggiorenni. In ogni caso il giudice deve valutare le condizioni economiche dei coniugi e tutelare il più debole. Le ragioni di fondo alla base della nuova normativa Sia l'affidamento congiunto, che quello alternato, sono stati introdotti nel nostro ordinamento dall'art. 6, 2° cpv. della legge n. 898/1970, come rinnovellata dalla legge n. 74/1987, come soluzioni affidative opzionali, e non certo generalizzate. Entrambe le soluzioni sono state in ogni caso ampiamente bocciate da dottrina e giurisprudenza. Quanto all'affidamento congiunto, si è rilevato come l'art. 155 c.c. ? nella sua precedente formulazione ? già riservava ad entrambi i genitori l'obbligo di concordare le decisioni di maggiore interesse per il minore, e quindi in teoria non sarebbe stata necessaria un ulteriore norma in tal senso; d'altra parte ? si è anche detto ? che l'affidamento congiunto ove non nasca da un atto di libera scelta tra i genitori, risulterebbe addirittura deleterio per il figlio, finendo per aumentare il tasso di conflittualità a tutto danno del minore, anziché ridurlo. (6) Ancora più forti critiche sono state svolte nei confronti dell'istituto dell'affidamento alternato, visto come altamente perturbante per l'equilibrio psico-affettivo del minore. (7) Sin dai primi anni Novanta vennero presentati in Parlamento vari progetti di legge che proponevano l'affidamento congiunto della prole minore nei giudizi di separazione e divorzio come soluzione imposta e generalizzata. Primo propulsore di tali progetti fu l'A.P.S. (Associazione padri separati) poi disgregatasi in vari tronconi.(8) Ancora nella precedente legislatura (la XIII) furono presentanti diversi progetti in tema di affidamento congiunto. (9) Le ragioni di fondo che animavano le lotte delle diverse associazioni, in gran parte composte da genitori non affidatari (in genere padri), erano sostanzialmente le seguenti: - l'esiguo numero di affidamenti al genitore di sesso maschile, se rapportato a quello relativo al genitore di sesso opposto; - l'impossibilità di fatto, per il genitore non affidatario, di esercitare efficacemente, sulla base della normativa vigente, i poteri di controllo sulla vita e sulle cure del minore che comunque la legge gli attribuisce; - le questioni relative al diritto di visita al minore da parte del genitore non affidatario, diritto nella prassi compresso e spesso ridimensionato anche arbitrariamente dal genitore affidatario sulla base di una legislazione che nella sostanza glielo consente. Nella XIV legislatura sono stati ripresentati nuovi progetti di legge sull'affidamento condiviso, come soluzione imposta e generalizzata (10), accorpati poi al Pdl n. 66 - il cui primo firmatario fu l'on. Tarditi - divenuto A.C. 66 (Atto Camera n. 66) recante: "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli", il cui testo è stato definitivamente approvato alla Camera il 7 luglio 2005 e trasmesso al Senato l'11 luglio dello stesso anno. (11) In seguito all'iter in Senato presso le Commissioni in sede consultiva e deliberante, il disegno di legge è stato definitivamente approvato dal Senato il 24 Gennaio 2006, convertito in legge 8 febbraio 2006, n. 54 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2006 (12). La nuova disciplina ha ben presente i contenuti fondamentali della Convenzione sui diritti del fanciullo (New York, 20 novembre 1989) ed in particolare i seguenti principi: - il diritto del fanciullo a crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità; - il diritto del fanciullo ad avere una protezione speciale, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita (13); - il dovere degli Stati di adottare tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari; - il dovere degli Stati di considerare prioritariamente ? in tutte le decisioni relative ai fanciulli di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi ? l'interesse superiore del fanciullo; - il dovere degli Stati di impegnarsi ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere e a tal fine ad adottare tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati; - il dovere degli Stati di impegnarsi a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità , il suo nome e le sue relazioni familiari; - il dovere degli Stati di vigilare affinchè il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo; - il dovere degli Stati di rispettare il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo. (Questa disposizione viene ribadita anche in caso di residenza dei genitori in Stati diversi). - L'obbligo degli Stati di prodigarsi per garantire e rendere effettivo il principio per cui entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo, il suo mantenimento, il suo sviluppo. I principali contenuti della Legge n. 54/2006 Le nuove disposizioni modificano sensibilmente il codice civile e il codice di procedura civile in tema di affidamento dei figli. Infatti l'art. 155 c.c. viene sostituito completamente, così come vengono inseriti di seguito gli artt. 155-bis (Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso); 155-ter (Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli); 155-quater (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza); 155- quinquies (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni) e 155-sexies (Poteri del giudice e ascolto del minore). Viene anzitutto sottolineato (14) il diritto del figlio minore ? anche in caso di separazione personale dei genitori ? di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, altresì di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun genitore. Per quanto riguarda i provvedimenti che il giudice, in seguito alla separazione personale dei coniugi, deve prendere nei riguardi dei figli, costui deve adottarli avuto riguardo esclusivamente all'interesse morale e materiale della prole. In primo luogo il giudice deve valutare la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determinando altresì tempi e modalità della loro presenza presso ciascun genitore e fissando la misura e il modo con cui ciascun genitore deve contribuire al loro mantenimento, cura, istruzione ed educazione. Proprio in questa fase il giudice prende anche atto ? qualora non siano contrari all'interesse dei figli ? degli eventuali accordi intervenuti tra i genitori. Viene quindi precisato (15) che "la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori", così come le decisioni di maggiore interesse per i figli (ovvero quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute) "sono assunte di comune accordo?". L'intervento del giudice resta ? o dovrebbe restare almeno nelle intenzioni del legislatore ? residuale qualora cioè ci sia disaccordo tra i genitori. In ogni caso sulle questioni di ordinaria amministrazione il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente. Per quanto concerne il mantenimento dei figli ? fermo restando che i genitori possono sottoscrivere accordi sulla ripartizione degli oneri relativi ? ciascuno di essi provvede in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice interviene anche in questo caso a riequilibrare la situazione, ove necessario, stabilendo la corresponsione di un assegno periodico valutando tutte le circostanze del caso. Il giudice può anche disporre un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione qualora le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate. Dunque l'affido condiviso diviene la regola: i genitori pur essendo separati saranno mamma e papà a tempo pieno al fine di tutelare meglio la prole. L'esercizio della potestà genitoriale è attribuito ad entrambi i genitori, così come anche la cura dei figli è attribuita a tutti e due. Spariscono i limiti di visita per i genitori non affidatari. E' opportuno sottolineare fra l'altro che le nuove norme si applicano anche ai figli dei genitori non coniugati realizzando così di fatto una tutela che mancava in precedenza (16). E' inoltre previsto (17) che ciascuno dei genitori interessati da provvedimenti già emessi alla data di entrata in vigore della presente legge, in materia di omologazione dei patti di separazione consensuale, sentenze di separazione giudiziale, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, possa richiedere l'applicazione delle nuove disposizioni ai sensi dell'art. 710 c.p.c. o dell'art. 9 della legge 898/1970. La scelta di affidare i figli ad uno solo dei genitori, diventa l'eccezione(18) che il giudice percorrerà solo qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Resta la possibilità per ciascun genitore di chiedere in qualsiasi momento l'affidamento esclusivo sempre sulla base delle ragioni per cui il giudice medesimo può disporlo. Altresì è possibile per i genitori chiedere in ogni momento la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo (19). Anche per quanto concerne l'assegnazione della casa familiare, il giudice deve tenere prioritariamente conto dell'interesse dei figli (20): il provvedimento di assegnazione così come quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ex art. 2643 c.c. Importanti novità sono previste anche in merito al cambio di residenza o domicilio da parte di uno dei coniugi: si dispone infatti che se il mutamento interferisce con le modalità dell'affidamento, l'altro coniuge può chiedere la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati inclusi quelli economici. (21) In ogni caso, prima dell'emanazione da parte del giudice dei provvedimenti che gli spettano in base al nuovo art. 155 c.c., costui può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova, così come disporre l'audizione del minore che abbia già compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore ove capace di discernimento. E' inoltre in facoltà del giudice, qualora ne ravvisi l'opportunità, con il consenso della parti, rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 155 c.c. per consentire che i genitori, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, sempre tenendo conto prioritariamente della tutela dell'interesse morale e materiale della prole. (22) Per quanto riguarda i figli maggiorenni non indipendenti, il nuovo art. 155-quinquies, c.c., dispone che è in facoltà del giudice ? valutate le circostanze ? stabilire la corresponsione di un assegno periodico da versare direttamente all'avente diritto. Inoltre le disposizioni previste in favore dei figli minori si applicano integralmente ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ex art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992. La nuova legge introduce modifiche anche al codice di procedura civile, ed in particolare agli artt. 708 e 709. In particolare dopo il terzo comma dell'art. 708 c.p.c. viene inserita una disposizione sulla base della quale è possibile proporre reclamo contro i provvedimenti (23) di cui al III comma del medesimo 708 c.p.c., con ricorso alla corte d'appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il ricorrente ha dieci giorni di tempo dalla notificazione del provvedimento per proporre reclamo. Viene quindi introdotto l'art. 709-ter (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni), dopo il 709-bis c.p.c., che dispone la competenza del giudice del procedimento in corso in merito alla soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell'affidamento, mentre dispone la competenza del tribunale del luogo di residenza del minore per i procedimenti di cui all'art. 710 c.p.c. (24). Il giudice ? ai sensi del nuovo art. 709-ter, II comma, c.p.c. - può anche, in caso di gravi inadempienze o di atti che arrechino comunque pregiudizio al minore o ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, modificare i provvedimenti in vigore, così come sanzionare il comportamento scorretto attraverso: 1) l'ammonimento del genitore inadempiente; 2) la disposizione di risarcire i danni al minore, a carico di uno dei genitori; 3) la disposizione di risarcire i danni all'altro coniuge, a carico di uno dei genitori; 4) la condanna del genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria (compresa tra i 75 euro e i 50000) a favore della Cassa delle ammende. Tali provvedimenti, assunti dal giudice nel corso del procedimento, sono impugnabili nei modi ordinari. L'affidamento dei figli minori in Europa: cenni relativi ad alcuni Paesi europei che hanno scelto l'affidamento congiunto . Nel corso degli ultimi anni molti Paesi europei hanno modificato il loro diritto di famiglia riconoscendo la condivisione della potestà genitoriale come la soluzione più idonea a tutelare gli interessi dei figli minori coinvolti nella crisi del legame coniugale dei propri genitori. Nella maggior parte di questi Stati l'affidamento esclusivo ad un solo coniuge rappresenta l'eccezione, mentre il ricorso all'affidamento congiunto è divenuto la regola. In Francia (25) ad esempio, la separazione dei genitori non ha conseguenze sulle norme di delega della potestà genitoriale che resta affidata ad entrambi i genitori, tranne nel caso in cui l'interesse del minore imponga di affidare l'esercizio di tale autorità ad uno solo dei genitori. Quanto alle modalità di esercizio della potestà dei genitori, alla scelta della residenza del figlio (presso il domicilio di ciascun genitore in alternanza, o presso il domicilio di un solo genitore), all'importo e alla forma del contributo di mantenimento ed all'educazione del figlio, si tratta di accordi che possono essere oggetto di una convenzione tra i genitori ed in mancanza di questa, di una decisione del giudice. Qualora i genitori non riescano a raggiungere un accordo sulle questioni attinenti alla potestà genitoriale, il giudice esperisce un tentativo di conciliazione e al fine di favorire l'esercizio congiunto della potestà genitoriale, può prevedere una mediazione, con o senza il loro consenso. Nei casi residuali in cui il giudice affidi l'esercizio della potestà genitoriale ad uno solo dei genitori, l'altro gode di un diritto di visita e di alloggio tranne in casi molto gravi: conserva il diritto ed il dovere di sorvegliare il mantenimento e l'educazione del figlio e deve essere informato delle scelte importanti della vita di quest'ultimo. In Germania (26) il mantenimento della potestà congiunta in caso di venir meno dell'unione coniugale o di fatto, è stabilita da una recente legge approvata il 16/12/1997 ed entrata in vigore nel 1998. E' comunque prevista la possibilità che uno dei genitori chieda l'esercizio esclusivo della potestà ed in tal caso è il giudice a decidere. Nel 2003, il giudice tedesco è stato chiamato a decidere in merito all'affidamento in circa il 16% dei casi di divorzio con figli minori, rispetto ai quali ha disposto l'affidamento congiunto nel 15%, quello esclusivo alla madre nel 74%, quello al padre nel 6% e a terzi nel restante 5%. La legge tedesca prevede che i figli minori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età possano opporsi alla domanda di affidamento esclusivo. In Inghilterra e Galles (27), con l'entrata in vigore nel 1991 del Children Act del 1989, i coniugi dopo il divorzio continuano ad esercitare congiuntamente la potestà genitoriale, a meno che questa non venga specificamente revocata dal giudice. Il Children Act sostituisce ai concetti di affidamento (custody) e visita (access) quelli di domiciliazione (residence ) e relazione (contact ). L'intento è quello del minor intervento possibile da parte del giudice, previsto solo nel caso in cui non vi sia accordo tra i coniugi e sia richiesto un provvedimento relativo alla custodia del minore. I genitori possono concludere un accordo sulla potestà genitoriale seguendo un modulo previsto dalla legge; possono anche ottenere un modulo di accordo sulla potestà presso i tribunali locali competenti in materia di diritto di famiglia, presso i tribunali di contea o presso il registro principale della Family Division (28). Solo dopo la registrazione dell'accordo nel registro principale della Family Division, l'accordo entrerà in vigore e sarà vincolante per i genitori. Esistono dei servizi di mediazione per aiutare i genitori a raggiungere un accordo soddisfacente sulla potestà genitoriale nei confronti di un minore. In tal caso l'accordo concluso per avere valore deve essere registrato in tribunale. Il giudice auspica che i genitori prendano congiuntamente le decisioni che riguardano i figli. Se entrambi i genitori esercitano la potestà, per trasferire un figlio permanentemente fuori dal Regno Unito il genitore che abita con lui deve avere il consenso dell'altro genitore o ottenere l'autorizzazione del tribunale Il genitore che risiede con il figlio può spostarsi all'interno della giurisdizione (Inghilterra e Galles). In Olanda (29) dal 1998 l'affidamento congiunto costituisce la regola generale e si ricorre a quello esclusivo in via eccezionale, a seguito di una specifica richiesta del coniuge che deve essere particolarmente motivata. In precedenza l'affidamento congiunto rappresentava l'eccezione e doveva essere richiesto espressamente dai coniugi all'atto del divorzio. In Svezia (30) la regola è quella dell'affido congiunto e del minor intervento possibile del giudice nelle problematiche relative alla potestà genitoriale. Se uno dei genitori vuole una modifica dell'affidamento, la decisione spetta al giudice. Se però i genitori sono d'accordo sul cambiamento, possono risolvere il problema con un accordo fra loro senza adire il giudice: per essere valido tale accordo deve essere approvato dal comitato sociale del comune in cui è registrato il bambino. Allo stesso modo vengono risolti i problemi relativi alla residenza dei figli e alle visite. Inoltre nelle cause di divorzio, se non vi sono controversie, il giudice deve concedere l'affidamento del bambino ad uno dei genitori soltanto se l'affidamento congiunto è manifestamente incompatibile con il benessere del bambino. I Comuni hanno la responsabilità di garantire che i genitori che cercano di giungere ad un accordo sulla potestà genitoriale, ricevano aiuto in "incontri di conciliazione". Se un solo genitore ha l'affidamento, sarà questi a prendere le decisioni su tutto quanto concerne la persona del bambino, tenuto però conto del parere dell'altro genitore non affidatario. ________________ (1) Per il testo completo del DDL, cfr.: http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Ddlpres&leg..., per i dettagli dell'iter parlamentare, cfr.: http://www.senato.it/leg/14/BGT/Schede/Ddliter/23169.htm. (2) Per l'analisi della legislazione italiana in materia, cfr. ad es.: CIGOLI V., GULOTTA G., SANTI G. , Separazione, divorzio e affidamento dei figli: tecniche e criteri della perizia e del trattamento, Milano, 1997; THOMAS R. , I provvedimenti a tutela dei minori: separazione, divorzio e situazioni di convivenza; procedimenti avanti il tribunale civile, il tribunale di minorenni ed il giudice tutelare, criteri d'affidamento, Milano, 2005, III edizione. Per quanto riguarda la legislazione relativa all'affidamento dei figli nei Paesi europei, cfr. : CANNONE A., L'affidamento dei minori nel diritto internazionale privato e processuale, Bari, 2000; AA.VV. , Separazione, divorzio, affidamento dei minori: quale diritto per l'Europa? - Atti del Convegno di Bologna ? 17-18 aprile 1998, a cura di Michele Sesta, Milano, 2000; AA.VV., Il diritto di famiglia nell'Unione europea: formazione, vita e crisi della coppia, a cura di Francesca Brunetta d'Usseaux, Padova, 2005. (3) Fonte: ISTAT, Rapporto annuale - Affidamento dei figli minori nelle separazioni e nei divorzi, Roma, 2003. (4) Sul tema della crisi coniugale dal punto di vista sociologico, cfr.: BARBAGLI M. e SARACENO C., Separarsi in Italia, Bologna, 1998; SARACENO C. e NALDINI M., Sociologia della famiglia, Bologna, 2003, in particolare pp. 112- 122 e pp. 227 ? 231. (5) Cfr. ex multis: Cass. civ., 17/09/2001, n. 11630 ID., sent. 11 maggio ? 18 settembre 2001, n. 11696 ID., 28/03/2003, n. 4753 ID., 2/04/2003, n. 5060 ID., 29/08/2003, n. 12705; Cass. SS.UU.civili, sent. 7/09/2004, n. 13603; Cass., I sez. civ., sent. n. 408 del 12/01/2005; ID., sent. 19/09/2005, n. 18476. (6) Cfr. ad es.: App. Perugina, 24/03/1998; Trib. Milano, 9/01/1997; App. Perugina, 18/01/1992; Trib. Genova, 18/04/1991. (7) Tra le altre cfr.: Trib. Napoli, 22/12/1995; Trib. Mantova, 11/04/1989. (8) L'ideatore della riforma per l'affido condiviso fu , all'inizio degli anni '90, il sociologio Marino Maglietta, già presidente dell'associazione "Crescere insieme", quindi portavoce del gruppo "Associazioni per la riforma". Cfr.: MAGLIETTA M., Bambini e separazione in Italia, in Genitori per sempre, Le Lettere, Firenze, 1996, pp. 131-144; ID., Il figlio diviso, in Testimonianze, anno XLI (398), 1998, pp. 111-125; ID., L'art. 155 c.c. novellato secondo il progetto di Crescere insieme, in Interprofessionalità, Anno VII, n. 65, 1998, pp. 17-24; ID., La riforma dell'affidamento dei figli nella separazione: uno storico appuntamento mancato, in Testimonianze, anno XLIII (412), 2000, pp. 7-15; ID., L'affidamento condiviso, in Famiglia Oggi, (2), 2001, pp. 46-63; ID., Le possibili intese ? Idee per una nuova normativa, in Minori e Giustizia, n. 3/2000, 2001, pp. 101-111; ID., Quale modello per la famiglia separata?, in Famiglia Oggi, n. 5, 2002, pp. 64-69. (9) Tra gli altri si vedano: Senato, n. 2457, primo firmatario Iuliano; Senato n. 3290, p.f. Lombardi; Camera, n. 3868, p.f. Pozza Tasca. (10) Cfr. ex multis: Camera n. 453, p.f. Cento; Camera n. 643, p.f. Lucchese; Camera n. 1558, p.f. Vitali; Camera n. 2233, p.f. Lucidi. (11) Qui rubricato come A.S. 3537 (Atto Senato n. 3537) che ha a sua volta assorbito le proposte di legge presentate dai senatori : S. 902, S. 1036, S. 1276, S. 2253. (12) AMABILE F., L'affido condiviso diventa la regola, in La Stampa, 26 gennaio 2006, pag.7. (13) Cfr. sul punto anche: la Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui Diritti del Fanciullo; la Dichiarazione dei Diritti del fanciullo adottata dall'Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo; il Pstto internazionale relativo ai diritti civili e politici (RS 0.103.2) agli artt. 23 e 24; il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (RS 0.103.1) all'art.10. (14) Così dispone il nuovo art. 155, 1° comma, codice civile. (15) Cfr. art. 155 c.c., III comma. (16) Cfr. Il II comma dell'art. 4 "Disposizioni finali" della legge in oggetto. (17) Cfr. l'art. 4, I comma della legge in oggetto. (18) E' prevista dal nuovo art. 155-bis, c.c. (19) Art. 155-ter, c.c. (20) Art. 155-quater, c.c. (21) Art. 155-quater, II comma, c.c. (22) Art. 155-sexies, c.c. (23) Si tratta dei provvedimenti temporanei ed urgenti presi dal presidente nei riguardi dei coniugi e della prole in seguito all'esperimento del tentativo di conciliazione, qualora uno dei coniugi non si presenti o la conciliazione non riesca. (24) L'art. 710 c.p.c. concerne la modificabilità ? su richiesta delle parti ? dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi. (25) CANNONE A., op. ult. cit.; AA.VV. , Separazione, divorzio, affidamento dei minori. Quale diritto per l'Europa?, cit.; AA.VV., Il diritto di famiglia nell'Unione europea?, cit. (26) Fonte: Statistisches Bundesamt, Fachserie 10, R2.2, 2003. (27) Fonte: Office for National Statistics, "Marriage, divorce and adoption statistics", Review of the Registrar General on marriage, divorces and adoptions in England and Wales, 2001. (28) I dettagli dell'intera procedura sono reperibili al sito: www.courtservice.gov.uk/cms/courtaddress.htm. (29) Fonte: Statistics Netherlands, Statistical Yearbook of the Netherlands, 2004. (30) CANNONE A., op. ult. cit.; AA.VV. , Separazione, divorzio, affidamento dei minori. Quale diritto per l'Europa?, cit.; AA.VV., Il diritto di famiglia nell'Unione europea?,

 
 
 
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il 27/01/2009 alle 17:41
 
Continua a lottare per i tuoi diritti e per i tuoi doveri e...
Inviato da: callablue
il 13/12/2008 alle 16:38
 
buonanotte ^_^ un saluto Ginevra.
Inviato da: ginevra1154
il 11/12/2008 alle 23:51
 
Un saluto da Roberta (^_^)
Inviato da: stella112
il 09/12/2008 alle 16:45
 
 

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